Nessun commento arriva dal dottor Costanzo Mastrangelo, patron dell’associazione AS.SO.RI., in merito al contenzioso giudiziario col Comune di Foggia per l’impianto natatorio comunale di Piazza De Gasperi. Come dettagliato su queste colonne, la scorsa settimana finalmente è approdata in giunta comunale, a Foggia, la delibera con la presa d’atto della cessazione della convenzione con l’associazione AS.SO.RI., l’indirizzo per la definizione transattiva delle pregresse posizioni patrimoniali, l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento della gestione. Si va dunque verso la gara per l’impianto natatorio per disabili, che nel tempo è diventato tutt’altro, con guadagni per l’associazione che lo gestisce e spese a carico del Comune. La convenzione scaduta risaliva al lontanissimo 1986. Nulla viene riconosciuto all’ente in termini di canoni di concessione e nulla viene addebitato in termini di utenze. Allo stesso tempo sono state intraprese numerose attività (piscina, palestra, scuola dell’infanzia e scuola elementare in locali di proprietà del Comune di Foggia, campo di padel, attività di formazione, centro polivalente articolato in laboratori, feste di compleanno ed altro), causa di ricavi per l’associazione. L’impianto è aperto a tutti i tipi di utenti, mentre la fruizione da parte delle persone diversamente abili – cui era destinato in via esclusiva - avviene in modo ridotto. Nella delibera si spiega che il 14 aprile 2025 l’associazione AS.SO.RI. ETS presentò istanza finalizzata all’affidamento diretto della gestione dell’impianto natatorio comunale per un periodo di lunga durata (31 anni), a fronte di una proposta di riqualificazione e investimento sul bene. Pochi mesi dopo, a fine novembre 2025, pervenne al Comune la notifica del ricorso dell’associazione al TAR Puglia per l’accertamento dell’obbligo dell’ente di provvedere sull’istanza. Il 21 gennaio scorso il giudice amministrativo accolse il ricorso con nomina di un commissario ad acta. E’ questo che, dunque, ha costretto Palazzo di città ad attivarsi.
Intanto lo scorso 17 aprile è stata pubblicata l’ordinanza del TAR Puglia sul ricorso dell’asd AS.SO.RI. ETS - Associazione Onlus per la Promozione Socio Culturale e La Riabilitazione dell'Handicappato, difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, contro il Comune per l'annullamento della nota del dirigente dell’Area 5 Patrimonio Paolo Affatato del 3 ottobre 2025, con la quale si evidenzia la necessità per l’amministrazione comunale della preventiva presa d’atto della giunta comunale dell’intervenuta proroga ex lege della convenzione trentennale del 4 novembre 1986 (al 31 dicembre 2025), prima di esaminare la domanda del 14 aprile 2025, per cui si è resa necessaria una sospensione tecnica. Inoltre, con tale ricorso, l’associazione chiedeva l’adozione di misura cautelare che disponesse per l’immediata decisione sulla domanda dell’asd, nominando un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. La questione è stata discussa lo scorso 8 aprile.
Il commissario ad acta Salvatore Guerra (viceprefetto che da dicembre è il capo di gabinetto del prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco) il 25 marzo aveva chiesto una proroga per portare a conclusioni le funzioni commissariali, osservando la “complessità del provvedimento da definire, relativo ad una procedura che presenta profili peculiari rispetto alla normativa generale in materia di appalti e che, pertanto, necessita in ogni caso di una motivazione rafforzata sui presupposti che ne giustificano l’eventuale applicazione, incompatibile con la scadenza derivante dalla sentenza”. A fine febbraio l’associazione in giudizio aveva precisato che il Comune non aveva provveduto sull’istanza nonostante la scadenza dei termini assegnata dal TAR, che il commissario ad acta aveva richiesto ad Affatato una istruttoria puntuale, che quest’ultimo avrebbe redatto una relazione che non risponderebbe all’istruttoria richiesta. Inoltre l’associazione dei Mastrangelo aveva sottolineato l’urgenza della definizione della questione per il rilevante interesse pubblico riguardante i soggetti che fruiscono dell’impianto e le loro particolari condizioni, stigmatizzando l’inerzia dell’amministrazione comunale e, in particolare, degli uffici preposti nel dare risposta alla richiesta di proroga dell’affidamento inoltrata al Comune di Foggia il 4 aprile 2025, nonché all’ordine di conclusione del procedimento amministrativo contenuto nella sentenza TAR di gennaio scorso, che peraltro non risulta nemmeno appellata. Il Comune aveva replicato che la mancata adozione del provvedimento finale nel termine fissato dalla sentenza non sarebbe imputabile a negligenza o a una volontà ostruzionistica dell'amministrazione, bensì alla straordinaria complessità, fattuale e giuridica, della questione. L’ente aveva aggiunto che la sentenza ha accertato l'obbligo del Comune di provvedere, ma non avrebbe vincolato il contenuto del provvedimento finale, per cui l'amministrazione (e per essa, ora, il commissario ad acta) conserverebbe “il potere di valutare discrezionalmente l'istanza e di determinarsi anche in senso sfavorevole alla ricorrente, rigettando la proposta per motivi di interesse pubblico o per non conformità ai presupposti di legge”. Gli avvocati Follieri avevano chiesto che venissero date indicazioni al commissario ad acta affinchè “il progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione, presentato al Comune, venga sottoposto al vaglio di altro tecnico per stabilirne l’attendibilità, abbreviando quindi i termini di definizione del procedimento e superando gli ostacoli frapposti dal Comune”.
Ebbene, ora il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta e concesso una proroga di 80 giorni per l’esecuzione della sentenza, poiché “la complessità dello stato dei fatti e delle connesse valutazioni non può giustificare la perdurante inerzia rilevata nella sentenza, passata in giudicato, ciò tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso (più di un anno) dall’avvio del procedimento, per cui occorre procedere con la massima sollecitudine, atteso il rilevante interesse pubblico sotteso alla gestione dell’impianto sportivo in argomento, connesso allo svolgimento di attività di carattere sociale e sportivo anche in favore di soggetti in condizione di fragilità e delle loro famiglie”.
Il giudice ha sottolineato che nell’ambito del prorogato termine il commissario deve “verificare, in via preliminare, le determinazioni che saranno adottate dalla giunta comunale entro un primo lasso temporale non superiore a 20 giorni”, concludendo rilevando “in ogni caso l’opportunità che venga raggiunta una soluzione consensuale, che possa soddisfare i reciproci interessi delle parti e soprattutto la massima tutela al superiore interesse delle persone e dei loro familiari che fruiscono delle attività presso gli impianti sportivi in contestazione, soluzione per la quale il commissario ad acta potrà valutare ove utile di indire una apposita conferenza di servizi”.
Stando a quanto trapela da Palazzo di città, la proposta di gestione trentennale non convince gli uffici e pesano le posizioni creditorie vantate nei confronti dell’associazione. Da qui la via della gara, ma resta da capire come sarà redatto il bando e se saranno previsti requisiti che possano agevolare Mastrangelo.
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