In riferimento al “presunto conflitto di interessi del Dirigente del Personale, ex art. 110 Tuel (Giuseppe Marchitelli, ndr), che ha partecipato alla procedura di mobilità, si comunica che tutti gli accertamenti e le verifiche di propria competenza sono stati svolti e non si è ritenuto che sussistano irregolarità nello svolgimento della procedura”, scrive il segretario generale del Comune di Foggia Alfredo Mignozzi.
“Occorre preliminarmente chiarire che non si tratta di una procedura concorsuale, ma di una mobilità esterna, in sostanza del trasferimento di un dipendente da un'amministrazione pubblica a un'altra. Pur essendo la mobilità disciplinata dal CCNL e dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 165/2001), il Comune di Foggia ha adottato un proprio regolamento per disciplinare ulteriormente le procedure e le modalità di gestione della mobilità, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento”.
“In merito agli atti richiamati, si precisa quanto segue:
- la deliberazione di giunta comunale n. 90 del 09/04/2025 riguarda la modifica di un articolo del regolamento di mobilità relativo alla mobilità interna e non alla procedura di cui si tratta;
- la deliberazione di giunta comunale n. 91 del 09/04/2025 riguarda l'adeguamento dei requisiti di accesso per procedure concorsuali e non per la procedura di cui di tratta;
- la deliberazione n. 116 del 149/05/2025 riguarda l'approvazione del PIAO, per cui il sottoscritto ha espresso il parere di regolarità tecnica e non il Dirigente del personale;
- con determinazione dirigenziale 13 giugno 2025, n. 1143, sono stati approvati avvisi pubblici di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 34 posti, di cui n. 3 nell'area degli operatori esperti e n. 31 nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione;
- in data 03 luglio 2025, prot. Int. 248970, il Dirigente dott. Giuseppe Marchitelli, ha chiesto di essere sostituito nella procedura di mobilità per Funzionario Amministrativo;
- con determinazione dirigenziale 7 luglio 2025, n. 1333, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi, unitamente alla nomina delle commissioni esaminatrici e alla calendarizzazione delle prove orali, a firma del sottoscritto Segretario Generale;
- in data 9 luglio 2025 sono state espletate le prove orali ed individuati i candidati idonei;
- alla procedura selettiva ha partecipato il dirigente del personale, titolare di incarico ex art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale è stato giudicato idoneo dalla commissione di concorso;
- la determinazione di approvazione degli idonei non è stata ancora adottata;
- il predetto dirigente non ha preso parte ad alcun atto della procedura, fatta eccezione per l'approvazione degli avvisi”.
“In data 07 agosto u.s., la Commissione della procedura in oggetto nominata con la determinazione dirigenziale NRG. 1333/2025 e composta dal sottoscritto Alfredo Mignozzi, dalla Dirigente Avvocatura, Maria Teresa Anna Antonucci, e dal Dirigente Area 1, Romeo Delle Noci, giusta convocazione prot. int. Hyp. n. 290573 del 06/08/2025, si è riunita, al fine di valutare la fondatezza o meno delle censure mosse alla procedura e di dirimere/condividere il prosieguo dell'attività amministrativa de quo, prima che venga approvato l'esito della procedura selettiva, non essendo stata ancora approvato l'elenco degli idonei”.
“All'esito della riunione, la Commissione ha ritenuto che la procedura possa essere conclusa e approvato l'elenco degli idonei, sulla base delle seguenti motivazioni”.
“Dopo aver letto ed esaminato il vigente Regolamento comunale in materia di mobilità, nonché i due precedenti Avvisi di mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 per il profilo di "Funzionario Amministrativo" emessi nell'anno 2024, la Commissione ha proceduto alla lettura dell'Avviso approvato con la D.D. 1143/2025 e degli Avvisi pubblicati a settembre 2024 (approvato con D.D. NRG 1287/2024) ed a novembre 2024 (approvato con D.D. NRG 1752/2024) per i medesimi profili di "Funzionario Amministrativo", per verificare se requisiti di ammissione e competenze richieste siano identiche o meno”.
