TAR annulla interdittiva a Rotice: “Deficit motivazionale, non si desume concreto pericolo di contaminazione”

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E’ stata annullata dal TAR Puglia, sede di Bari, l’interdittiva antimafia che nel 2024 fu adottata dall’allora prefetto di Foggia Maurizio Valiante nei confronti dell’impresa edile sipontina Gianni Rotice srl, assistita dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Gianluca Ursitti. Fu l’ultimo atto di Valiante prima di lasciare il capoluogo daunio e provocò, com’era naturale, una forte eco mediatica perché l’ingegnere Gianni Rotice non è stato solo presidente di Confindustria Foggia ma anche sindaco di Manfredonia. Che gli elementi alla base della prognosi del prefetto sulla sussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa nell’impresa fossero deboli lo si era compreso già da tempo, a partire da quando il 16 gennaio scorso il TAR ne sospese l’efficacia, decisione confermata a fine febbraio dal Consiglio di Stato. Mentre ad aprile risale la decisione di ammettere l’impresa al controllo giudiziario da parte del Tribunale delle imprese di Bari, in funzione di giudice della prevenzione, con la nomina dell’avvocata barese Silvia Maggio quale amministratrice giudiziaria chiamata ad occuparsi per due anni del recupero e della bonifica della Gianni Rotice srl. Ma l’attesa maggiore era per la decisione di merito da parte del TAR, che si è espresso con la sentenza pubblicata lo scorso 3 novembre, dopo l’udienza pubblica del 24 giugno. Il giudice amministrativo di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto annullando la misura interdittiva con gli atti ad essa conseguenti e compensando le spese. L’interdittiva di Valiante si fondava su due elementi portanti: da un lato la parentela tra la compagna di Rotice, Libera Scirpoli, e suo fratello Francesco, nome di punta del clan ex Romito; dall’altro gli atti dell’indagine penale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia e denominata “Giù le mani”, dall’esame dei quali per l’accusa  sarebbe emerso tra l’ingegnere (detentore dell’80% delle quote della omonima società) e l’imprenditore Michele Romito, gestore di fatto dell’ex ristorante Guarda che luna (già sorvegliato speciale ed elemento di spicco della gens mafiosa Romito) un rapporto che integrerebbe “la contiguità compiacente nel momento in cui l’imprenditore interferisce, in qualità di sindaco, in vicende amministrative che coinvolgono gli interessi imprenditoriali della famiglia Romito, con evidente strumentalizzazione del munus pubblico al servizio di quest’ultima” (come si legge nel provvedimento prefettizio). La misura interdittiva si basava dunque sul coinvolgimento del socio di maggioranza della stessa società in tale operazione di polizia, il cui processo in corso di svolgimento presso il Tribunale di Foggia vede oggi Rotice e Romito tra gli imputati. Per la Prefettura ci sarebbero stati vari indici fattuali di contiguità: i rapporti intercorrenti tra Rotice e Romito, quest’ultimo quale esponente dell’omonimo clan; la vicinanza familiare tra Rotice e il fratello della sua compagna, Francesco Scirpoli, anche quest’ultimo esponente del clan ex Romito.

L’Avvocatura distrettuale delle Stato di Bari ha dedotto l’infondatezza di tutte le contestazioni da parte della difesa dell’impresa, ritenendo invece che le risultanze investigative e le valutazioni operate siano chiare e consentano di riscontrare un concreto pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata perché basato su dati incontrovertibili, i quali evidenziano una sostanziale sensibilità della società agli interessi imprenditoriali personali dell’esponente criminale.

