Far appello a contraddittorio e diritto UE non salva Ciociola (che favorì il superlatitante Pacilli)

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Ha resistito in giudizio anche un’altra interdittiva antimafia di Grassi, quella adottata a giugno 2020 nei confronti dell’imprenditore agricolo Michele Ciociola di Monte Sant’Angelo, cui il Comune revocò la concessione di terreni demaniali in fida pascolo. Ciociola, classe ’55, ha un’impresa in località Coppa Altura e dal 1987 si occupa di coltivazioni di cereali e allevamento di ovini e caprini. Il suo nome è noto da lungo tempo agli inquirenti: nel 2012 fu tra i 18 arrestati nella famosa operazione Rinascimento, il blitz antimafia tra Monte, Manfredonia e Vieste che portò alla luce la rete di favoreggiatori del super latitante Giuseppe Pacilli (nella foto), detto “Peppe u Muntaner” e braccio armato, sanguinosissimo, del clan dei Libergolis, oggi denominato Libergolis-Miucci.

Un’operazione che coinvolse lo stesso attuale reggente del clan, Enzino Miucci, e che accese ulteriormente i riflettori dello Stato su Monte Sant’Angelo, dove tre anni dopo ci fu lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, primo caso in Capitanata. Secondo gli investigatori i 18 arrestati sarebbero stati responsabili, a vario titolo, di estorsione, porto e detenzione abusiva di armi, favoreggiamento personale, procurata inosservanza di pena ed altri gravi reati, con la presunta aggravante di aver agito con tipiche modalità mafiose. Ciociola fu accusato di favoreggiamento personale e condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa (il pm aveva chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione.

Il montanaro ha provato invano a far annullare tali atti tramite i propri difensori Pasquale Rinaldi e Giuseppe Nicola Bocola. Rinaldi, come già avvenuto per altre imprese interdette da lui assistite, ha lamentato la violazione della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e del Trattato sull’Unione Europea per la carenza di contraddittorio nella fase prodromica all’emanazione del provvedimento prefettizio.

Il TAR lo scorso 11 maggio ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Rispetto alla necessità del contraddittorio endoprocedimentale, ha spiegato che “la norma prevede l’audizione dell’interessato nel solo caso in cui il prefetto desuma elementi indizianti del condizionamento mafioso dall’accesso ai cantieri, ovvero qualora la fonte di tali elementi sia l’esito dell’ispezione in loco dell’attività imprenditoriale: in circostanze siffatte, il prefetto potrebbe avvertire la necessità che siano chiariti contenuti e situazioni rilevanti nel corso dell’attività ispettiva. Tale peculiare circostanza rappresenta la sola ipotesi predeterminata nella quale è ammesso il contraddittorio nell’ambito del procedimento; anche con riferimento a tale particolare situazione, tuttavia, il contraddittorio si presenta come meramente eventuale e rimesso al prudente apprezzamento dell’autorità prefettizia”. Il giudice amministrativo ha ribadito che “con riguardo all’emanazione di informazioni interdittive antimafia, l’amministrazione competente gode di un amplissimo margine di discrezionalità, attesa la riconosciuta necessità repressiva connaturata al fenomeno mafioso”.

“Appare evidente che la Prefettura avrebbe potuto e dovuto notificare la misura anche in presenza di indici più blandi rispetto a quelli riscontrati in capo a Ciociola, con riferimento al quale è stata accertata giurisdizionalmente la penale responsabilità per aver favorito la latitanza di un noto esponente della malavita foggiana”, continua la sentenza. “Preme evidenziarsi, inoltre, che il provvedimento gravato è stato emanato su richiesta del Comune di Monte Sant’Angelo nell’ambito di un procedimento finalizzato alla concessione di terreni demaniali per uso pascolivo e conseguente corresponsione di erogazioni pubbliche nei confronti dei soggetti beneficiari”. Quanto alla lamentata compressione del diritto di iniziativa economica, il TAR ha rimarcato: “L’amministrazione era chiamata ad un’operazione di bilanciamento tra il valore di cui all’art. 41 Cost. e l’eventualità di compromissione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione. L’operazione di bilanciamento era demandata agli organi del potere esecutivo e non a quelli esercenti la funzione giurisdizionale. Non è concesso a questo giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’opera di composizione di tale conflitto valoriale, dovendo limitarsi a sindacare in modo estrinseco la legittimità, la razionalità e la ragionevolezza dell’operato amministrativo”.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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