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Che la vicenda giudiziaria relativa all’omicidio della sventurata Chiara Poggi (il “caso Garlasco” ormai tristemente noto e arcinoto) fosse nato sotto una cattiva stella e poi proseguito sotto una stella ancora peggiore man mano che si dipanava fu chiaro sin da subito e poi fu sempre più chiaro. Per focalizzare il concetto basti pensare al fatto che il sospettato dell’omicidio Alberto Stasi venne prima fermato dal PM durante l’interrogatorio e poi scarcerato dal GIP tre giorni dopo per mancanza di indizi gravi; poi venne assolto dal GUP in giudizio abbreviato; poi fu assolto dalla Corte di assise di appello; poi fu nuovamente rinviato a giudizio dalla Corte di cassazione con annullamento della sentenza di assoluzione; poi venne condannato da una seconda Corte di assise di appello; infine fu condannato in via definitiva da una seconda sentenza della Cassazione, in conseguenza della quale ultima decisione definitiva egli ha espiato 11 anni di reclusione. Non bastasse questo slalom a soffietto fra decisioni assolutorie e di condanne dal 2007 in avanti, nell’ultima tornata di tempo si era anche aggiunta l’incriminazione del pubblico ministero dell’epoca per il sospetto che si fosse fatto corrompere dal padre dell’imputato per “salvare” l’allora indagato Stasi manipolando certe prove, e solo in epoca assai recente questo magistrato è stato prosciolto da tale accusa gravissima e infamante.
L’ultima che mancava - per entrare negli annali giudiziari degli incubi - è deflagrata come una bomba pochi giorni fa, quasi non fosse bastato tutto il resto sino a questo punto. E cioè che una prova decisiva ai fini dell’assoluzione sarebbe stata occultata dal nucleo scientifico specializzato dei carabinieri (il RIS di Parma) nella prima fase delle investigazioni, nel modo che ora si dirà.
Verso la fine del settembre 2007 gli operatori del RIS esaminarono i pedali di una bicicletta di Stasi e ritennero di avervi trovato tracce di sangue con DNA appartenente alla ragazza uccisa. Ovviamente ne diedero immediata notizia al PM procedente dell’epoca, essendo evidente la importanza accusatoria di tale elemento: infatti non poteva esservi altra spiegazione alla presenza di sangue con DNA della vittima sui pedali della bicicletta di Strasi, se non supponendo che quest’ultimo avesse calpestato il pavimento della casa della ragazza quando esso era imbrattato di sangue e che poi avesse trascinato tracce di quel sangue sotto al suola delle sue scarpe fino a imbrattare microscopicamente anche i pedali della bicicletta sulla quale era poi salito per allontanarsi. Qualunque altra ipotesi alternativa era da ritenersi del tutto fantasiosa e quindi impossibile. Alla luce di questa notizia importantissima la pubblico ministero dell’indagine interrogò in modo durissimo Stasi con la certezza di avere in tasca la prova regina della sua colpevolezza e cercò di farlo cadere in contraddizioni e inverosimiglianze giustificatrici, nell’intento di farlo “crollare” psicologicamente fino alla confessione; cosa che comunque non avvenne perché Stasi insistette nel proclamarsi innocente. Al termine dell’interrogatorio drammatico la P.M. arrestò Stasi mediante un fermo di grave indiziato di reato.
L’importanza accusatoria del sangue e del DNA della ragazza uccisa sui pedali della bicicletta di Stasi è confermata nella seconda sentenza (quella di condanna) della Corte di assise di appello, dove si scrive testualmente che “sempre a proposito del DNA di Chiara rinvenuto sui pedali (...) si tratta di dato pacificamente acquisito e già considerato certo, ma non grave, dal giudice di primo grado (...) La Corte non concorda con tale giudizio di non gravità, etc.”.