Ebbene, nell’udienza di giugno scorso l’avvocato Sticchi Damiani invitò il collegio a valutare un possibile rinvio della trattazione del ricorso, in considerazione del parallelo svolgimento del processo penale sui fatti oggetto (anche) di informazione interdittiva antimafia; richiesta di differimento cui si oppose l’Avvocatura erariale. Il TAR ha ritenuto di decidere direttamente, sottolineando che rispetto al primo elemento - le relazioni personali, per aspetti politico-economici, intrattenute da Rotice con Romito, dalle quali deriverebbe una “contaminazione criminale” della società ricorrente, o comunque la sussistenza del pericolo di condizionamento, ad opera della criminalità organizzata, delle scelte e degli indirizzi della stessa srl – per la Prefettura Rotice nel 2021 avrebbe siglato un “accordo pre-elettorale” promettendo a Romito, in cambio di appoggio alle comunali, un “interessamento” finalizzato alla soluzione di una vicenda amministrativa, di natura paesaggistica e urbanistica, che vedeva allora contrapposti il Comune di Manfredonia e l’impresa Bar Centrale srl del Guarda che luna.

“Ritiene il collegio che questo primo elemento fattuale – che assume rilievo centrale per la tenuta della intera misura interdittiva – non è idoneo (o comunque sufficiente) a sorreggere l’assunto per il quale sia rinvenibile, nel caso di specie, un pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa ricorrente”, afferma il TAR nella sentenza. “Nel caso di specie, è accaduto che a fronte dell’unico episodio (peraltro controverso e non ancora accertato neppure nel distinto processo penale) contestato a Rotice, nella sua veste di amministratore locale (o di candidato), si è giunti - con un automatismo non previsto dalla legge – a sostenere che la Gianni Rotice srl potesse, per ciò solo, subire condizionamenti mafiosi nei propri indirizzi e nelle scelte organizzative. Invece, proprio analizzando i fatti o, meglio, l’episodio del presunto accordo e, soprattutto, i suoi concreti sviluppi successivi, non può farsi a meno di rilevare una circostanza tutt’altro che neutra rispetto al pericolo di infiltrazione, ossia l’astio (seppur sopraggiunto ma comunque conclamato) nei rapporti Rotice-Romito. Su tale aspetto vi è assoluta prova in atti nonché piena convergenza delle stesse parti, pur registrandosi che le stesse abbiano comunque fornito una diversa lettura delle vicissitudini che hanno portato alla contrapposizione tra i due soggetti. Ciò che, quindi, può ricavarsi dalla documentazione processuale depositata è che, ad un certo momento, probabilmente perché Rotice ha assunto un atteggiamento propenso alla demolizione della struttura Guarda che luna, vi è stata una forte avversione di quest’ultimo nei confronti del primo. Tale circostanza, ad avviso del collegio, da un lato, rende quanto meno incerti tempi e modi del pregresso (presupposto) accordo, dall’altro lato, dimostra comunque la debolezza della relazione Rotice-Romito. Quest’ultima – attinente, va ricordato ancora una volta, ad una “promessa” elettorale sottoposta tuttora al vaglio della giurisdizione ordinaria – non ha fatto emergere un rischio di condizionamento dell’impresa societaria: infatti l’unicità dell’episodio, il contesto in cui lo stesso si è realizzato – ossia l’ambito politico – e anche la reale consistenza del medesimo pongono fortemente in crisi il costrutto motivazionale della misura gravata”, sottolinea ancora il TAR.

Sul primo elemento fattuale posto a sostegno dell’interdittiva, possono quindi trarsi tali conclusioni a detta del giudice: “Il pericolo di condizionamento dell’impresa ricorrente è argomentato unicamente sulla base di un episodio occorso in un arco temporale (non meglio precisato) relativo agli anni 2021-2023 nell’ambito di una campagna elettorale (prima) e di un’attività amministrativa (poi), senza alcun di riscontro sull’attività della società ricorrente; non risulta alcun “interessamento” di Romito sulle vicende societarie della Gianni Rotice srl, per cui neppure da tale prospettiva è dato cogliere il rischio di contaminazione criminale della ricorrente; i rapporti tra i due sono stati caratterizzati da forte astio già a distanza di pochi mesi dal presunto accordo e comunque certamente nel 2023 (quando è cessato il mandato amministrativo della giunta Rotice), con evidenti conseguenze anche in termini di carenza di attualità del presunto pericolo di infiltrazione”.

