Piove sul bagnato per il Foggia Calcio.
Dopo la penalizzazione di 4 punti in classifica, nelle ultime ore è arrivata la notizia di giudizi pendenti nei confronti di due ex calciatori, Federico Gentile e Cristian Anelli, che chiedono alla società rispettivamente 70.061,40 e 42.880,60 euro.
In entrambi i casi la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso il giudizio e inviato il fascicolo alla Procura Federale.
“Il ricorrente – si legge nel comunicato stampa della Lega nazionale dilettanti in merito alla vicenda di Anelli – chiede che la società sia condannata al versamento dell’importo totale dovuto di euro 42.880,60, sulla base dell’applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND”.
"La società si è costituita con memoria difensiva il 23.07.2021, contestando la richiesta del calciatore e depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui il calciatore dichiara di aver ricevuto l’importo dovuto di cui all’accordo economico, e chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le somme richieste".
Il calciatore, nella successiva memoria di replica, “disconosce l’autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l’asserito pagamento”. E’ stata anche depositata denuncia-querela sporta dal calciatore.
Stesso iter per Gentile: “Il ricorrente chiede che la società sia condannata al versamento dell’importo totale dovuto di euro 70.061,40, sulla base dell’applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND. Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza”.
“La società – si legge nel comunicato – si è costituita con memoria difensiva il 23.07.2021, contestando la richiesta del calciatore e depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui il calciatore dichiara di aver ricevuto l’importo dovuto di cui all’accordo economico, e chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le somme richieste”.
Il calciatore, nella successiva memoria di replica, “disconosce l’autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l’asserito pagamento”. Anche in questo caso è stata anche depositata denuncia-querela sporta dal calciatore.
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