Si è svolta giovedì scorso, 19 settembre, l’ultima udienza in ordine di tempo del processo in corso di svolgimento presso il tribunale di Foggia a carico di 38 persone, coinvolte nell’inchiesta Quota. Si tratta dell’operazione che tra il 2022 e il 2023 ha svelato un circuito corruttivo volto a condizionare le procedure di selezione relative al reclutamento ambito forze armate e di polizia: un presunto giro di tangenti – tra denaro contante e Rolex - per ottenere un posto in Aeronautica o il superamento di altri concorsi. Il 15 giugno scorso i militari del Ros eseguirono sei misure cautelari personali emesse dal Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sottufficiali, di un ufficiale dell’Aeronautica Militare e di un dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, ritenuti responsabili dei reati di corruzione, traffico di influenze illecite, falso e sostituzione di persona ed hanno contestualmente dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per 523.500 euro nei confronti di due sottufficiali, ritenuti i principali indagati. L’avviso di conclusione delle indagini è stato ora notificato a 38 persone, accusate - a vario titolo e con profili di responsabilità diversi - di corruzione, falso ideologico, traffico di influenze illecite e sostituzione di persona.
L’inchiesta è incentrata su due figure in particolare: i sottoufficiali della base foggiana di Amendola Aldo Caurio, 49enne di Foggia, e Gennaro Sorgente, 56enne nato a Foggia ma residente a San Marco in Lamis. Ci sono poi altri militari: il 55enne napoletano Arturo Salza, altro sottoufficiale dell’Aeronautica che lavora presso la base di Licola (Napoli); il 55enne tenente colonnello Massimo Mastore, di stanza nella base dell’Aeronautica di Taranto (barese ma residente a Martina Franca); il sottoufficiale foggiano Luigi D’Antuono (che avrebbe fatto da intermediario).
Gli altri indagati sono prevalentemente privati cittadini che avrebbero pagato somme di denaro per assicurarsi il superamento dei concorsi.
Nel corso dell’udienza della scorsa settimana sono state presentate eccezioni da parte di tutti i legali della difesa, che hanno chiesto il non luogo a procedere alla luce della nuova normativa sull’abuso d’ufficio. Mentre i due pm Miriam Lapalorcia ed Enrico Infante hanno chiesto il rigetto di tali eccezioni e sollevato la questione della incostituzionalità della nuova legge Nordio che ha riformato i reati di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite.
La giudice Michela Valente ha ammesso la costituzione del Ministero della difesa quale parte civile e rigettato quella del partito dei militari. Rispetto alle eccezioni la giudice renderà nota la propria decisione nell’udienza fissata per il prossimo 14 ottobre.
Nella propria memoria i pm hanno in primis evidenziato l’irrilevanza, a loro dire, ai fini del processo della abolitio del reato di cui all'art. 346 bis c.p. “L'art. 1 della legge 9 agosto 2024 ha significativamente rinnovato, in senso maggiormente restrittivo, il testo normativo dell'art. 346 bis c.p. In particolare, ha statuito che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere utilizzate e, quindi non meramente vantate, e devono essere esistenti e non solo asserite”, hanno scritto. “ Ai giorni nostri conserva, pertanto, penale rilevanza soltanto l'utilizzo di una relazione esistente. È quindi stato posto nel novero dell'indifferente penale tanto spendere relazioni con un pubblico ufficiale che in realtà non vi siano, quanto fare riferimento a relazioni con un p.u. invero sussistenti, ma che non vengono in alcun modo sfruttate per un fine illecito”.
Per i pm “queste modifiche legislative sono irrilevanti ai fini delle contestazioni elevate nella richiesta di rinvio a giudizio”. Questo perché, hanno affermato, “la condotta è stata posta in essere intenzionalmente dagli accusati, i quali si sono fatti dare o promettere denaro per remunerare un p.u. o in ordine all'esercizio delle sue funzioni o per realizzare un'altra mediazione illecita, intendendosi per mediazione illecita quella finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da cui possa derivare un vantaggio indebito. Si specifica che la condotta intenzionale posta in essere dagli imputati Caurio, Sorgente, Salza, Mastore e D' Antuono, è perfettamente inquadrabile nella nuova formulazione dell'art. 346 bis. Hanno invero sfruttato relazioni esistenti tra loro e con altri p.u., non individuati nominativamente, ma su cui è indubbio che sia stata esercitata l'influenza illecita per far sì che i concorrenti ottenessero un indebito vantaggio frutto di un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato (la compravendita degli esami concorsuali), in cambio di un corrispettivo economico”.
Inoltre nella memoria depositata i pm hanno sottolineato la “non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dell'abolitio crimims parziale dell'art. 346 bis c.p. e la sua rilevanza ai fini del presente procedimento”.
“Tale abolitio criminis parziale si pone in violazione degli obblighi internazionali di incriminazione assunti dall'Italia e, pertanto, in contrasto con la Costituzione stessa e, precisamente, con l'art. 117 Costituzione”, vi si legge. “Riteniamo che, a seguito della riforma del 2024, l'attuale formulazione si pone in contrasto con le norme sovranazionali e, nella specie, con l'obbligo di incriminazione richiesto dalla citata Convenzione di Strasburgo, e che dunque possa essere sindacato dalla Corte Costituzionale”.
Da qui la richiesta dei due pm alla giudice “di sollevare questione di legittimità costituzionale”.
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