“Falsa attestazione della propria presenza in servizio presso il presidio avvistamento Aib, sito in località Borgo storico – Rione Fossi, in agro del Comune di Accadia, accertata in flagranza, così come da segnalazione, proveniente dalla sede periferica di Foggia”: con questa motivazione una dipendente dell’Arif è stata dapprima sottoposta a provvedimento disciplinare e poi licenziata per giusta causa dall’agenzia regionale che si occupa delle attività irrigue e forestali. Ma la donna, certa delle sue ragioni, ha impugnato il provvedimento presso il tribunale del lavoro che in questi giorni si è espresso totalmente in suo favore. La lavoratrice, dipendente a vario titolo dal 2012 dell’Arif, si occupava del monitoraggio dell’area circostante Accadia, nella veste di operaio qualificato addetto all’avvistamento di secondo livello, dal lunedì al sabato dalle 12 alle 18,30. In un giorno di settembre del 2022 un paio di colleghi hanno effettuato un sopralluogo tra le 12,15 e le 12,20 rilevando che la lavoratrice non fosse presente al suo presidio di avvistamento. I due relazionarono che quest’ultima fosse arrivata sul presidio alle 12,30 circa, con auto privata accompagnata dal marito. Va ricordato che la segnalazione delle presenze sul posto di lavoro avviene tramite sottoscrizione dell’operaio di un registro composto da due parti, una per l’entrata e l’altra per l’uscita. A fine turno si invia una foto del foglio al numero Whatsapp aziendale dedicato. Nel giorno del sopralluogo i colleghi contestarono che la donna avesse indicato le 12 (e non alle 12,30) come ora di arrivo sul foglio delle presenze. Fatto anch’esso documentato tramite foto da cellulare inviata agli uffici di Foggia con un messaggino. Tanto è bastato per far scattare il licenziamento.
“Abbiamo dimostrato che non era affatto vero che la nostra assistita avesse disertato il posto di lavoro o alterato il registro delle presenze in modo fraudolento – il commento degli avvocati Vincenzo De Michele e Gabriella Guida difensori della donna -. Ha invece preso servizio regolarmente alle ore 12. Ma poiché Rione Fossi è anche allocato dalla parte opposta alla zona di abituale vedetta, la signora, come ha sempre fatto all’inizio del turno di avvistamento si è recata, accompagnata dal marito, a controllare l’eventuale presenza di focolai anche nella parte opposta del Rione Fossi, dove è possibile vedere il bosco Sardarolo, Monte Croce e altri boschi, che dal posto di vedetta in via Campanile non è possibile visualizzare. Quindi il collega che ha effettuato il sopralluogo alle ore 12,15/12,20, non può aver riscontrato alcuna assenza della signora dal posto di lavoro e anzi ha constatato, come è effettivamente avvenuto, che la nostra cliente aveva effettivamente registrato sul libro giornaliero di presenze (in suo possesso) il corretto inizio del turno di servizio alle ore 12, trasmettendone poi lo stesso direttamente copia fotografica alla responsabile della sede provinciale di Foggia, a cui è seguita alle ore 18,33 dello stesso giorno la trasmissione da parte della nostra assistita dell’intero foglio giornaliero di presenza”.
I legali hanno insistito per la archiviazione del caso sin dalla fase del procedimento disciplinare ma senza esito.
“Nel merito, la domanda (di annullamento del licenziamento, ndr) è fondata – si legge nella decisione della giudice Lilia Maria Ricucci -. Si è trattato di un temporaneo e giustificato allontanamento per 5/10 minuti dall’abituale postazione per controllare una parte dell’intero sito ambientale affidato alla sua vigilanza dal rischio incendi e situato in una zona non visibile dalla postazione assegnata, tanto più ove si consideri la mancanza di qualsiasi disposizione di servizio che vieti spostamenti della lavoratrice per assolvere l’obbligo di vedetta contro gli incendi boschivi nella stessa area ambientale soggetta al suo controllo, ma non visibile dalla posizione abitualmente occupata”.
La stessa Arif del resto, rileva la giudice, denomina la mansione “vedetta”, senza ulteriori precisazioni o descrizioni, con orario di lavoro dalle 12 alle 18.30 dal lunedì al sabato e nulla più.
Ma Ricucci non ha potuto fare a meno di fare anche una considerazione significativa, tra le pieghe del suo giudizio “in ordine al metodo di registrazione e rilevazione delle presenze (consistente nell’annotare autonomamente la data iniziale e finale della prestazione su un registro delle presenze in uso alla dipendente, fotografare il dato con il telefonino e inviare l’immagine mediante whatsapp alla referente Arif di Foggia), quanto meno in colore di artigianalità”, ribadendo che non possa ascriversi alcunché alla donna alla luce del fatto che l’attività istruttoria ha dimostrato che la lavoratrice arrivò sul luogo di lavoro alle ore 12. Anche grazie alla testimonianza del marito che l’aveva accompagnata.
“Scevra da ogni colpa (e ancor più da ogni dolo), la condotta della ricorrente non rientra, quindi, in nessuno dei fatti contestati, che restano, pertanto, indimostrati e inesistenti. Deve quindi ritenersi l’illegittimità della sanzione espulsiva comminata alla ricorrente, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla reintegrazione”, la conclusione netta della giudice.
“Si tratta di condotte che per nostra conoscenza si sono verificate anche nei confronti di altri dipendenti – evidenzia De Michele, di recente nominato dal ministro di giustizia componente della commissione nazionale di valutazione in diritto del lavoro, unico foggiano (oltre a Ettore Palomba) tra le decine di avvocati e professori indicati dal ministero -. Purtroppo non tutti riescono ad adire le vie legali”.
“A seguito di un licenziamento ci è noto che l’interessato si sia tolto la vita, come abbiamo evidenziato alla giudice in sede di dibattimento. La nostra assistita è stata colpita da infarto nei mesi successivi al licenziamento e ora sono in corso le visite mediche per accertare le sue condizioni di salute per essere reintegrata a mansioni naturalmente diverse da quelle precedenti. Dal canto nostro avevamo provato a evitare la lite in tribunale in fase di procedimento disciplinare ma non ne è stato tenuto conto tanto da averci indotto a pensare ad un procedimento temerario e per il quale trasmetteremo gli atti alla Corte dei conti”.
E comunque, evidenzia il legale, è emerso dalla sentenza un dato inequivocabile: “Un'organizzazione del lavoro inesistente. A partire dal fatto che non esiste nemmeno un luogo fisico di lavoro, la mia assistita stazionava su di una panchina, senza servizi igienici o altro. Condizioni su cui né l’ispettorato del lavoro, né la Asl hanno mai effettuato controlli. Purtroppo spiace constatare che quando c’è di mezzo una pubblica amministrazione i controlli sono carenti sull’ambiente di lavoro”, la conclusione di De Michele.
Ora si aspetta il reintegro della lavoratrice, salvo l’ipotesi che l’Arif decida di impugnare la sentenza.
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