Sono ormai molteplici i casi di interdittive antimafia confermate dalla Prefettura di Foggia e annullate dal giudice amministrativo per assenza di adeguate e nuove motivazioni, tutti dettagliati su queste colonne man mano che sono state pubblicate le sentenze. L’ultimo caso, in ordine di tempo, riguarda l’impresa agricola Quitadamo Michele di Monte Sant’Angelo, un oleificio con sede a Macchia, la frazione marina della città garganica. A marzo 2025 l’Attacco rivelò la sentenza con cui il TAR Puglia aveva rigettato i ricorsi presentati dall’impresa, difesa dall'avvocato Michele Sodrio, per l’annullamento dell’interdittiva del 21 aprile 2021 e della nuova interdittiva del 1° settembre 2023. Adesso, però, la situazione si è ribaltata in secondo grado perché il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello dell’impresa e annullato l’interdittiva del 2023. In quell’anno le operazioni di polizia della DDA di Bari furono l’elemento chiave e nuovo grazie al quale la Prefettura di Foggia riuscì a confermare le interdittive antimafia adottate anni prima nei confronti di alcune imprese a rischio di infiltrazioni, pur dopo l’esito positivo del controllo giudiziario. Fu quanto accadde anche per l’impresa Quitadamo, che era stata colpita dal provvedimento del prefetto Raffaele Grassi. A settembre 2021 il Tribunale per la prevenzione di Bari ammise l’impresa Quitadamo Michele al controllo giudiziario per un anno. L’esito del controllo giudiziario poi risultò positivo e il giudice della prevenzione revocò tale misura a luglio 2023. Tuttavia, due anni dopo, il cartellino rosso dell’Ufficio territoriale del Governo fu rinnovato col prefetto Maurizio Valiante alla luce di quanto emerso dall’operazione Omnia nostra, nonostante il Tribunale di Bari – in funzione di giudice della prevenzione – avesse definito concluso positivamente il periodo di controllo giudiziario. L’impresa agricola Quitadamo Michele era considerata vicina alla famiglia Ricucci (capitanata dal boss Pasquale, detto Fic secc, ucciso nel 2019 nella frazione di Monte Sant’Angelo), espressione a Macchia del clan Romito-Ricucci-Lombardi, ma anche (per legami familiari) ai fratelli d’Ercole, a loro volta colpiti nel 2017 da interdittiva antimafia. Il pregiudicato Leonardo d’Ercole, considerato dagli investigatori, affiliato al gruppo criminale dei macchiaioli, era legato da vincolo di comparaggio a Ricucci, essendone stato il testimone di nozze.
La famiglia d’Ercole è assai nota agli inquirenti. A livello imprenditoriale i D’Ercole sono coloro a cui si rivolgono tutti nella zona della piana per lavori edili e di movimento terra, anzi il soprannome con cui veniva definito Lorenzo D’Ercole era quello, emblematico, di “sindaco di Macchia”. La valenza dei D’Ercole è stata confermata di recente alla DDA anche dai pentiti del clan, a cominciare dai fratelli Quitadamo di Mattinata, alias Baffino.
Nelle carte dell'operazione Omnia Nostra due degli indagati, il pregiudicato Leonardo d’Ercole e suo nipote Michele D’Ercole sono ritenuti “partecipi e stabilmente a disposizione dell’associazione mafiosa (il clan sipontino Romito-Ricucci-Lombardi) quali addetti all’esercizio della pratica intimidatoria e del controllo violento del territorio della frazione Macchia del comune di Monte Sant’Angelo – storica roccaforte del sodalizio mafioso – nonché all’elusione delle attività investigative nei confronti dei vertici del sodalizio, al supporto logistico e all’assistenza in favore di questi ultimi”. L’impresa Quitadamo Michele si occupava principalmente di olivicoltura nella frazione di Macchia.
Nella parte in cui contesta la conferma della prima interdittiva e l’adozione di una nuova interdittiva, il ricorso è stato considerato fondato perché, come lamentato dall’impresa, è mancata una “effettiva attualizzazione del giudizio alla luce di fatti favorevoli nel frattempo intervenuti, quale la revoca del controllo giudiziario, intervenuta il 13 luglio 2023 per esito positivo dello stesso”.
“Il successivo provvedimento prefettizio del 1° settembre ha invero avuto riguardo ad elementi (per lo più di natura parentale, e comunque in larga parte preesistenti) solo indirettamente incidenti sulle dinamiche relazionali dell’impresa in questione: il che può certamente legittimare un provvedimento interdittivo originario, ma non è evidentemente sufficiente ad attualizzare il giudizio specie se nel frattempo è intervenuto un elemento, diretto e specifico, di segno opposto”, sottolinea il Consiglio di Stato nella propria sentenza.
“In realtà il potere esercitato con il secondo provvedimento ha una fisionomia e un contenuto non totalmente coincidenti con quelli relativi all’originaria adozione del provvedimento di prevenzione amministrativa. Nel caso di specie non si è tenuto conto di tale connotato, dal momento che il provvedimento impugnato in primo grado ha affermato l’inidoneità dell’esito positivo del controllo giudiziario ad incidere sulla valutazione prognostica relativa al pericolo di infiltrazione solo in via generale ed astratta, limitandosi a citare giurisprudenza sull’autonomia fra i due istituti”.
Importante quanto affermato in tale sentenza: al di là della “generale affermazione della competenza unicamente in capo all’autorità prefettizia in materia di valutazione della sussistenza o meno del pericolo infiltrativo”, punto che “non è in discussione”, “è tuttavia in discussione il quomodo di tale esercizio, che non può arrestarsi a valutazioni generali ed astratte, ma deve adeguatamente considerare le sopravvenienze, specie se non genericamente riferite al contesto relazionale ma proprio alle specifiche dinamiche dell’impresa considerata”.
Il massimo giudice amministrativo inoltre ricorda “l’autonomia della valutazione propria dell’istituto del controllo giudiziario rispetto alla valutazione inferenziale relativa al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nelle dinamiche dell’impresa (per contiguità compiacente, ovvero anche solo compiacente)”. Insomma, un chiaro “vizio motivazionale”, che ha comportato l’annullamento della conferma dell’interdittiva.
“Si tratta di un risultato molto positivo per noi, ma comunque tardivo, perché nel frattempo si è distrutta un'attività fiorente condotta da un onesto giovane imprenditore, con tanti dipendenti lasciati a casa”, commenta l’avvocato Sodrio. “Il frantoio ha dovuto chiudere per mancanza delle autorizzazioni pubbliche, con un danno enorme al mio cliente e ai suoi dipendenti. Ma lo Stato deve pagare per queste assurdità. Siamo già pronti a procedere con un'azione risarcitoria milionaria, anche se il mio cliente avrebbe solo voluto evitare tutto ciò. Vivere e lavorare a Monte Sant’Angelo non significa essere mafiosi”.
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