Resta interdetta per mafia l’impresa Impagnatiello della vedova di Ricucci, ex cognata di Pietro La Torre

Carattere
  • Più Piccolo Piccolo Medio Grande Più Grande
  • Predefinito Helvetica Segoe Georgia Times

Resta interdetta per mafia l’impresa agricola individuale Impagnatiello Maria, con sede a Macchia, frazione di Monte Sant’Angelo, che nel 2015 fu il primo dei sei Comuni di Capitanata sciolti per il rischio di infiltrazioni malavitose negli organi di governo. Ad aprile 2021 l’allora prefetto di Foggia Raffaele Grassi adottò la prima interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa, la cui attività riguardava le coltivazioni agricole associate agli allevamenti di animali. Il provvedimento fu motivato dal fatto che la 45enne montanara era legata a due nomi di spicco dell’allora clan Romito-Lombardi-Ricucci-La Torre, operante tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo: Maria Impagnatiello è da un lato la vedova di Pasquale Ricucci, detto Fic sicc, ucciso brutalmente a novembre 2019, crivellato con 12 colpi di fucile calibro 12, a Macchia Libera; dall’altro è la cognata (sorella dell’ex moglie) di Pietro La Torre, detto u’ Muntaner, altro nome di spicco del clan oggi in carcere, il quale fu arrestato il 14 aprile 2020 con altri latitanti suoi alleati in una cava di Apricena. Dopo di allora l’impresa, pure a seguito di un anno di controllo giudiziario, si è vista riconfermare l’interdittiva antimafia dalla Prefettura nel 2022 ed ha fatto inutilmente ricorso al giudice amministrativo, assistita dagli avvocati Annachiara D'Atti e Francesco Santangelo.

Il primo ricorso, risalente al 2021, è quello per l’annullamento dell’interdittiva di Grassi, contro Ministero dell’Interno, Prefettura di Foggia e ANAC, e contro il Comune di Monte Sant'Angelo, non costituitosi in giudizio. Successivamente fu presentato il ricorso per motivi aggiunti contro il provvedimento prefettizio del 9 dicembre 2022 di conferma dell’interdittiva e contro la nota del 5 gennaio 2023 della Prefettura di Foggia, con cui fu negato l'accesso alla documentazione acquisita in sede istruttoria.

La questione è stata discussa dal TAR Puglia, seconda Sezione, a settembre scorso (quando era ancora presidente Orazio Ciliberti, ora al TAR Lazio), ma è stata pubblicata solo nei giorni scorsi. Va ricordato come per le imprese agricole le interdittive antimafia significhino anche la fine dei contributi AGEA di cui beneficiano, che nel caso di specie tra il 2017 e il 2021 superarono, complessivamente considerati, i 25mila euro.

La difesa ha invano lamentato che la Prefettura avrebbe dovuto valutare l’assoluzione della donna, con sentenza del Tribunale di Foggia irrevocabile nel 2020, dall’imputazione per realizzazione di opere senza titolo abilitativo e in zona vincolata, in concorso con il marito Pasquale Ricucci. Ha inoltre lamentato che Ricucci, seppur pluripregiudicato, non è mai stato condannato per reati di criminalità organizzata e che, il 18 settembre 2019, poco prima del suo assassinio, il Tribunale della Prevenzione di Bari respinse la proposta della Procura di Foggia di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

“Nel caso di specie, le valutazioni operate dal prefetto non appaiono affette da irragionevolezza, illogicità o inattendibilità”, dice il TAR. “La Prefettura non è incorsa in alcun errore di fatto, non avendo mai dato rilievo a circostanze rivelatesi errate. Peraltro, le stesse modalità di uccisione del marito, tipiche dell’agguato mafioso, sono idonee a disvelare l’alta valenza indiziante della sua condotta, che lo ha portato ad assurgere ad elemento di vertice di un clan che anche dal suo nome trae la propria denominazione. Come condivisibilmente osservato dal prefetto, la ricorrente esercita attività agricola e pastorale: tale attività intercetta e coinvolge la materia dei finanziamenti pubblici e contributi o agevolazioni in agricoltura”.