Ecco perché il TAR parla di “insufficienza istruttoria e motivazionale dell’informativa” e dice che “assume quindi connotazione dirimente il fatto che non risulta evincibile dal provvedimento, neppure in termini indiziari, in che modo si sarebbe realizzato (o si sarebbe potuto realizzare) il condizionamento mafioso della Gianni Rotice srl a fronte di un solo, contestato episodio di contatto”. Dunque “si deve rilevare senz’altro un deficit di motivazione”. “In definitiva”, per il TAR “l’episodio del presunto accordo pre-elettorale non è idoneo a far desumere un concreto rischio di contaminazione mafiosa dell’impresa”.

Il secondo elemento fattuale, indice di (presunta) contiguità con le organizzazioni criminali garganiche, è stato individuato dalla Prefettura nei legami familiari con esponenti del medesimo clan riferibile a Romito. Anche in questo caso la stigmatizzazione dei limiti della prognosi prefettizia è netta: “Anche rispetto alla figura di Francesco Scirpoli, nel provvedimento ci si dilunga ampiamente (sempre mutuando gli atti d’indagine connessi alle operazioni di polizia) per metterne in forte rilievo ancora una volta la caratura criminale ma, di nuovo, senza fornire alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare (oltre al dato formale di parentela, peraltro intercorrente non con Rotice quanto con la sua compagna) la sussistenza di relazioni o contatti personali tra Rotice e Francesco Scirpoli. Anzi, al riguardo, va rilevato come siano rimaste sostanzialmente incontestate le difese dell’impresa, mediante le quali è stato dedotto che non vi è mai stata alcuna forma di convivenza, non vi sono frequentazioni, né cointeressenze economiche comuni, né compartecipazioni in medesime attività e, soprattutto, che Rotice e francesco Scirpoli non si conoscono neppure, atteso che quest’ultimo è detenuto da anni”.

Quindi, osserva il TAR, “anche sotto tale secondo angolo visuale la misura interdittiva si è rivelata esorbitante rispetto agli insufficienti dati di fatto emergenti dall’istruttoria, la quale è stata espletata, sostanzialmente, sulla base della connessa documentazione afferente alle indagini penali (il cui esito è peraltro sub iudice) senza però condurre alcuna ulteriore attività accertativa e di puntuale riscontro di un quadro indiziario soltanto ipotetico ma non bastevole, di per sé, ai fini dell’adozione di una misura interdittiva antimafia”. In parole povere, la Prefettura non ha rivelato né un reale rapporto tra i due uomini, né tantomeno un effettivo riverbero di tale (presunta ma indimostrata) “relazione patologica” sull’attività economica societaria. “I fatti posti a sostegno della misura interdittiva – insufficienti a profilare un effettivo rischio di “contaminazione mafiosa” per le carenze istruttorie già indicate – avrebbero potuto giustificare, al più e se adeguatamente approfonditi, sviluppati e meglio riscontrati, l’applicazione dell’art. 94-bis del codice antimafia, ossia l’adozione nei confronti della srl delle misure amministrative di prevenzione collaborativa, previste dall’ordinamento per le ipotesi di agevolazione occasionale e in applicazione di un evidente principio di proporzionalità”, prosegue il TAR.

Ma non è tutto, perché il collegio aggiunge che “l’interdittiva non ha neppure minimamente considerato che l’impresa ricorrente: ha ricevuto, negli anni 2015, 2017, 2019, 2021 e 2023, positive valutazioni dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del rating di legalità; ha adottato, sin dal 29.10.2018, un modello organizzativo concernente la mappatura dei processi aziendali a rischio reato, modello anche aggiornato in data precedente all’emissione della misura, ossia il 9 ottobre 2024”. “L’Autorità prefettizia ha del tutto ignorato tali dati oggettivi”, si evidenzia concludendo che “in definitiva, la misura prefettizia risulta deficitaria nel suo complesso”.

Infine è stato dato ragione dal TAR all’impresa anche rispetto all’illegittimità della revoca da parte del Comune di San Giovanni Rotondo, venuta comunque meno a gennaio con la sospensione degli effetti dell’interdittiva.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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