Sul problema dell’housing sociale i membri della giunta Episcopo e i membri del consiglio comunale di Foggia sono ancora impegnati a cercare illuminazioni ad opera prima di tecnici e di esperti e poi da parte del Servizio legale comunale, la cui dirigente ad interim Silvia Siciliano peraltro proprio ora si è dimessa per dissapori che assai probabilmente riguardano appunto i problemi legali ruotanti attorno all’housing sociale. Con questo intervento cerchiamo ancora una volta di fare il punto del problema centrale rappresentato dal dilemma se la città di Foggia abbia ancora un interesse attuale all’attuazione del programma di housing adottato dal consiglio comunale nell’anno 2008, in esecuzione del quale il Comune riceverebbe gratuitamente da 27 imprese private 372 alloggi popolari e suoli per la realizzazione di altri 342 alloggi, per un controvalore complessivo stimabile in circa di 60 milioni di euro (la ragione di calcolo è basata sul valore medio per appartamento di 1500 euro/mq riferito a una superficie convenzionale media di 80 mq, mentre per i suoli edificabili si stima il valore di 1/5 rispetto al valore dell’edificazione).
Nel novembre dell’anno passato l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Giuseppe Galasso, ritenendo che un interesse pubblico per Foggia oggi non vi sarebbe sul piano strettamente urbanistico, propose al consiglio comunale l’approvazione di un provvedimento di dichiarazione di insussistenza di interesse pubblico all’housing che comporterebbe la revoca dell’adozione deliberata nel 2008. La nostra opinione è che la definizione su quale sia l’attuale interesse pubblico vada liberata da un’ambiguità di partenza in quanto il concetto dovrebbe riguardare non solo gli aspetti puramente urbanistici (e da ciò l’opinione negativa espressa, per competenza, dall’assessore appunto all’urbanistica), laddove in tale concetto di “interesse pubblico” dovrebbero necessariamente rientrare con pari e forse superiore importanza anche gli aspetti sociali e le conseguenze economiche avverse che sarebbero determinate dall’abbandono del programma medesimo: cioè un fascio di considerazioni su più piani diversi che condizionano la valutazione di cosa consista l’“interesse” per Foggia in senso unitario.
Intanto a nostro parere le ragioni contrarie all’housing sociale addotte dall’assessore Galasso sono a loro volta incerte e opinabili in massima parte perfino sul piano strettamente urbanistico, come purtroppo ragioni di spazio redazionale ci impediscono di dire estesamente in questa nota. In estrema sintesi ci limitiamo a rilevare che poiché la ragione fondamentale addotta dall’assessore è l’incompatibilità fra l’eventuale attuazione del programma edificatorio dell’housing sociale e l’assetto urbanistico delineato dal Piano Urbanistico Generale targato Karrer, ormai in gestazione infinita, dovremmo obiettare che si tratta di un argomento abbastanza specioso, cioè fallace. Infatti quando l’ottantacinquenne Karrer sarà uscito di scena sicuramente prima che il “suo” PUG sia stato (suppostamente) adottato da Foggia, poi approvato dalla Regione e infine tradotto in piani esecutivi, quella progettazione urbanistica, legata al suo nome, finirà in archivio assieme al suo autore immediatamente dopo perché nessuno degli amministratori vorrà assumersene la paternità.
Per cui il ragionamento dell’assessore Galasso, che rifiuta gli alloggi realizzabili attraverso l’housing sociale per dar corso a un PUG che comunque non si farà mai, richiama la metafora dello sciocco che rinuncia a mangiare l’uovo oggi sperando di veder nascere la gallina domani; ma con l’aggravante peggiorativa che qui perderemmo certamente sia l’uovo che la gallina non avendo alla fine né gli alloggi dell’housing sociale né il PUG targato Karrer. Tuttavia è sul piano economico che si manifesta l’assoluta inopportunità della revoca, la quale inopportunità però rappresenta di per sé un fattore di preminenza assoluta nel delineare in termini concreti l’“interesse pubblico” complessivo per Foggia a che il programma non venga revocato, a prescindere da altre considerazioni “urbanistiche” più o meno controvertibili di per sé le quali - ripetesi - meriterebbero una discussione a parte più analiticamente.
A tale riguardo la prima negatività economica ovviamente è costituita dalla mancata acquisizione a titolo gratuito di alloggi e suoli edificabili per 60 milioni di euro. Un danno patrimoniale del genere potrebbe essere giustificato - anche nell’ottica di una successiva (e assai probabile) contestazione innanzi alla Corte dei Conti - esclusivamente se vi fosse la prova che un interesse pubblico contrario sul piano strettamente urbanistico avesse avuto un grado di certezza pressocché assoluto. Ma poiché il contrario interesse urbanistico sarebbe consistito - dichiaratamente - nella prospettiva di liberare lo scenario di Foggia dall’ingombro dell’housing al fine di portare più liberamente a compimento il PUG dell’architetto Karrer, e poiché come s’è appena osservato, la prospettiva del PUG è assai fumosa mentre il danno patrimoniale causato dalla revoca dell’housing invece sarebbe certo, non si vede come ciò potrebbe essere definito “interesse pubblico” per Foggia in termini di concretezza effettiva.