“Si evidenzia che detti avvisi sono identici ed in particolare che l'art. 4, relativo ai criteri di ammissione, l'esame delle domande e la predisposizione della graduatoria non è stato in alcun modo modificato rispetto ai diversi Avvisi. Inoltre, la valutazione dei candidati è stata effettuata unicamente sulla scorta del colloquio conoscitivo, motivazione e professionale e non anche sui titoli che avrebbero potuto avvantaggiare un concorrente rispetto all'altro”.
“Si sottolinea che la procedura è stata avviata con la Determinazione Dirigenziale n. 1143 del 13/06/2025, sottoscritta dal Dirigente Dott. Giuseppe Marchitelli e dal Dott. Giovanni Muscillo quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), soggetto effettivo istruttore dell'atto o documento, attuando una misura specifica prevista nel PTPC adottato dal Comune e suggerita dall'ANAC, che prevede che ci siano due soggetti che partecipano all'assunzione di qualsiasi decisone, a garanzia della correttezza e della legittimità degli atti e della procedura”.
“Soltanto successivamente, il Dott. Marchitelli ha presentato domanda di partecipazione per una delle posizioni messe a bando, risultando infine idoneo all'esito del colloquio selettivo, insieme ad altri sei candidati”.
“Si evidenzia che l'atto firmato dal Dott. Marchitelli, rappresentato dalla Determinazione Dirigenziale di indizione della procedura di mobilità non è un atto a contenuto discrezionale ma piuttosto un "atto dovuto e vincolato" nell' an e nel quomodo, perfettamente aderente al Regolamento Comunale sulla mobilità, ed identico rispetto ai due precedenti Avvisi, rispetto al quale non ha introdotto alcun elemento a sé favorevole, rendendo la sua partecipazione all'atto un aspetto meramente formale”.
“Questo dimostrerebbe che il Dirigente, dott. Marchitelli, non ha esercitato alcuna discrezionalità nel definire il contenuto del bando (requisiti, punteggi, modalità di selezione), ma si è limitato ad applicare pedissequamente uno schema preesistente e normativamente definito”.
“Un precedente giurisprudenziale rilevante è la sentenza della Cass. Civ. n. 14897/2023 che ha affrontato un caso con notevoli analogie ed ha affermato la legittimità della procedura nonostante la predisposizione degli atti da parte di un potenziale candidato, proprio perché l'interessato si era limitato alla sola "predisposizione degli atti preliminari e del bando secondo uno 'schema tipico e uguale per tutti gli avvisi pubblici e, dunque, senza alcun inserimento ovvero pretermissione di clausole che avrebbero potuto consentire, nel prosieguo, un effetto a sé favorevole”. Così il Consiglio di Stato, ha sostenuto l'insussistenza del conflitto di interessi dell'atto del Dirigente di natura esecutiva e doverosa”.
“Se il contenuto dell'atto è del tutto vincolato nell'an e nel quid (nell'opportunità e nel contenuto), la funzione del firmatario si riduce a una mera formalità esecutiva, incapace di "riflettersi negativamente sul regime di validità del provvedimento conclusivo" [Consiglio di Stato sent. N. 1024 del 2024]”.
“In sintesi, in assenza di qualsiasi potere discrezionale, il Dirigente non avrebbe potuto in alcun modo influenzare la procedura a proprio vantaggio. Pertanto, verrebbe meno il presupposto stesso del conflitto di interessi, che è la possibilità di "contaminare" una decisione pubblica con un interesse privato”.
“La determina dirigenziale si è posta come mero atto esecutivo di decisioni già assunte in altre sedi e con altri atti”.
