Comune di Foggia, troppi dirigenti a tempo determinato: le sei criticità evidenziate dalla Direl

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Il Comune di Foggia ha troppi dirigenti a tempo determinato, a causa di un ricorso eccessivo all’articolo 110 del Tuel che tra le altre cose fa anche sorgere dubbi sulla autonomia e indipendenza di chi è stato nominato in via fiduciaria. A sottolinearlo è la Direl, il principale sindacato della dirigenza pubblica, sin dallo scorso anno autore di severe critiche all’indirizzo di Palazzo di città. Lo scorso 27 maggio l’ente municipale ha parlato di una “riunione positiva, improntata ad un clima di dialogo costruttivo e di piena collaborazione” svoltasi tra la delegazione trattante parte pubblica del Comune di Foggia, guidata dal segretario generale Alfredo Mignozzi, e le rappresentanze sindacali. All’ordine del giorno, oltre all’avvio della discussione sulla bozza del nuovo CCDI (Contratto collettivo decentrato integrativo) per la dirigenza dell’ente, l’approvazione del regolamento per il trattamento in servizio del personale fino al 70esimo anno di età. “Soddisfazione per i significativi progressi compiuti sul rinnovo del contratto per la dirigenza è stata espressa tanto da parte del Comune di Foggia che dalle rappresentanze sindacali intervenute a Palazzo di città. Non ancora formalizzato l'accordo che però è a buon punto e riflette l'impegno di tutti nel trovare soluzioni equilibrate che tutelino i dirigenti, garantendo, al contempo, l’efficacia dell’azione amministrativa”, ha concluso l’ufficio stampa municipale. In realtà la Direl è perplessa per le “criticità connesse all’eccessivo ricorso agli incarichi dirigenziali ex art. 110 Tuel”. 

“L’eccessivo ricorso agli incarichi dirigenziali ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) da parte di un ente locale – come ad esempio il Comune di Foggia – rappresenta una criticità significativa sotto vari profili, sia di legittimità che di merito, soprattutto in relazione alla programmazione del fabbisogno del personale e al rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e contenimento della spesa pubblica”, ha sottolineato il sindacato dei dirigenti, guidato in Puglia da Micky de Finis, evidenziando ben sei criticità.

Il primo è la violazione dei limiti normativi quantitativi: “L’art. 110 stabilisce che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la copertura di posti dirigenziali vacanti con contratto a tempo determinato, nei limiti del 30% dei posti di funzione dirigenziale della dotazione organica. Un utilizzo superiore a tale soglia costituisce violazione diretta della legge, con potenziale responsabilità erariale e nullità dei contratti”.

Il secondo punto critico è l’alterazione dell’equilibrio tra dirigenti interni e esterni, perché “l’uso ricorrente di incarichi esterni compromette la valorizzazione del personale interno e favorisce l’ingresso di figure nominate in via fiduciaria, riducendo la stabilità gestionale e l’imparzialità dell’amministrazione”. Rilevanti sono poi anche le deroghe alla selezione comparativa, in quanto “l’eccessiva discrezionalità nella nomina può affievolire il principio meritocratico e il principio costituzionale di concorsualità” (sancito dall’articolo 97 della Costituzione). Significativa anche l’incidenza negativa sul PIAO, giacchè “un ricorso eccessivo compromette la coerenza del PIAO, vanificando la programmazione del fabbisogno e creando incongruenze nelle sezioni su reclutamento, formazione e valorizzazione delle risorse umane”.

C’è poi il rischio di spesa fuori controllo, perché “gli incarichi ex art. 110 comportano oneri economici rilevanti e, in assenza di copertura adeguata, l’ente rischia squilibri finanziari e rilievi contabili”. Infine gli effetti negativi sulla continuità amministrativa: “Gli incarichi a termine non garantiscono la continuità e la stabilità della gestione amministrativa, ostacolando la costruzione di competenze interne durature”. Netta, dunque, la conclusione, della Direl: “L’utilizzo eccessivo degli incarichi ex art. 110 Tuel compromette la trasparenza, il buon andamento, la valorizzazione del personale interno e l’equilibrio economico-finanziario. Occorre ricondurre tale strumento entro limiti giustificati e documentati, favorendo il reclutamento ordinario e la formazione di dirigenti di ruolo”.

Non è l’unico tema che dovrebbe far riflettere la sindaca Marida Episcopo, il cui fedelissimo capo di gabinetto è il dirigente del personale Giuseppe Marchitelli (funzionario di Ragioneria del Comune di Sant’Agata di Puglia), dirigente a tempo determinato confermato dalla prima cittadina dopo le minacce di azioni legali fatte pervenire tramite il proprio legale affinchè l’incarico durasse almeno tre anni. Marchitelli, che era arrivato in prima battuta al Comune di Foggia come presidente dell’OIV su nomina dell’ex sindaco Franco Landella e che divenne nel periodo commissariale dirigente dopo le dimissioni di Maria Concetta Valentino, si è da ultimo prorogato per altri due anni nel PIAO appena approvato dalla giunta.

Ebbene, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza recente n. 13641/2025, ha affermato che gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali possono avere una durata inferiore a 3 anni non essendo dettata dal legislatore una durata minima, mentre quelli conferiti a dirigenti a tempo indeterminato dell’amministrazione devono necessariamente avere una durata minima triennale. Per tutti questi incarichi la durata massima è di 5 anni.

La pronuncia segna una netta inversione rispetto alle indicazioni fornite dallo stesso consesso a partire dalla sentenza n. 478/2014, per la quale gli incarichi conferiti secondo l’articolo 110 del Dlgs 267/2000, nonostante le previsioni dettate dallo stesso articolo, devono avere una durata minima triennale sulla base delle indicazioni dettate dall’articolo 19 del Dlgs 165/2001. Pronunce che, per l’appunto, hanno stabilito la esistenza di un periodo minimo per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, anche se in questo modo si supera il mandato amministrativo del sindaco o del presidente. Un orientamento che merita di essere condiviso, in particolare per gli enti locali nei quali espressamente l’articolo 110 del Tuel stabilisce per questi incarichi la durata massima del mandato del sindaco o del presidente della Provincia. In questo modo le amministrazioni hanno margini di flessibilità ben maggiori nelle proprie scelte.

La sentenza conferma quanto deciso in sede di appello nel caso specifico, con il rigetto della richiesta di una dipendente regionale cui era stato conferito un incarico dirigenziale dal proprio ente per 6 mesi di vedersi riconosciuto il diritto al trattamento economico dirigenziale per 3 anni. Viene richiamato il tenore “letterale” dell’articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 che non fissa una durata minima ma definisce solo un arco temporale massimo per gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato. La durata minima triennale è stabilita dal legislatore solo per gli incarichi conferiti ai dirigenti in servizio a tempo indeterminato nello stesso ente. Le regole differenti sono spiegate dalla sentenza con il carattere straordinario del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, quindi marcando la differenza rispetto all’istituto che si applica in via ordinaria, cioè l’utilizzazione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato nella stessa amministrazione. È evidente che questo nuovo orientamento della Cassazione prende atto della natura fiduciaria degli incarichi conferiti a tempo determinato per i quali non si pone la necessità di avere un arco temporale adeguato per potere realizzare gli obiettivi che sono stati assegnati.

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