Consorzio bonifica Gargano, elezioni svolte nonostante il diniego del visto di legittimità della Regione

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In un clima rovente domenica si è svolto il voto per il rinnovo degli organi del Consorzio di bonifica montana del Gargano. Elezioni che si sono svolte con la partecipazione di un’unica lista, quella del presidente uscente Michele Palmieri, mentre le tre principali organizzazioni agricole – Confagricoltura, CIA e Coldiretti – hanno invitato gli associati a non recarsi ai seggi, dopo aver contestato le molteplici anomalie negli elenchi degli aventi diritto al voto e aver rinunciato, per protesta, a depositare la propria lista unitaria. Ma le elezioni del 4 ottobre si sono anche tenute a poche ore dallo svolgimento di una seduta di consiglio di amministrazione, convocata d’urgenza alle ore 20.00 di sabato 3 ottobre, in modalità telematica. Una conseguenza dell’ultimo atto da parte della Regione, quello con cui lo scorso 1° ottobre ha comunicato il diniego del visto di legittimità.

 

Com’è noto, Bari era intervenuta – a seguito della nota congiunta delle tre organizzazioni agricole – chiedendo chiarimenti al Consorzio sugli aventi diritto al voto. La risposta era arrivata fuori tempo e comunque confermando semplicemente la bontà dell’operato dell’ente, senza spiegazioni di sorta. Da qui il diniego della Regione, che però non ha fermato le elezioni, nello sconcerto di tanti, all’interno e all’esterno del Consorzio.

 Il cda si è dovuto riunire, in tutta fretta, per concludere il procedimento di riesame della propria deliberazione n. 756/26, del 6 agosto scorso, resosi necessario a fronte del diniego del visto di legittimità comunicato dalla Regione Puglia, confermando la delibera medesima e quanto con essa deciso. Si sono collegati alla riunione Palmieri, il suo vice Rocco Massimiliano Coccia, Angelo Pio D’Addetta (rappresentante legale della Il Sole società agricola, srl del direttore del Consorzio Michele Tabacco), Aniello Della Malva, la ultranovantenne Libera Guerra, Nicola Mitrione e Berardino Totaro (fratello del direttore dell’ente Parco nazionale del Gargano, Vincenzo Totaro); assenti invece l’ex sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti e il delegato della Provincia, Giosuè Del Vecchio.

“La Regione ritiene che la mera conoscenza della documentazione non può essere equiparata alla formale allegazione dell’elenco alla deliberazione”, si legge nella delibera. “Ma la stessa Regione non contesta di aver ricevuto e conosciuto l’elenco dei votanti e tanto è sufficiente per ritenere la contestazione infondata. Se un documento viene trasmesso o allegato all’interno della corrispondenza e vi è la prova che il destinatario ne ha preso effettiva conoscenza, l’atto produce pienamente i suoi effetti sostanziali. La Regione assume che la delibera 756/2026 sarebbe stata pubblicata in violazione dell’art. 35 comma 5 bis della LR 4/12, poiché non sarebbe stata preventivamente sottoposta al controllo previsto dalla richiamata norma, subordinando erroneamente l’adempimento della pubblicazione alla conclusione del proprio iter per il rilascio del visto di legittimità”.

A questo punto il cda contesta le competenze dell’ente vigilante, ovvero la Regione. “L’art. 35, comma 1, LR 4/12 prevede che “le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo”, con modalità e tempi diversi a seconda del tipo di atto. Gli atti tassativamente elencati nel comma 4 dell’art. 35 sono soggetti al controllo di legittimità e di merito e seguono le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 35 per divenire esecutivi o essere annullati. Tutti gli altri atti, non indicati al comma 4, ad esclusione di quelli di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, sono soggetti al controllo di sola legittimità cui è applicabile il comma 5 bis del medesimo articolo 35. Tali atti sono inviati quindicinalmente all’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio Irrigazione e bonifica, per l’apposizione del visto di conformità secondo il metodo di campionamento determinato dalla struttura regionale competente. Ove per l’atto campionato venga espresso il diniego del visto di legittimità, il Consorzio avvia il procedimento di riesame ed entro 30 giorni comunica il relativo esito di conferma o di annullamento dell’atto. In caso di conferma dell’atto, esso produrrà nuovamente i suoi effetti, sospesi durante il procedimento di riesame. Orbene, la deliberazione n. 756/2026 (e quella connessa n.769/2026) rientra pacificamente negli atti sottoposti al regime dell’art. 35, comma 5bis LR 4/2012. Fino alla data del 29/09/2026 non era stato comunicato al Consorzio alcun diniego al visto di legittimità, per cui non è stata né doveva essere avviata la procedura di riesame. Non si poteva quindi ritenere che le delibere nn. 756/2026 e 769/2026 non avessero prodotto alcun effetto, poiché la sospensione degli effetti conseguiva unicamente alla comunicazione di “diniego” del visto di legittimità, che a quella data non era avvenuta. Invero il diniego giungeva solo in data 01/10/2026 per la deliberazione 756 (e non per la 769, ritenuta dalla stessa Regione come atto conseguente e strettamente connesso alla 756, e come tale esclusa dagli atti da riesaminare), ed è solo da tale data che può conseguire la sospensione degli effetti della delibera. Fino alla data del 01/01/2026 non era pendente alcun procedimento di controllo per cui sino a tale data le delibere hanno prodotto effetto e conseguentemente fatto decorrere il termine decadenziale, perentorio, per il reclamo (15 giorni). Si aggiunge infine che con nota del 30/09/2026 il Consorzio ha riscontrato la richiesta di chiarimenti, allegando un parere tecnico redatto da professionisti legali, da cui emerge che la predisposizione degli elenchi è avvenuta nel pieno rispetto di legge regionale e statuto, laddove l’ulteriore adempimento richiesto nella nota “specificando la platea elettorale distinta per persone fisiche, società e persone giuridiche, con indicazione dei relativi codici fiscali e previa verifica del requisito della maggiore età per le persone fisiche e dello stralcio delle persone decedute nonché la regolarità contributiva dei consorziati, presupposto per l’inserimento nell’elenco degli aventi diritto al voto” non trova corrispondenza nel testo dei citati articoli. In ogni caso la nota regionale del 15/09/2026, pure ampiamente riscontrata, non assume comunque valenza di diniego e quindi non fa decorrere né l’obbligo di riesame e né la sospensione degli effetti della delibera; e ciò vale anche per la successiva nota di “richiesta chiarimenti” del 29/09/2026”.

Che succederà a questo punto? La Regione commissarierà?

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testatina dillo al direttore WEB

 

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