La seconda negatività di ordine economico è ancora peggiore, essendo rappresentata dalla prospettiva di dover poi indennizzare le 27 imprese private per la revoca dell’housing cui esse erano state ammesse rispondendo al relativo bando di interesse (a spanna, 100 milioni di euro). Desideriamo soffermarci particolarmente su questo punto, visto che tale argomento non è stato minimamente toccato dall’assessore Galasso quando propose ai consiglieri comunali di revocare l’housing sociale in questione. A questo punto del ragionamento qualcuno potrebbe arrestarci immediatamente nella discussione sull’indennizzo obiettando che nel bando di housing sociale il Comune aveva inserito una clausola di esonero da ogni responsabilità nella ipotesi che il programma non avesse avuto attuazione per qualunque ragione, sicché la revoca dell’housing non darebbe luogo ad alcuna forma di ristoro economico alle 27 imprese. Ma tanto ottimismo non è affatto giustificabile.
Intanto si deve segnalare che già la stessa avvocata comunale - cui era stato chiesto un parere legale sulle conseguenze della revoca dell’housing sociale - con una nota depositata durante le festività natalizie ha innanzitutto ricordato che la giurisprudenza amministrativistica esclude ogni possibilità di esonero da responsabilità dell’amministrazione nel caso in cui la revoca di un provvedimento fosse avvenuta in modo illegittimo per insufficiente motivazione: nel qual caso si dovrebbe dar corso a un “risarcimento” dei danni in misura integrale (danno emergente+lucro cessante). La quale avvertenza già dovrebbe allarmare gli indecisi, perché nessuno può oggi dare assicurazioni sul fatto che un domani il TAR e il Consiglio di Stato riterrebbero “non illegittimo” (se così può dirsi) revocare un programma di housing sociale il quale comporterebbe comunque lo sperpero del controvalore di immobili non acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale in nome di visioni urbanistiche abbastanza opinabili e proiettate nel futuro, laddove il danno patrimoniale per il Comune invece sarebbe certo e immediato.
A tale proposito facciamo notare che la stessa avvocata comunale, nel segnalare questo rischio su un possibile “risarcimento” derivante da una eventuale illegittimità della revoca per insufficiente motivazione, ha glissato rigorosamente dall’esprimere il suo parere sul punto se una revoca dell’housing sociale in definitiva sarebbe, secondo lei, un atto legittimo o illegittimo: la quale ritrosia a pronunciarsi apertamente già dovrebbe allarmare ancor più chiunque dovrà ora decidere. Tuttavia, anche volendo restare alla ipotesi più benevola che la revoca invece fosse legittima (ma chi ce l’assicura? L’assessore Galasso, il mago Otelma, la cartomante di fronte al Municipio?) comunque il Comune non scamperebbe all’obbligo di corrispondere alle imprese quanto meno il diverso ristoro qualificabile “indennizzo”, il quale peraltro è limitato ai soli danni emergenti e non si estende anche al lucro cessante come avverrebbe invece nel caso di un risarcimento integrale.
La ragione sta nella prescrizione imposta dall’art.21 quinquies del Dpr.241/2000 (“Norme sul procedimento amministrativo” in generale), secondo il quale in ogni evenienza di revoca di un provvedimento amministrativo che avesse causato danni a privati “... l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo... parametrato al solo danno emergente”: dove la perentoria espressione normativa “ha l’obbligo” vanifica ogni tentazione di sostenere che la clausola di esonero da responsabilità inserita nel bando del Comune (lex specialis), di rango inferiore, possa paralizzare appunto quell’obbligo di legge (lex generalis) di rango superiore. In definitiva noi riteniamo che la clausola di favore per il Comune inserita nel bando di interesse sia inefficace per contrasto a una norma imperativa di legge.
In ogni caso, poiché il nostro scopo non è quello di convincere a forza sulla conseguenza legale dell’obbligo indennitario gravante sul Comune, passiamo a una considerazione diversa sulla quale, viceversa, non dovrebbe esservi dissenso. E cioè che, dato che è assolutamente certo che in caso di revoca del programma di housing sociale le 27 imprese farebbero causa al Comune per chiedere quanto meno l’indennizzo (se non addirittura l’ancor più oneroso risarcimento del danno integrale per l’ipotesi di illegittimità della revoca), non vediamo alcuna ragione per cui i cittadini di Foggia dovrebbero sperare - semplicemente sperare, si sottolinea - che il contrasto fra la norma imperativa dell’art.21 quinquies e la clausola di esonero da responsabilità inserita nel bando comunale verrebbe poi risolta dal TAR e dal Consiglio di Stato in senso favorevole al nostro Comune. In altri termini, poiché il rischio giudiziario è sempre un danno in sé, non vediamo la ragione per cui dovremmo imbottigliarci stupidamente in una sorta di scommessa da 100 milioni di euro sul fatto che alla fine di un giudizio incertissimo la magistratura amministrativa stabilirebbe che la clausola di esonero inserita nel bando comunale prevalga sull’art.21 quinquies del Dpr.241/2000 che invece impone in via generale l’indennizzo, e non il contrario. E se una causa del genere invece la perdessimo?
Certe scommesse giudiziarie multimilionarie nuocciono alla salute dei contribuenti, oltre che alle coronarie del nostro buon dirigente ai Servizi finanziari Dicesare che poi dovrebbe trovare il modo di accantonare 100 milioni di euro nel bilancio comunale alla voce fondo previsionale per le spese giudiziarie, sfasciando i conti.
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