C’è soddisfazione tra gli avvocati della sipontina Gramazio Top Fish, colpita da interdittiva antimafia del prefetto di Foggia, dopo la recente ordinanza del Consiglio di Stato, che ha sospeso gli effetti del provvedimento prefettizio. Fu l’Attacco, il 16 luglio scorso, a dare notizia dell’avvenuta notificazione, da parte dell’Ufficio territoriale del Governo, di un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società. Gli avvocati Pasquale Rinaldi e Gabriele Esposto hanno proposto ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, sede di Bari, formulando inoltre istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Il TAR, all’esito della camera di consiglio dell’8 settembre scorso, respinse la domanda cautelare. L’ordinanza di rigetto è stata, quindi, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo plurimi profili di illegittimità e censurando le statuizioni rese dal giudice di primo grado. Con ordinanza n. 4604/2026, depositata lo scorso 30 ottobre, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto dai difensori e, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio nella parte in cui esclude l’applicabilità, nei confronti della società Gramazio Top Fish, delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. “La pronuncia del Consiglio di Stato costituisce, pertanto, un significativo risultato sul piano della tutela cautelare, avendo riconosciuto, sia pure nei limiti del giudizio sommario proprio di tale fase processuale, la necessità di sospendere gli effetti della determinazione prefettizia con specifico riferimento alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa”, commenta l’avvocato Pasquale Rinaldi. Il 14 luglio Tommaso Gioieni, dirigente del Comune sipontino (risorse umane e sviluppo economico) adottò una determina con cui si dava atto che nei confronti dell’impresa individuale Gramazio Top Fish di Manfredonia era stata adottata il 9 luglio dalla Prefettura di Foggia una informazione antimafia interdittiva. Per tale ragione revocò le SCIA rilasciate nel 2025 per attività di noleggio di veicoli senza conducente e nel 2019 per attività di commercio all'ingrosso. Gioieni ricordava la precisa giurisprudenza: “L’informativa antimafia si configura come forma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, sulla base di fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari” e “conseguenze decadenziali sulle autorizzazioni dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall’esigenza di elevare il livello della tutela dell’economia legale dall’aggressione criminale. Ciò attraverso la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l’esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della P.A. e stabilendo che anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale e, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche”.
Titolare dell’impresa, costituita nel 2019, è la 41enne sipontina Clementina Gramazio. L’attività è il commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi e congelati. Tredici i dipendenti, sede principale nel Golfo in via Di Vittorio e due unità locali in Campania (Ariano Irpino, nell’Avellinese, e Acerno, nel Salernitano). Il ricorso al Consiglio di Stato è stato presentato dall’impresa contro Ministero dell’Interno, Prefettura di Foggia, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di Manfredonia.
“La finalità preventiva che ispira l’esercizio del potere interdittivo si traduce nella sufficienza, quale presupposto legittimante l’adozione dell’informativa interdittiva, del pericolo di condizionamento mafioso della gestione imprenditoriale, non essendo quindi necessario che questa sia risultata in concreto contaminata dall’ingerenza dei clan”, si legge nell’odierna ordinanza.
“Gli elementi istruttori dalla cui analisi coordinata e complessiva il prefetto di Foggia ha desunto il pericolo nei confronti dell’impresa ricorrente presentino i caratteri di concretezza, univocità e concordanza ai fini della configurazione del pericolo, denotando la sussistenza di molteplici collegamenti - familiari, strutturali e commerciali - con l’organizzazione criminale egemone nel territorio sipontino oltre che particolarmente interessata ai settori economici, in cui si svolge l’attività della ricorrente, incentrati sulla pesca e i suoi prodotti”, continua il Consiglio di Stato, che ha “ritenuto nondimeno che il provvedimento interdittivo impugnato sia affetto dal vizio motivazionale denunciato dalla ricorrente nella parte in cui esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura preventiva alternativa della prevenzione collaborativa” (che è una misura introdotta da pochi anni nel Codice antimafia, atta ad evitare la più grave interdittiva quando il prefetto accerti tentativi di infiltrazione mafiosa di tipo occasionale e non strutturale).
Il massimo giudice amministrativo ha considerato infatti che “il pericolo di condizionamento posto a fondamento dell’impugnato provvedimento interdittivo si fonda in buona misura su circostanze, rapporti e collegamenti di carattere transitorio nella storia aziendale della ricorrente ed attualmente esauriti, ovvero su situazioni non consolidate né compenetrate nel suo assetto organizzativo e gestionale, tali cioè che la loro residua influenza negativa non possa essere eliminata sulla scorta di un percorso virtuoso di riallineamento (o rafforzato allineamento) a canoni di sana imprenditorialità, condotto sotto la vigilanza della Prefettura ed adeguatamente calibrato in relazione all’esigenza di controllo emergente dal quadro indiziario che sorregge il provvedimento suindicato, al cui compimento la misura è funzionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi rilevato che “il TAR ha omesso di esaminare in ragione del carattere assorbente della ritenuta carenza, a sostegno della proposta istanza cautelare, del fumus boni iuris, che la misura della prevenzione collaborativa sia idonea a salvaguardare nel contempo l’interesse della ricorrente alla continuità aziendale e quello dell’amministrazione a neutralizzare il pericolo di ingerenza mafiosa nel tessuto imprenditoriale”.
Ecco perché ha accolto infine l’appello cautelare e per l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza TAR, accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado e sospeso gli effetti dell’interdittiva, nella parte in cui nega l’applicazione alla ricorrente delle misure di prevenzione collaborativa. Le spese del doppio grado del giudizio cautelare sono state compensate.
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