Lavit spa, la sentenza della Corte d’appello: “Nulla consente di ritenere i D’Alba collusi con la mafia”

Carattere
  • Più Piccolo Piccolo Medio Grande Più Grande
  • Predefinito Helvetica Segoe Georgia Times

La foggiana Daniela Napolitano, nipote del boss mafioso Vito Lanza, come dipendente di Lavit (che prima di essere una spa era una cooperativa) deteneva un’azione del capitale sociale del valore infinitesimale del 0,01%. Un elemento che, per la Prefettura di Foggia e la Procura di Bari, avvalorava la necessità di una interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa della zona ASI Incoronata di Foggia, leader nel settore delle lavanderie industriali, per il rischio di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. Dopo che la donna ha ceduto la propria azione il dato è stato considerato dalle stesse Prefettura e Procura come irrilevante trattandosi di quota di minimo valore. E’ uno degli aspetti illogici stigmatizzati dalla Corte d’appello di Bari nella sentenza con cui, al pari del giudice di primo grado, ha rigettato il ricorso del procuratore capo Roberto Rossi, cui si era poi unita anche la Prefettura, contro l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario, avvenuta a giugno 2024. La Procura di Bari, in primo luogo, aveva affermato che il contagio mafioso che ha riguardato Lavit spa è di tipo stabile e non occasionale (come ritenuto dal Tribunale), con conseguente impossibilità di concedere il controllo. Il giudice, in sede di verifica dei presupposti per l'ammissione al controllo, deve in primo luogo stabilire se l'interferenza o le infiltrazioni rilevate nell'interdittiva antimafia costituiscano un dato cronicizzato (che precluderebbe l'ammissione al controllo), o una situazione occasionale. Gli elementi valorizzati dall’allora prefetto di Foggia Maurizio Valiante ai fini dell'adozione dell'interdittiva sono rappresentati: dalla circostanza che Michele D'Alba (dominus del gruppo di imprese del quale fanno parte, insieme ad altre, anche la società Tre fiammelle e Lavit) avrebbe aderito alle richieste estorsive formulate dalla Società foggiana nei confronti di Tre fiammelle in quanto interessato ad ottenerne la protezione, circostanza a sua volta desumibile dal fatto che egli avrebbe contrattato il prezzo della protezione in una situazione di parità; dalla circostanza che, in virtù del comune interesse, egli avrebbe stipulato una sorta di “patto di non belligeranza” con la consorteria mafiosa, da lui rispettato mantenendo il silenzio innanzi agli inquirenti circa gli autori delle richieste estorsive avanzate nei suoi confronti, e dalla consorteria mafiosa rispettato non ponendo in essere attentati nei confronti delle strutture da lui gestite; dalla circostanza che analogo atteggiamento omertoso avrebbe tenuto suo figlio Lorenzo, socio maggioritario e all'epoca dei fatti amministratore di Lavit; dalla circostanza che, in un'occasione, Michele D'Alba avrebbe fornito una consulenza ad un sodale del consesso mafioso, Giuseppe Cascavilla, in ordine all'apertura di una lavanderia industriale, il che porterebbe a ritenerlo una sorta di consulente del sodalizio; dalla circostanza che tra i soci di Lavit vi era anche Daniela Napolitano (nipote di Lanza Vito, ritenuto appartenente ad una consorteria criminale di tipo mafioso). La Corte d’appello ha respinto, come il Tribunale di primo grado, tale inquadramento.

“Va escluso che tali elementi possano condurre a ritenere Lavit spa un'impresa “intrinsecamente mafiosa”; è infatti evidente che in tal senso non può rilevare il possesso di una quota infinitesimale della società da parte di Napolitano, imparentata con un soggetto ritenuto appartenente ad un sodalizio mafioso, né emerge che la cosca mafiosa denominata Società foggiana esercitasse in qualche modo un controllo sulla vita della società. Ciò premesso, va altresì escluso che, anche ove tale ricostruzione dei fatti rispondesse integralmente al vero (cosa sulla quale il Tribunale ha espresso numerosi dubbi) possa ritenersi che ci si trova di fronte ad un “imprenditore colluso” ed alla conseguente necessità di escludere l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa; difetta, infatti, l'allegazione di un rapporto sinallagmatico tra D'Alba ed il sodalizio e di una condotta del primo volta a trarre profitto dall'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso. In particolare, anche dove risultassero pienamente provate la “contrattazione”, da parte di D'Alba, del prezzo da corrispondere alla consorteria per la protezione dalla stessa offerta, nonché la prestazione da parte dallo stesso di una consulenza nei confronti di uno degli appartenenti al sodalizio (e non di abituali consulenze con riferimento alle attività del sodalizio), ci si troverebbe comunque di fronte a comportamenti volti a “limitare i danni” derivanti dalla pretesa mafiosa e non già ad ottenere vantaggi dalla sua protezione, non potendosi considerare certamente un vantaggio la circostanza che D'Alba non sia stato destinatario degli attentati dinamitardi che, invece, hanno riguardato le strutture di altri imprenditori (specificamente l'impresa Il Sorriso di Luca Vigilante) che hanno deciso di non cedere all'imposizione; né a diverse determinazioni può indurre il silenzio mantenuto dai D'Alba, di fronte agli inquirenti, circa l'identità degli autori delle richieste estorsive in loro danno, trattandosi di una condotta verosimilmente derivata dal timore dagli stessi nutrito nei confronti della consorteria, e non essendo comunque tale silenzio stato ripagato, per quello che si desume dagli atti, da “vantaggi” ulteriori rispetto alla mera astensione da ritorsioni (che in caso contrario, verosimilmente, ci sarebbero state)”.

