Primo round perso dal presidente di Confcommercio Foggia Damiano Gelsomino, artefice della modifica statutaria che a giugno 2021 ha portato a tre il numero dei mandati e scatenato veementi reazioni in diversi iscritti e membri della stessa giunta.
Una spaccatura gravissima, che ha determinato denunce in sede penale e civile costringendo al rinvio della convocazione dell’assemblea generale chiamata a eleggere i nuovi organi. Un’assemblea che era prevista entro settembre e che non si è svolta nemmeno a gennaio. L’ex numero uno Teo Biancofiore, come componente di giunta, ha adito il giudice penale sollevando seri dubbi sulla legittimità e regolarità di quella votazione assembleare denunciando alla Procura Gelsomino “per falso ideologico nella modifica dello statuto finalizzata alla sua terza elezione, impossibile secondo le norme vigenti”.
Ma c’è stato anche un ricorso civile da parte di numerosi operatori turistici viestani capitanati dal big Gigi Manzionna, un settore importante dell’associazione di via Miranda che nutre da tempo malcontento e non si sente adeguatamente rappresentato. Proprio questo gruppo di soci potrebbe esprimere la candidatura dello sfidante di Gelsomino.
Il primo round andato a Manzionna & Co. riguarda l’accoglimento del loro ricorso cautelare: lo scorso 30 gennaio la giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Foggia Margherita Valeriani ha sospeso l’efficacia della delibera assunta il 21 giugno 2021 dall’assemblea di Confcommercio. Il ricorso era stato presentato a ottobre scorso contro l’associazione foggiana da Manzionna, Rosiello, Ottaviano e altri (Spiaggia Lunga srl, Hotel degli aranci srl, Le Diomedee srl, Punta lunga srl, SLT Gargano srl, Panini di mare srl, RDS World srls, Raffaele Murani, Camping Scialmarino di Rosiello Paolo e Giovanni & C. snc, Ombretta Rosaria Rita Altamura, Weatherill Linsey Christina sas, Art srl, difesi dagli avvocati Andrea Panzarola e Marco Farina.
La delibera – hanno lamentato - ha modificato, tra gli altri, l’art. 20 dello statuto – per cui “il presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente” – introducendo un secondo comma per il quale “non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli organi successivo alla data di approvazione del presente statuto”.
“Tale norma, dall’apparente natura transitoria, avrebbe in realtà un’efficacia abrogativa della regola del limite dei due mandati presidenziali consecutivi, in quanto consentirebbe all’attuale presidente dell’associazione, già eletto per due mandati (2012 e 2017), di poter concorrere alla medesima carica anche per il prossimo quadriennio (2021-2015). Tale modifica, oltre a ledere il principio di democraticità proprio dell’associazione, sarebbe anche irragionevole, in quanto volta non ad operare pro futuro, ma ad aggirare il limite dei due mandati consecutivi. Per tale motivo”, secondo i ricorrenti, “la delibera impugnata doveva ritenersi annullabile in quanto avente un oggetto impossibile e/o illecito e, comunque, contrario allo statuto”. Per i ricorrenti ci sarebbe stata peraltro una grave violazione per la mancata indicazione dell’identità e del numero dei partecipanti all’assemblea e per violazione del quorum costitutivo e deliberativo rafforzato previsto dallo statuto per le modifiche statutarie.
Dunque, “essendo le cariche elettive, compresa quella di presidente, in scadenza di mandato e dovendo quindi procedersi”, sussisterebbe “il grave e fondato pericolo che tale rinnovo si svolga secondo regole gravemente viziate e contrarie alla legge e allo statuto”.
Dal canto suo, Gelsomino ha contestato ogni accusa eccependo, in primo luogo, l’improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione del procedimento davanti al collegio dei probiviri, la mancanza dell’interesse ad agire in capo ad alcuni ricorrenti e, in particolare, quattro che non risultavano in regola con il pagamento delle quote associative. Inoltre il presidente ha affermato che nessuna violazione ci sarebbe stata alla luce del verbale notarile di assemblea, atto pubblico, e rispetto al quorum ha detto che l’assemblea in seconda convocazione si intende costituita ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.
La giudice non ha avuto dubbi sull’accoglimento della domanda cautelare. Innanzitutto ha dichiarato infondata la prima eccezione di Confcommercio perché “è sufficiente esaminare il testo dello statuto per rendersi conto che non vi è alcuna norma statutaria che devolve al collegio dei probiviri la composizione delle insorgende controversie tra associati e associazione, anzi lo statuto è chiaro nell’attribuire a tale organo associativo una mera funzione conciliativa e consultiva”. Allo stesso modo è stata considerata “irrilevante” l’eccezione sul difetto di legittimazione e/o interesse ad agire di alcuni associati perché non in regola con i pagamenti. Infine “appare evidente che lo statuto dell’associazione, nel prevedere specifici quorum rafforzati per le modifiche statutarie, prescinde dalla divisione tra assemblea in prima e in seconda convocazione, in quanto richiede quorum costitutivi e deliberativi”.
E ancora, per la giudice “la disposizione transitoria, che è volta a sterilizzare i mandati precedenti al primo rinnovo, riferita alle cariche elettive in generale, è legittima e ragionevole in quanto fa sì che la modifica statutaria operi solo pro futuro, senza pregiudicare coloro che sono stati eletti nella vigenza dello statuto ante 21.6.2021, ove tale limite di rieleggibilità non era previsto”.
“Se riferita, invece, alla carica di presidente, ha un’efficacia retroattiva abrogativa, in quanto volta a consentire all’attuale presidente – e solo a lui – di aggirare la regola del limite dei due mandati presidenziali consecutivi per il periodo in cui la stessa era efficace”, sottolinea la magistrata nella propria ordinanza, concludendo che “il fine di tale modifica statutaria è, pertanto, unicamente quello di consentire in concreto all’attuale presidente in carica e a nessun altro, già eletto per due mandati consecutivi, di poter partecipare alle elezioni per una terza volta, così eludendo – in maniera del tutto irragionevole – il limite previsto dallo statuto, pregiudicando il diritto degli associati a partecipare democraticamente alla vita associativa nel rispetto dello statuto e dei principi costituzionali”.
Si tratta, quindi, di una “norma ad personam, destinata cioè a produrre effetti esclusivamente nei confronti dell’attuale presidente”.
E siccome i mandati delle cariche elettive, compreso il presidente, sono scaduti nel 2021 e il rinnovo è imminente, hanno avuto ragione i ricorrenti nel chiedere di evitare che “le prossime elezioni si svolgano sulla base di regole viziate da cause di invalidità e censurabili alla stregua delle norme della Costituzione”.
E’ così che sono apparsi “sussistenti i gravi motivi” previsti dalla legge per disporre la sospensione cautelare degli effetti della delibera impugnata.
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