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Scrive di politica evocando Kafka e le purghe staliniane, definisce un presidente di Provincia “al secolo”, liquida una mozione di sfiducia come un “ludo cartaceo”, espressione che attribuisce a Mussolini nel 1927. Poi, quando il Movimento 5 Stelle porta Nova a Foggia, firma il resoconto della giornata e vi si include: c’era anche lui, scrive, prima a Roma nella fase formativa e poi nel team organizzativo. Micky De Finis, foggiano, classe 1952, giornalista dalla forbita prosa novecentesca, già dirigente della Provincia di Foggia e oggi vice segretario nazionale vicario della Direl, in due anni è diventato uno dei volti più visibili del Movimento in Capitanata: a Lucera ha moderato la presentazione del libro di Giuseppe Conte. Secondo fonti interne al Movimento, con lui avrebbe stretto un rapporto di stima reciproca ed è considerato uno degli esponenti più influenti del partito dell’avvocato del popolo in Capitanata. Domenica sarà presente a Milano in qualità di relatore nella due giorni che chiuderà il percorso di Nova. Dallo scorso giugno è assessore a Lucera, con deleghe al Personale, alla Legalità e al Contenzioso. C’è però un capitolo che in questa parabola non compare: nel 2018 la Corte dei conti lo ha condannato a risarcire 56.423 euro alla Provincia di Foggia, condanna confermata in appello nel 2019.

Prima di tutto, di cosa si tratta, perché la Corte dei conti non è un tribunale penale. Non giudica reati, non commina pene, non manda nessuno in carcere e non iscrive nulla nel casellario giudiziale. Accerta se un amministratore o un dipendente pubblico ha causato un danno economico all’ente per cui lavora e, se lo accerta, gli ordina di ripagarlo di tasca propria. Si chiama danno erariale. A promuovere il giudizio non è l’ente danneggiato, come accade in una causa civile, ma un pubblico ministero, il procuratore regionale della Corte dei conti, che agisce d’ufficio quando riceve una segnalazione. L’esito, quando la domanda è accolta, è una condanna al pagamento di una somma, maggiorata dalla rivalutazione e dagli interessi. L’articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce che un dipendente pubblico non può svolgere incarichi retribuiti fuori dall’ufficio se prima non è stato autorizzato dall’amministrazione per cui lavora. Non è un adempimento formale: serve a permettere all’ente di valutare se quel lavoro esterno sia compatibile con i compiti d’istituto e, soprattutto, se non generi conflitti di interesse. Chi incassa compensi senza aver chiesto l’autorizzazione deve versarli all’amministrazione di appartenenza. Dal 2012 la legge anticorruzione stabilisce espressamente che l’omesso versamento è danno erariale, di competenza della Corte dei conti. Il principio che la norma protegge ha un nome ricorrente nelle sentenze: dovere di esclusività.

I fatti ricostruiti dai giudici contabili si collocano tra l’ottobre 2006 e l’ottobre 2011. In quegli anni De Finis dirigeva il settore Polizia provinciale della Provincia di Foggia. Parallelamente, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di finanza richiamate in sentenza, lavorava per la Gema, società privata che si occupava di riscossione di tributi locali. Secondo quanto dedotto da De Finis in appello, i rapporti erano documentati da quattro contratti, datati 2004, 2006, 2008 e 2010, gli ultimi due di rinnovo dei precedenti. L’oggetto è descritto negli atti: la società aveva avviato un progetto denominato “comunicazione” e cercava “la collaborazione di persona esperta nel ramo servizi-giornalistici e strategie di comunicazione”, per progettare piani rivolti ai potenziali clienti “al fine del raggiungimento dell’eccellenza della Brand-Image”. Per questa attività, dall’ottobre 2006 all’ottobre 2011, De Finis ha percepito complessivamente 56.423 euro.
Il punto è chi fosse la Gema. Era la società che riscuoteva i tributi locali per conto dei Comuni della provincia di Foggia e che incassava, per conto della Provincia, anche l’addizionale sulla Tarsu. Era la stessa società alla quale, il 15 maggio 2008, De Finis affidò con la determina numero 1600 il servizio di riscossione coattiva delle multe elevate dalla Polizia provinciale, per il periodo dal 28 maggio 2008 al 31 dicembre 2009, riconoscendole un aggio dell’8,89 per cento, cioè la percentuale trattenuta sulle somme incassate, più il rimborso di varie spese. Dei 56.423 euro complessivi, 20.277 sono stati incassati mentre quell’affidamento era in vigore. La società, si legge negli atti, è poi fallita.
Sull’affidamento la Procura contabile mosse tre rilievi. Il primo: era stato disposto senza alcuna autorizzazione o atto di indirizzo dell’organo politico che manifestasse la volontà di esternalizzare la riscossione delle multe. Il secondo: era stato giustificato con un’urgenza indifferibile che i fatti non confermavano, visto che i primi ruoli furono trasmessi alla società il 29 giugno 2008, un mese dopo la firma della convenzione. Il terzo: la determina prevedeva una durata di un anno, mentre la convenzione arrivava al 31 dicembre 2009.
Con la sentenza numero 460, depositata il 6 giugno 2018, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha condannato De Finis a versare alla Provincia di Foggia 56.423 euro, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, oltre a 1.630,56 euro di spese di giustizia. Nel giudizio di primo grado non si era costituito: i giudici ne hanno dichiarato la contumacia, cioè l’assenza dal processo, dando atto che l’atto di citazione gli era stato notificato personalmente il 22 novembre 2017.

