In un articolo comparso su studiocataldi.it, l’avvocato cassazionista e criminologo Giuseppe Falcone parla di una recente decisione del Tribunale di Foggia.
“In periodo di emergenza sanitaria un avvocato si recava presso un comune diverso da quello di sua residenza per acquistare generi di prima necessità per la madre, residente e dimorante in un comune limitrofo, all’epoca non autosufficiente a causa di un intervento chirurgico che aveva subito”, si legge.
“Veniva controllato, su segnalazione del Sindaco del comune limitrofo, dalla polizia locale alla quale rilasciava autocertificazione (vigente in quel periodo) attestante quanto sopra (erano consentiti gli spostamenti da un comune all’altro per motivi di necessità e di urgenza)”.
“In un video diffuso su Facebook il Sindaco affermava, in maniera del tutto gratuita, di aver fatto ‘beccare’ qualche ‘avvocatuccio’ proveniente da altri paesi e che era strano che un avvocato, che dovrebbe far rispettare la legge e che la rappresenta, poi è lui stesso a non rappresentarla, aggiungendo che chi deve applicare la legge e farla rispettare la dovrebbe leggere attentamente”.
“Secondo il citato Sindaco l’avvocato doveva restare a casa sua, senza addurre scuse sulla capacità di deambulare della madre (metteva quindi in dubbio le condizioni di salute della madre dell’avvocato, pur non conoscendole e pur non essendo un medico). Su un giornale, inoltre, dichiarava che in quel momento non era consentito spostarsi”.
Il Sindaco e il direttore responsabile del giornale sono stati querelati dall’avvocato “che andava a ‘zonzo’”, come si leggeva nel titolo del giornale, “per diffamazione a mezzo stampa e, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pm, il Gip presso il Tribunale di Foggia disponeva l’archiviazione, ritenendo, in adesione alle indicazioni del pm, che i termini adoperati dal Sindaco erano espressione del diritto di critica e che l’espressione ‘avvocatuccio’ assumeva il significato di un mero giudizio critico negativo e non di una gratuita e immotivata aggressione della reputazione dell’avvocato”.
“Nel nostro ordinamento – scrive ancora l’avvocato –, caratterizzato dal principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, manca un rimedio impugnatorio per far valere illegittimità afferenti il merito dei provvedimenti di archiviazione. L'unico rimedio attualmente esperibile è la richiesta di riapertura delle indagini preliminari, motivata dall'esigenza di nuove investigazioni”.
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