Insomma, per la Corte d’appello barese “nulla consente di ritenere Michele D'Alba (e nemmeno Lorenzo D'Alba) colluso con la mafia, essendo tale solo chi rivolge, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita; cosa che non risulta accaduta nella fattispecie”. 

E, ancora, “la ritenuta insussistenza della veste di imprenditore colluso di D'Alba e la conseguente sussistenza, al più, di una contiguità soggiacente o compiacente (come del resto ritenuto dal Prefetto, in sede di interdittiva antimafia) non consente di ritenere esistente una contaminazione mafiosa di tipo stabile, come propugnato dalla Procura impugnante”. 

Il giudice di secondo grado ha ricordato le “condivisibili argomentazioni esposte dal Tribunale”, “argomentazioni con cui il pm non si è minimamente confrontato, non avendo in alcun modo spiegato per quali ragioni, a suo parere, la contiguità soggiacente o compiacente di Lavit alla consorteria criminale mafiosa, motivatamente ritenuta dal Tribunale, anche ove sussistente, comunque occasionale, debba invece ritenersi stabile”. 

In conclusione, la Corte d’appello ha ritenuto che “la valutazione operata dal Tribunale sul punto sia del tutto corretta e debba essere confermata”. 

“Ciò non sembra tuttavia sufficiente a ritenere che l'assoggettamento all’intimidazione mafiosa manifestato nell'occasione dai D'Alba e l'attitudine agevolatoria di tale loro condotta siano di tipo strutturale piuttosto che meramente episodico ed occasionale”, aveva scritto il Tribunale nella propria ordinanza. 

“Vi è stato riconoscimento giudiziale dell’utilità della denuncia che Michele D'Alba ha inizialmente sporto, sia pure solo contro ignoti, contribuendo almeno in parte, con tale sua iniziale condotta, all'avvio delle indagini che hanno poi condotto all’accertamento delle responsabilità penali di Tizzano e Gatta, successivamente inchiodati dalle accuse mosse nei loro confronti da Vigilante e Telesforo. La mancanza di uguale coraggio da parte di Michele D'Alba, trinceratosi poi dietro il silenzio relativamente all'identità di chi lo aveva “avvicinato”, accordandosi anche con il figlio e il genero perché anch'essi mantenessero un contegno omertoso, è circostanza indubbiamente indicativa di un certo loro assoggettamento alle logiche criminali di tipo mafioso. Non si ritiene tuttavia di potersi dirsi che ciò sia avvenuto con carattere di stabilità, trattandosi di un unico episodio, risalente peraltro alla fine del 2017 e ai primi mesi del 2018, rispetto al quale Michele D'Alba e i suoi familiari erano comunque da considerarsi come persone offese, in quanto destinatari di una richiesta di corresponsione del pizzo, proveniente da pericolosi esponenti della Società foggiana. D'altro canto, la forza d'intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva caratterizzano tipicamente il rapporto di forza esistente tra autore e vittima del delitto mafioso. D'altronde, ricavare la stabilità e strutturalità della condizione di permeabilità mafiosa di Michele D'Alba e della società Tre fiammelle dall'assenza di successivi atti ritorsivi, come avviene nel provvedimento prefettizio, appare una deduzione logica non condivisibile. Occorre infatti innanzi tutto considerare che, già pochi mesi dopo tali fatti, l'operazione Decima Azione del 30.11.2018 e la successiva Decima Azione bis hanno sgominato le stesse consorterie criminali e ristretto in carcere i responsabili dei tentativi di estorsione ai danni di D'Alba, impedendo più gravi reazioni ai danni delle vittime. Sotto altro profilo, gli attentati dinamitardi, valorizzati nel provvedimento prefettizio ai danni del gruppo Telesforo-Vigilante per marcare la differenza rispetto al trattamento che avrebbero ottenuto le imprese riferibili alla famiglia D'Alba, si sono verificati oltre due anni dopo i fatti oggetto di scrutinio”, scrisse ancora il Tribunale. 

