Finora la Provincia di Foggia aveva sempre vinto in giudizio contro le imprese dell’eolico, dopo la trasformazione della Tosap in Cosap. Adesso, però, è arrivata la prima batosta per Palazzo Dogana, una decisione che il presidente Nicola Gatta e gli uffici sono convinti di riuscire a ribaltare in appello davanti al massimo giudice amministrativo, ovvero il Consiglio di Stato.
La sentenza sfavorevole è quella pubblicata dal TAR Puglia, sede di Bari, lo scorso 17 febbraio, all’esito della camera di consiglio del 16 febbraio. Il collegio della terza Sezione, presieduto dall’ex sindaco di Foggia Orazio Ciliberti, ha accolto – sia pur con limitazioni – due ricorsi unificati presentati nel 2021: il primo da Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV), Daunia Wind srl, Margherita srl (impresa del noto big del settore Giacomo Mescia), Eolsiponto srl, Torretta Wind srl, Eolica Pietramontecorvino srl; il secondo da ANEV, Farpower srl, Grafica Veneta spa, Lamasecca srl, I.V.P.C. srl.
Le imprese e l’associazione chiedevano l'annullamento della delibera consiliare del 25 maggio 2021 sul “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021” e, più specificatamente, l’allegato sulle tariffe ed elencazione dei coefficienti nella parte in cui, nel predeterminare la misura di tariffa base di occupazione permanente per mq., in relazione all’occupazione del sottosuolo, fissa un canone di 24,82 euro per le strade di categoria A e di 20,53 euro per le strade di categoria B. Era chiesto, ovviamente, anche di annullare ogni atto connesso.
A settembre scorso erano stati poi depositati i motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensiva, anche degli avvisi di pagamento, recanti l’esatta determinazione dell’importo dovuto dalle imprese a titolo di canone unico patrimoniale per l’anno d’imposta 2021.
L’ANEV, associazione di categoria delle imprese di produzione di energia eolica, insieme ad alcune imprese del settore, ha dunque impugnato il regolamento provinciale di Foggia per l’applicazione del canone unico patrimoniale, provvedimento di carattere generale e a contenuto normativo che incide in maniera indifferenziata su ciascuna delle ricorrenti titolari di impianti alimentati dalla fonte eolica realizzati e in esercizio nella Provincia di Foggia, in forza dei rispettivi titoli autorizzativi, intestatarie di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche, rilasciate dalla Provincia di Foggia per un periodo di 29 anni e per lo più finalizzate alla posa in opera di cavidotti interrati o all’apertura di accessi funzionali al collegamento degli impianti alla rete elettrica nazionale; concessioni accompagnate da prescrizioni che si risolvono nel ripristino del manto stradale e della banchina, degli accessi provvisori e di quanto, all’esito dei lavori, risulti danneggiato, con l’obbligo di provvedere alla costante manutenzione.
Fino all’entrata in vigore del regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), tutti i titolari delle anzidette concessioni erano tenuti al pagamento, in favore della Provincia di Foggia, di un canone fisso annuo per occupazione permanente da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché di una tassa annua in dipendenza della lunghezza stradale effettivamente occupata, per un importo annuo di 77,43 euro al Km, pari a 0,077 euro al metro lineare. Quello che ieri Gatta ha definito “un caffè”, insomma una vera inezia.
Per i ricorrenti la specificità dei provvedimenti impugnati aggraverebbe le conseguenze finanziarie del previgente regolamento provinciale COSAP approvato dal consiglio provinciale nel 2018, con contestuale abrogazione del regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione e riscossione della relativa tassa (TOSAP).
Quando le imprese e l’ANEV negli scorsi anni adirono il TAR contro il precedente regolamento provinciale COSAP il ricorso fu rigettato, perdendo poi anche in appello. Fecero in seguito ricorso in Cassazione, eccependo un rifiuto della piena tutela giurisdizionale. Il ricorso non è stato ancora deciso.
Adesso il TAR ha innanzitutto rilevato che l'impugnazione degli avvisi di pagamento compete alla giurisdizione del giudice ordinario. Ma per il resto ha ritenuto ammissibili e fondati i due ricorsi.
“La normativa che ha introdotto nell’ordinamento il CUP - canone unico patrimoniale (cioè la legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto una tariffa standard per ogni tipologia di occupazione, destinata ad essere applicata in tutto il territorio nazionale”, ha spiegato il TAR nella propria sentenza.
“Essa costituisce la tariffa ordinaria, generalmente applicabile da parte dei singoli enti impositori, i quali possono certamente modificare in aumento la tariffa standard ma solo se l’incremento è adeguatamente giustificato e sempre nel rispetto delle modalità e proporzioni di legge. La disciplina legislativa sul CUP – introdotta nel 2019, in un momento successivo rispetto alla proposizione dei precedenti ricorsi giurisdizionali avverso il regolamento provinciale COSAP di Foggia – riveste carattere innovativo, come di seguito chiarito dal Consiglio di Stato. L’innovatività della disciplina legislativa sul CUP risiede nella previsione di princìpi prima non rinvenibili nella legislazione statale, e specificamente dei principi di armonizzazione e omogeneizzazione delle tariffe sull’intero territorio, a cui gli Enti locali sono, in linea generale, tenuti ad attenersi”.
Dunque per il TAR “la Provincia di Foggia ha ignorato tali elementi di novità, semplicemente riproponendo gli stessi schemi seguiti nella predisposizione del regolamento COSAP”.
Nel ragionamento della Provincia, il CUP altro non sarebbe che la nuova denominazione della COSAP; infatti, essa dichiara che “il canone, come si può vedere, non ha subito alcun incremento, ma è perfettamente identico al canone COSAP”.
Ma per il giudice amministrativo di primo grado non è così: “In sostanza, si è attuato con una forzatura un sistema finalizzato a riconfermare integralmente il previgente canone COSAP. Si tratta evidentemente di una norma di legge non derogabile dal regolamento locale, per cui Comuni e Province, pur potendo variare le tariffe in modo tale da assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, devono comunque assicurare il rispetto di tale rapporto proporzionale - di un quarto - tra la tariffa standard stabilita dal comma 826 per le occupazioni del suolo e quella prevista per le occupazioni del sottosuolo. Per contro, la Provincia di Foggia ha fissato il canone unico patrimoniale senza garantire che per l’occupazione del sottosuolo sia previsto un corrispettivo pari a un quarto della tariffa standard”.
La conclusione è l’annullamento degli atti regolamentari impugnati.
Le spese del giudizio, alla luce della novità della questione, sono state compensate tra le parti.
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