E’ il sistema delle “agromafie”, che, “attraverso il condizionamento della criminalità organizzata, determina nel territorio un significativo incremento del potere di infiltrazione in attività economiche collegate allo sfruttamento di vaste aree agricole, per l’ottenimento di contributi comunitari, i quali vengono poi, in parte, utilizzati per il mantenimento ed il rafforzamento del mandamento mafioso”, come chiarito dal Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della prevenzione, nel 2019.

Ma quali sono stati gli elementi di fatto che hanno indotto la Prefettura a confermare la prognosi di pericolo di condizionamento mafioso nonostante l’esito positivo del controllo giudiziario? “Pasquale Ricucci figura come elemento di vertice dell’omonimo clan anche negli atti della recentissima operazione di polizia denominata Omnia Nostra di dicembre 2021; la famiglia Ricucci è ancora al centro di dinamiche violente (a maggio 2021 il fratello pregiudicato di Pasquale Ricucci scampò ad un agguato armato, restandone gravemente); Impagnatiello è cognata di Pietro La Torre, elemento di vertice del clan”.

“La Prefettura ha puntualmente esplicitato le ragioni per cui ritiene che il controllo giudiziario non ha svolto un’effettiva funzione “bonificante”, conseguentemente permanendo il rischio infiltrativo, ovvero la perdurante vivacità criminale dei clan mafiosi operanti nella zona garganica”. Per il TAR “la ragionevolezza della prognosi dell’Autorità non è scalfita dalla separazione della sorella di Impagnatiello da Pietro La Torre, né dal decesso di Ricucci, né dal diverso settore economico di cui all’operazione Omnia Nostra, né dalla risalenza del tempo del rapporto di comparaggio”.

“Una realtà ritenuta adiacente alla criminalità organizzata in sede di procedimento di riesame dopo la chiusura positiva del controllo giudiziario non può che essere destinataria d’interdittiva”, dice ancora il giudice amministrativo nella sentenza. “Non avrebbe alcun senso logico, da parte della Prefettura, ritenere emendabile con una misura più blanda (misure di prevenzione collaborativa) una realtà imprenditoriale che la stessa Prefettura ha ritenuto non emendata da una misura più incisiva quale il controllo giudiziario. Quanto alla lamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte della Prefettura per non aver dato comunicazione alla ricorrente dei nuovi elementi di cui al secondo motivo, il collegio ne ravvisa l’infondatezza”.

Questo perché “si tratta di una valutazione discrezionale rimessa all’Autorità, che deve tutelare interessi superiori che confliggono con l’interesse del privato alla conoscenza integrale degli elementi sussunti nel procedimento che lo riguarda”.

“Nel provvedimento di conferma, rispetto a quello originario, sono state inserite ulteriori circostanze che hanno definito il contesto mafioso in cui vive l’imprenditrice: contesto a cui è imprescindibilmente connesso il pericolo di condizionamento mafioso di un’impresa che esercita un’attività - quella agricola - che in determinati contesti è assunta a strumento di controllo del territorio, peraltro con l’ausilio di erogazioni di denaro pubblico”.

Per queste ragioni il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso principale (vista la nuova interdittiva del 2022) e respinto i motivi aggiunti perché infondati, compensando le spese.

   banner whatsapp canale 700

 

testatina dillo al direttore WEB

 

Migliora la tua esperienza: installa la nostra app ora!

Ottieni accesso immediato alla nostra app installandola sul tuo dispositivo iOS!
È sufficiente toccare il pulsante Share (condividi) in basso allo schermo,
poi selezionare Add to Home Screen (Aggiungi alla schermata Home).
Segui le istruzioni per aggiungere l'icona della nostra app alla schermata Home per un accesso rapido e facile.
Goditi una navigazione senza interruzioni e rimani connesso ovunque tu vada!

× Installa l'app Web
Mobile Phone
Offline: nessuna connessione Internet
Offline: nessuna connessione Internet