“Ma deve soprattutto evidenziarsi come, rispetto ai due attentati in danno della struttura Il Sorriso, avvenuti nel 2020, D'Alba non possa essere considerato soggetto del tutto estraneo: si consideri infatti che, quando hanno inteso minacciare l'intero gruppo Universo Salute, di cui faceva parte anche Tre fiammelle, gli estorsori si sono recati proprio presso la struttura Il Sorriso, ove avrebbero anche dichiarato di voler “passare la palla” a D'Alba, sicchè gli attentati in questione appaiono più verosimilmente diretti nei confronti dell'intero gruppo e, quindi, trattasi di messaggi mafiosi rivolti - almeno indirettamente - anche a Michele D'Alba, che era socio in affari della Universo Salute e, dunque, da ritenersi collegato alla struttura Il Sorriso anche ponendosi nell'ottica degli estorsori”.  

Il Tribunale aveva evidenziato poi: “I fatti da cui desumere l'assoggettamento e l'agevolazione mafiosa, di cui si sarebbe macchiato Michele D'Alba e condizionanti la vita della società Tre fiammelle, riguardano un solo episodio delittuoso estorsivo del quale egli è stato vittima, sviluppatosi in un ristretto arco temporale, risalente al periodo che va dalla fine del 2017 ai primi mesi del 2018; inoltre, anche a voler ritenere che vi sia stata l'effettiva dazione di una tangente nella misura di 4.000 euro ogni tre mesi, come indicato nella “lista delle estorsioni”, si tratta di vicenda rispetto alla quale si è certamente determinata una netta cesura temporale a far data dall’esecuzione delle ordinanze cautelari emesse nell'ambito dei procedimenti denominati Decima Azione e Decima Azione bis, la prima delle quali risalente al novembre del 2018”. 
Tutte argomentazioni che ancor più valgono per Lavit spa e l’allora legale rappresentante Lorenzo D'Alba, “che non risultano in alcun modo essere scesi a patti con la criminalità organizzata foggiana per ottenere beneficio alcuno”. 

“L'unico rimprovero che può direttamente muoversi a Lorenzo D'Alba è quello di aver mantenuto il silenzio con gli inquirenti sulle richieste estorsive di cui la famiglia era destinataria, aderendo alle indicazioni fornitegli da suo padre Michele D'Alba in occasione della loro comune audizione presso la Questura di Foggia, risalente al lontano febbraio del 2018. Ma si tratta di un contegno tipicamente correlabile all'intimidazione rafforzata derivante dall'agire mafioso e alla conseguente condizione di assoggettamento od omertà che ne deriva. Con specifico riferimento poi a Lorenzo D'Alba si osserva come non risulti che egli sia stato mai nemmeno indagato per favoreggiamento o reati assimilabili. Sotto altro profilo, al di là del dato meramente formale relativo alla partecipazione di Michele D'Alba nella compagine sociale di Lavit spa e al ruolo dirigenziale che vi rivestiva (elementi che, peraltro, sono entrambi venuti meno), nel provvedimento prefettizio non sono evidenziati altri elementi sostanziali che dimostrino in concreto una qualche sua forma di influenza negativa sulla vita societaria, tale da indurre a ritenere che la stessa sia sottoposta, per suo tramite, a condizionamento alcuno di tipo mafioso, tanto meno in forma stabile”. 

E’ veramente singolare poi che su 250 dipendenti l’unico che presentasse un qualche collegamento con la Società foggiana fosse la socia lavoratrice Napolitano, che aveva una quota quando la società, inizialmente costituita in forma di cooperativa, si è poi trasformata in spa. 

   banner whatsapp canale 700

 

testatina dillo al direttore WEB

 

Migliora la tua esperienza: installa la nostra app ora!

Ottieni accesso immediato alla nostra app installandola sul tuo dispositivo iOS!
È sufficiente toccare il pulsante Share (condividi) in basso allo schermo,
poi selezionare Add to Home Screen (Aggiungi alla schermata Home).
Segui le istruzioni per aggiungere l'icona della nostra app alla schermata Home per un accesso rapido e facile.
Goditi una navigazione senza interruzioni e rimani connesso ovunque tu vada!

× Installa l'app Web
Mobile Phone
Offline: nessuna connessione Internet
Offline: nessuna connessione Internet