Manfredonia, ristorante Guarda che luna: ennesima sconfitta in tribunale per Romito&Fischetti

Carattere
  • Più Piccolo Piccolo Medio Grande Più Grande
  • Predefinito Helvetica Segoe Georgia Times

Ennesimo buco nell’acqua per Michele Romito, che a Manfredonia gestiva di fatto il ristorante Guarda che luna, situato sulla scogliera della località Acqua di Cristo fino alla demolizione avvenuta lo scorso anno. Una nuova sconfitta giudiziale è arrivata nelle scorse ore, confermando la bontà dell’operato del Comune di Manfredonia rispetto alla vicenda del ristorante, smantellato prima con l’intervento dell’Esercito su ordine della Prefettura foggiana e poi direttamente dal privato. Una vicenda emblematica del fortissimo scontro che in questi ultimi anni c’è stato tra Ufficio territoriale del Governo e Comune, da un lato, e Romito, dall’altro, il cui ristorante è stato oggetto di un doppio procedimento (il primo legato all’assenza di autorizzazioni, il secondo connesso all’interdittiva antimafia adottata dal prefetto di Foggia nei confronti dell’impresa). E’ stata del tutto inutile la scelta di cambiare legale ed affidarsi, da qualche tempo, all’avvocato mattinatese Pierpaolo Fischetti. L’ultima sentenza, in ordine di tempo, è quella pubblicata lo scorso 29 gennaio dalla Sezione Prima del TAR Puglia, sede di Bari, che ha rigettato il ricorso del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bar Centrale sas di Francesco Romito (figlio di Michele), difesa dagli avvocati Gabriele Bavaro e Fischetti, contro Comune di Manfredonia e con l'intervento volontario in giudizio, ad opponendum, della Prefettura di Foggia. 

Romito chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota del 30 settembre 2022, con cui la segretaria generale del Comune di Manfredonia negò la natura di autorizzazione paesaggistica alla precedente nota comunale 2009 per la struttura gestita dall’impresa, ovvero il ristorante Guarda che luna. Da ciò conseguì la chiara posizione dell’ente nel ribadire l’assenza di titoli autorizzatori e la necessità di rimuovere la struttura autorizzata solo in modo stagionale. 

Si chiedeva, col ricorso, anche di annullare la successiva nota del 10 ottobre 2022 - con cui fu chiesta la trasmissione “entro il 14 ottobre” di un cronoprogramma aggiornato delle attività di smontaggio stagionale della struttura, preannunciando in mancanza che avrebbe “proceduto come per legge” – e di ogni atto connesso. 

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti l’impresa contestava i successivi atti comunali con cui, all’esito dei sopralluoghi, verificata la perdurante permanenza della struttura, l’ente diede disposizioni per assicurarsi l’accesso ai luoghi, al fine di pianificare l’attività di smontaggio della stessa. 

La questione è stata discussa lo scorso 10 gennaio. 
L’ente comunale, escludendo l’esistenza di atti che ne autorizzassero il mantenimento annuale, diede corso alla rimozione del ristorante, realizzato su suolo demaniale in virtù di concessione (da cui nelle more fu dichiarata decaduta), autorizzato con caratteristiche di facile amovibilità (non riscontrate in sede di smontaggio) e destinato a somministrazione di alimenti. 

Dopo aver respinto la richiesta di sospensiva, adesso il TAR ha stabilito che “i ricorsi non possono trovare accoglimento”. 

“La società ambisce a non smontare il manufatto in cui viene esercitata l’attività di bar, ristorante e pizzeria. Assume di essere in possesso di un titolo (paesaggistico) che ne consenta l’insistenza per l’intero anno, senza procedere alla rimozione stagionale: tale sarebbe l’atto comunale del 2009”, riassume il giudice amministrativo nella sentenza. “Di qui, a cascata, censura gli ulteriori atti comunali che hanno dato disposizioni organizzative per procedere alla rimozione in danno”. 

Ebbene, in primis il TAR rileva che “i ricorsi sono divenuti tutti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, attesa la intervenuta rimozione della struttura, effettuata nelle more della pendenza del giudizio”. Detto questo, il giudice amministrativo di primo grado afferma che “il principale e fondamentale titolo edilizio autorizzatorio di cui è in possesso la società è il permesso di costruire n.189/2008 che consente la realizzazione di un’opera stagionale costituita da una pedana in legno su struttura metallica di facile amovibilità con bar – laboratorio – pizzeria e ristorante su area demaniale” e richiama quanto già evidenziato “in modo cristallino” nella decisione del Consiglio di Stato di giugno 2022 (che ha resistito a tutte le iniziative di impugnazione straordinaria proposte dalla Bar Centrale sas, sentenza che vedeva i Romito ancora assistiti dallo studio lucerino di amministrativisti Follieri), secondo cui esso “altro non era (e non sarebbe potuto essere altrimenti) che una proposta di autorizzazione, per cui “la realizzazione del novum avrebbe comunque determinato, per altra via, la perdita di efficacia della (proposta di) autorizzazione paesaggistica preesistente”. 

“In ogni caso, a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica, il reclamato mantenimento per l’intero anno” del ristorante, aggiunge il TAR barese, “richiederebbe un titolo edilizio che a ciò autorizzi e di cui la società non dispone, soprattutto il novum realizzato è privo di qualunque titolo edilizio legittimante e va considerato integralmente (cioè a prescindere dalla stagionalità) abusivo”. 
Parole chiarissime. 

“Deve, dunque, concludersi non solo per l’assenza di un titolo autorizzatorio edilizio e paesaggistico per la realizzazione della struttura nelle sue attuali dimensioni e caratteristiche, ma anche per la sua doverosa rimozione (non foss’altro che per la stagionalità)”. 

Ma il TAR ha anche affermato che quanto alla denunciata illegittimità dei poteri prefettizi sostitutivi non può che rilevarsi l’inammissibilità della contestazione, “in quanto per l’impresa è indifferente quale soggetto proceda alla rimozione in danno” e, del resto, “è inconfutabile che la struttura debba essere integralmente smontata”. Quindi, “anche nel merito i ricorsi sono infondati”. Da qui la decisione conclusiva di respingerli e di dichiararli inammissibili ed improcedibili. 

L’impresa è stata condannata a pagare 2mila euro a titolo di spese di lite in favore del Comune di Manfredonia, mentre sono state compensate quelle con la Prefettura, intervenuta volontariamente nel giudizio. 

   banner whatsapp canale 700

 

testatina dillo al direttore WEB

 

Migliora la tua esperienza: installa la nostra app ora!

Ottieni accesso immediato alla nostra app installandola sul tuo dispositivo iOS!
È sufficiente toccare il pulsante Share (condividi) in basso allo schermo,
poi selezionare Add to Home Screen (Aggiungi alla schermata Home).
Segui le istruzioni per aggiungere l'icona della nostra app alla schermata Home per un accesso rapido e facile.
Goditi una navigazione senza interruzioni e rimani connesso ovunque tu vada!

× Installa l'app Web
Mobile Phone
Offline: nessuna connessione Internet
Offline: nessuna connessione Internet