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Un noto espediente dialettico, utilizzato da chi non è in grado di esporre ragionamenti validi a sostegno della propria tesi, consiste nell’impiegare le fallacie retoriche: cioè modi di ragionare scorretti o perché propongono argomenti irrilevanti rispetto al tema in discussione, oppure perché applicano collegamenti arbitrari fra dati diversi, o perché muovono da premesse errate.
Un esempio assai attuale di tali meccanismi retorici è fornito dal caso dell’(ex) gioelliere piemontese Mario Roggero, il quale, com’è noto, uccise a pistolettate due malviventi e ne ferì gravemente un terzo all’esterno della sua gioielleria subito dopo che costoro avevano compiuto una rapina. Fatto per il quale egli è stato condannato alla pena di 14 anni e nove mesi di reclusione e per la quale attualmente egli si trova in carcere in espiazione della condanna. Poiché è definitiva la sentenza che ha escluso che il suo comportamento rientrasse nel concetto di legittima difesa, l’attenzione della pubblica opinione è stata spostata sul diverso aspetto se il condannato “meriti” la grazia presidenziale in modo da poter evitare di scontare la pena in carcere. Infatti in tale ipotesi la grazia annullerebbe del tutto o in parte la condanna oppure commuterebbe la pena carceraria in una misura extracarceraria meno afflittiva (arresti domiciliari o lavoro socialmente utile) sotto la supervisione del tribunale di sorveglianza. A tale riguardo, per sostenere che egli “meriterebbe” una grazia presidenziale sono stati impiegati tre pseudoargomenti suggestivi, i quali applicano appunto le fallacie retoriche di cui si diceva prima. 
La prima fallacia: mettere in campo qualcosa di irrilevante rispetto al tema in esame. 
Qui l’argomento irrilevante è rimarcare la riprovevolezza dell’azione violenta dei rapinatori che erano entrati nel suo negozio ed avevano anche percosso sua moglie, cioè la parte prima della vicenda che però è irrilevante rispetto a ciò che accaduto in seguito; laddove il punto rilevante da considerare è invece la seconda parte della situazione quando il gioielliere ha inseguito costoro dopo che erano usciti e li ha uccisi a pistolettate quando essi si trovavano già a trenta metri di distanza (uno già in macchina, l’altro voltato di spalle e l’altro sparato a bruciapelo mentre ancora cercava di allontanarsi a piedi), cioè quando la minaccia non era più attuale. 
Ora, soffermare l’attenzione sulla prima parte dell’azione riguardante la violenza esercitata dai rapinatori all’interno della gioielleria, e contemporaneamente minimizzare la seconda parte che riguarda il fatto che il gioielliere aveva sparato a costoro quando la minaccia era cessata, serve a suggestionare la pubblica opinione mediante una fallacia retorica: infatti si sottolinea un dato irrilevante (parlare della rapina ormai terminata) per suggerire una conclusione sbagliata (che il gioielliere si sarebbe “difeso”).
A quel punto il passaggio conclusivo consiste nel suggerire che, visto che non è possibile correggere il Codice penale per consentire di sparare a chi è già scappato, dato che la magistratura escluderebbe che ciò rappresenti una “difesa”, è però possibile “correggere” quanto meno gli effetti della singola sentenza penale di condanna attraverso un provvedimento individuale di grazia presidenziale, in modo da raggiungere il medesimo risultato pratico della modifica della norma codicistica sulla legittima difesa limitatamente a questo singolo caso. 
Cioè, dato che non è possibile correggere il Codice, quanto meno si corregga la singola sentenza di condanna basata sulla legge oggi vigente.
La seconda fallacia retorica consiste nel proporre un collegamento arbitrario tra due eventi che in realtà non hanno connessione: nel caso specifico, la suggestione - che è stata proposta più volte - che nel passato il gioielliere già aveva subìto una rapina a mano armata.
Qui il ragionamento consiste nel collegare confusamente il torto subìto in passato da costui con l’azione pluriomicidiaria commessa poi a distanza di anni, presentando la prima rapina come un fattore di turbamento supplementare rispetto alla seconda rapina fino a ottenebrargli la lucidità: in pratica, una sorta di incapacità mentale temporanea (black out) dovuta a una rabbia incontrollata causata non solo dalla rapina stessa ma anche da quella subìta in precedenza.
In realtà l’argomento non ha il sostegno di alcuna analisi psicocomportamentale finalizzata a dimostrare l’incapacità mentale del gioielliere al momento del fatto, tant’è vero che neppure i suoi difensori si avventurarono su questa strada nel corso dei tre giudizi conclusi con la condanna definitiva.

