Sono state di recente approvate le nuove graduatorie per la composizione delle commissioni che si occupano dell’accertamento delle minorazioni civili per il triennio 2021-2023 da parte della Asl Foggia. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono solitamente scelti tra i dipendenti o convenzionati dell'Azienda territorialmente competente.
Le commissioni hanno il compito di accertare la sussistenza dei requisiti necessari alle persone con disabilità per ottenere alcuni benefici previsti dalla legge. La delibera che approva le graduatorie finali di merito di presidenti, componenti e segretari risale al 22 febbraio scorso ed è sottoscritta dal direttore generale della Asl Vito Piazzolla, dal direttore sanitario Antonio Nigri e dal direttore amministrativo Ivan Viggiano.
L’atto segue all’avviso interno pubblicato il 9 luglio dello scorso e alla successiva istruttoria eseguita dal gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di partecipazione, composto da Mirela Bagoj e Arcangela Falcone collaboratrici amministrative presso l’U.O. concorsi e assunzioni, Luciana Caputi collaboratrice amministrativa presso l’U.O. trattamento giuridico-economico e Antonella Quirito, coadiutrice amministrativa del dipartimento di prevenzione.
Alla data del 23 agosto 2021, termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, erano pervenute 13 domande per i presidenti, 21 domande per il terzo componente, 12 domande per il secondo componente, 28 domande per gli esperti, 16 domande per assistente sociale e 16 per i segretari. 24 candidati sono stati esclusi per varie motivazioni. I restanti sono stati inseriti nelle graduatorie approvate con la delibera di qualche giorno fa. Gli elenchi sono pubblici, disponibili nell’albo pretorio online dell’Azienda sanitaria. Spicca, nella graduatoria relativa al secondo componente, tra gli specialisti in medicina del lavoro dipendenti Asl, come secondo classificato proprio il none di Antonio Nigri.
Fatto che ha destato non poche perplessità. Può lo stesso soggetto che partecipa all’avviso essere anche uno di coloro che adotta il provvedimento, si può parlare di conflitto di interessi? E’ la domanda che qualcuno si è posto.
Le norme vigenti sono chiare ed in particolare la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, all’articolo 6 bis recita: “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) questa disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.
Lo stesso PNA precisa al riguardo che la norma va coordinata con le disposizioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale – dopo aver evidenziato, all’art. 3, che il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi – stabilisce all’art. 7 (obbligo di astensione) che “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.
E ancora, sempre l’autorità anti corruzione aggiunge: “Il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L’obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza”.
“Questo non vuol dire che il soggetto in questione non avrebbe dovuto o potuto partecipare all’avviso - hanno spiegato alcuni esperti di diritto amministrativo a cui l’Attacco ha chiesto chiarimenti – ma si sarebbe dovuto astenere dal sottoscrivere l’atto finale, al suo posto sarebbe dovuto subentrare un dirigente che facesse le sue veci per quella specifica procedura”.
How to resolve AdBlock issue?


(condividi) in basso allo schermo,
(Aggiungi alla schermata Home).