“Come si evince chiaramente dalle premesse del provvedimento, la necessità assunzionale e la scelta di ricorrere alla mobilità sono state definite a monte nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 19/05/2025, sicché il Dirigente non ha "deciso" di avviare la procedura, ma ha dato attuazione a una programmazione vincolante dell'organo di governo. Né il Dott. Marchitelli ha "disegnato" la procedura o potuto inserire clausole o requisiti ad personam”.
“Il suo ruolo è stato quello di formalizzare e dare impulso a un procedimento i cui contorni (profili ricercati, requisiti, modalità di selezione) erano già stati scolpiti da atti di normazione primaria e secondaria”.
“L'atto è, in sostanza, un atto di gestione a contenuto vincolato, privo di quella discrezionalità che potrebbe essere sviata per fini personali”.
“A ciò si aggiunga che la fase istruttoria è stata gestita dal RUP, Dott. Giovanni Muscillo, responsabile della verifica delle domande”.
“Ai sensi della Legge n. 241/1990, il RUP è la figura centrale che cura l'istruttoria, garantisce la correttezza delle operazioni e costituisce il punto di riferimento per tutti i partecipanti. La presenza di un RUP, distinto dal dirigente che firma l'atto di mero avvio, rappresenta una garanzia strutturale di imparzialità. È il RUP, non il Dott. Marchitelli, ad aver gestito operativamente la procedura”.
“La firma del RUP (qualora apposta sull'atto) o, in ogni caso, la sua formale designazione all'interno della determina, non è una mera formalità; essa attesta che l'intera architettura procedurale, così come avviata, è conforme alle norme e idonea a garantire un corretto svolgimento”.
“Così la successiva fase di valutazione è stata affidata a un'apposita Commissione esaminatrice, nominata con un successivo e distinto atto dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande”.
“Il Dott. Marchitelli non ha nominato la commissione, non ne ha fatto parte e non ha avuto alcun ruolo nella valutazione dei candidati. La sua partecipazione è avvenuta in condizioni di parità con tutti gli altri concorrenti, sottoponendosi al giudizio di un organo terzo e imparziale”.
“La scelta di basare la selezione su un mero colloquio conoscitivo, senza valutazione di titoli, rende ancora più difficile ipotizzare che l'atto di indizione potesse in qualche modo precostituire un vantaggio”.
“Non è da trascurare, inoltre, la circostanza che l'ordinanza della Corte di Cassazione sopra citata, richiama il "principio di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis" [Cass. Civ., Sez. L, N. 14897 del 29-05-2023], al pari della giurisprudenza amministrativa che è costante nell'affermare che l'annullamento di una procedura concorsuale o selettiva è un'extrema ratio, da disporre solo in presenza di vizi gravi e macroscopici che minano alla radice la par condicio dei candidati”.
“Sicché, in assenza di una norma specifica che vieti al Dirigente di firmare l'atto di indizione di una procedura a cui è candidabile, invalidare tale atto equivarrebbe a introdurre una causa di illegittimità non prevista, limitando indirettamente il diritto di partecipazione del Dirigente stesso, che possiede i requisiti di legge per concorrere”.
“Le cause di invalidità degli atti amministrativi sono tassative (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere). Un presunto conflitto di interessi, per condurre all'annullamento, deve tradursi in una di queste figure sintomatiche in modo palese e sostanziale. Nel caso in esame, come dimostrato, non vi è stata alcuna alterazione delle regole del gioco e quindi chiedere all'organo competente di annullare l'intera procedura per un vizio meramente formale e potenziale, che non ha prodotto alcun effetto concreto, violerebbe il principio di conservazione degli atti giuridici e il principio di proporzionalità. Lederebbe, altresì, non solo l'interesse pubblico a ricoprire tempestivamente i posti vacanti con personale già formato ma anche l'affidamento qualificato degli altri 6 candidati risultati idonei, i quali hanno legittimamente partecipato e superato una selezione svoltasi in modo trasparente”.
“Il principio del favor participationis deve essere bilanciato con la tutela di chi ha partecipato con successo alla procedura”.
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