La fase investigativa è arrivata al capolinea. La Procura di Foggia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ad Antonio Tommaso Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni accusata di aver ucciso la moglie, Stefania Rago, 46 anni, all’interno della loro abitazione di via Salvemini, a Foggia, la sera del 23 aprile scorso.

Nella notte tra il 24 e il 25 giugno 2024 – al termine della serata in cui in tutta Italia si festeggiava la qualificazione della Nazionale agli ottavi di finale dei campionati europei di calcio, conquistata al novantottesimo minuto contro la Croazia – Egidio Robortaccio, di 25 anni, perdeva la vita a Foggia dopo essere caduto dall’autovettura in movimento sulla quale viaggiava come passeggero.

A causa di un incidente stradale, traffico momentaneamente rallentato sulla strada statale 16 “Adriatica”, al km 667,000 a Foggia.

Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo di 82 anni scomparso nella Foresta Umbra mentre era impegnato nella raccolta di funghi. A oltre quarantotto ore dall’ultimo contatto utile, il vasto dispositivo di soccorso messo in campo nell’area di Coppa Croce, nel territorio di Vico del Gargano, continua a battere sentieri, radure e zone boschive nella speranza di individuare il disperso.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio "Gargano ovest", situata all’interno del suddetto tratto.

La paura è arrivata prima del corteo. Si è infilata nelle vetrine svuotate, dietro i pannelli montati a protezione degli ingressi, nelle decisioni dei commercianti di chiudere al passaggio dei manifestanti. A Bari il sabato dello shopping ha cambiato volto: il salotto della città si è ritrovato a fare i conti con l’ombra dei saccheggi di Milano, con gli appelli circolati sui social e con un’attesa che, per ore, ha tenuto insieme passeggio e apprensione. Poi sono arrivati la manifestazione, alcune decine di giovani lungo le strade del centro, qualche momento di tensione e infine lo scioglimento al Molo San Nicola. Senza incidenti. È stato questo l’epilogo di una giornata surreale, nella quale il timore delle violenze ha inciso sulla vita della città molto prima che qualcuno iniziasse a sfilare. Già dalla tarda mattinata, via Sparano ha mostrato i segni delle precauzioni. Prada ha oscurato le vetrine con pannelli, Gucci le ha svuotate e ha trasferito la merce, pur mantenendo possibile l’accesso al negozio.  Anche altre attività si sono protette: Sephora ha utilizzato il legno per schermare alcune superfici, Foot Locker ha adottato misure di sicurezza dopo i saccheggi subiti dalla catena a Milano il sabato precedente. Nel cuore commerciale del capoluogo, gli allestimenti hanno lasciato spazio alle protezioni. Il lusso è arretrato dietro le barriere, mentre fuori hanno continuato a passare clienti, famiglie e persone dirette ai locali.Il contrasto ha restituito l’immagine più straniante della giornata: le insegne illuminate sopra gli espositori vuoti, le porte ancora aperte accanto alle vetrine schermate, la normalità degli acquisti condizionata dalla possibilità di dover interrompere tutto. Per i commercianti è stato un sabato trascorso a osservare anche ciò che accadeva fuori, oltre la soglia. Per chi ha attraversato il centro, il consueto percorso tra negozi e locali si è trasformato in una passeggiata tra pattuglie, controlli e precauzioni. La città, inizialmente, ha provato a conservare le proprie abitudini. Bar e ristoranti hanno lavorato, il passeggio è proseguito, ma il dispositivo di sicurezza è apparso ben visibile. 

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