Orta Nova, interdittiva in arrivo per una srl: il padre dell’amministratore unico è ritenuto vicino alla mafia

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Dopo lo scioglimento del Comune di Orta Nova per infiltrazioni mafiose, arrivato a luglio scorso e sesto caso in Capitanata (dopo Monte Sant’Angelo, Mattinata, Cerignola, Manfredonia e Foggia), è l’ora delle interdittive antimafia nel piccolo centro dei Cinque Reali Siti. La normativa riguardante questo strumento di tutela preventiva contro il rischio di condizionamento malavitoso sulle imprese negli scorsi anni è stata riformata, con l’introduzione dell’obbligo del contraddittorio e della prevenzione collaborativa. Ma restano limiti ben precisi e fortissimi per l’impresa sottoposto a tale vaglio da parte della Prefettura. Lo dimostra proprio il caso di una società a responsabilità limitata di Orta Nova, su cui si sono accesi i riflettori dell’Ufficio territoriale del Governo perché il padre dell’amministratore unico è ritenuto collegato alla criminalità organizzata del paese. Dopo aver appreso dell’avvio del procedimento di interdittiva nei propri confronti l’imprenditore ha chiesto inutilmente di poter accedere ai documenti del fascicolo prefettizio.

E’ stata pubblicata lo scorso 12 settembre la sentenza con cui il TAR Puglia, presieduto da Orazio Ciliberti, ha deciso rispetto al ricorso proposto mesi fa dalla srl (difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani) contro Ministero dell'Interno, U.T.G.-Prefettura di Foggia. L’imprenditore aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 6 giugno scorso di diniego opposto dalla Prefettura alla richiesta di accesso formulata a maggio e per l'accertamento del diritto dell’amministratore unico della srl a prendere visione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, nonché per la condanna della Prefettura di Foggia a rilasciare copia della documentazione richiesta. La questione è stata discussa lo scorso 6 settembre.

La Prefettura, dopo aver aperto il procedimento, aveva invitato il soggetto interessato a parteciparvi, così come prevede l’attuale legge. Nella sede partecipativa, l’autorità prefettizia, nell’esplicazione dei propri poteri di pubblica sicurezza, correlati alla possibile emanazione di un provvedimento antimafia, aveva illustrato taluni elementi, opponendo però il diniego su altri nella misura in cui risultano coperti da segreto.

A questo punto, però, non ancora adottato il provvedimento finale e dunque col procedimento pendente, l’imprenditore aveva proposto ricorso lamentando la violazione di ben due articoli della Costituzione (il 24 sul diritto di difesa nel processo e il 97 sul buon andamento e imparzialità dell’amministrazione), come pure del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il difetto motivazionale, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, l’irragionevolezza manifesta, la violazione dei diritti di buona amministrazione, trasparenza e giusto processo. Nella camera di consiglio per l’eventuale adozione di misure cautelari, il ricorso è stato immediatamente trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata ed è stato giudicato infondato dal TAR. “Non ancora adottato il provvedimento finale del procedimento, parte ricorrente è stata chiamata a partecipare al procedimento interdittivo antimafia in corso di istruttoria”, afferma il giudice, per il quale “non emerge nell’attività amministrativa alcuna violazione partecipativa, o di trasparenza, o contraddittorietà, o irragionevolezza tangibile, né si pone alcuna questione pregnante inerente il giusto processo o i diritti di difesa, che riguardano più propriamente il processo”. Il TAR ricorda che per il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia “atti e provvedimenti hanno una funzione di prevenzione di pubblica sicurezza e sono emanati a seguito di un’istruttoria intrinsecamente ammantata da elementi di segretezza e/o riserbo, che sono indispensabili per poter preservare l’efficacia delle misure che saranno adottate nei confronti di soggetti nei confronti dei quali sussistono elementi di fatto indizianti la condizione di pericolosità, che si intende prevenire appunto in via di polizia amministrativa”.

Nel caso specifico, dice ancora il TAR, “l’autorità prefettizia ha ritenuto di poter consentire la partecipazione al procedimento di pubblica sicurezza, inviando l’avviso e, come disposto alla norma, per un verso “indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa”, ma, per altro verso, avendo cura di non comunicare gli “elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Insomma, per il giudice amministrativo “nel procedimento di pubblica sicurezza non può pretendersi, pendendo lo stesso, non adottato alcun provvedimento finale, di poter accedere ad atti infra-procedimentali, la cui rilevanza istruttoria, rispetto alla misura di prevenzione da adottarsi, non è ancora nota, né è data per certa”.

La legge preclude infatti “l’ostensione degli atti prodotti dai funzionari e agenti di pubblica sicurezza, in quanto inerenti l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, sia per ragione di ordine e sicurezza pubblica sia per motivi di riservatezza di terzi”. Dal canto proprio, come già precisato nell’avviso di inizio, “la Prefettura ha ribadito che l’attività istruttoria è finalizzata a vagliare la posizione del destinatario dell’atto partecipativo, in quanto inserito in un contesto familiare caratterizzato dalla presenza del genitore “legato” alla criminalità organizzata di Orta Nova. Questo è l’elemento sintomatico, oggetto di approfondimento da parte della P.S., rispetto al quale si richiede collaborazione istruttoria da parte del soggetto interessato. Tanto è quindi sufficiente a dar conto della dimensione degli accertamenti in corso e del possibile proficuo apporto partecipativo da parte del soggetto interessato. Ciò anche nella prospettiva secondo cui il pericolo di infiltrazione può essere anche solo soggiacente, cioè quando si reputa che il soggetto destinatario di interdittiva partecipi passivamente (o si teme che possa partecipare), o, per meglio dire, possa “subire” l’influenza della criminalità, specie quando vi sono stretti legami familiari”.

Ecco perché per il TAR non c’è stata alcuna violazione di legge o di norma costituzionale. “Resta impregiudicato l’onere da parte del prefetto di dar conto, nel provvedimento finale interdittivo di P.S., dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a motivazione dell’atto, che sarà adottato, laddove sussistenti gli elementi di legge”, conclude la sentenza, respingendo il ricorso e compensando le spese per la novità della questione e peculiarità della materia trattata. Da agosto 2022 ad oggi il prefetto Maurizio Valiante ha comunicato l’adozione di 29 interdittive antimafia.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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