Ha retto anche in appello l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “adeguamento funzionale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni ed Ippocampo – Insediamenti turistico costieri del Comune di Manfredonia” in favore della ATI (associazione temporanea di imprese) composta da Simeone spa, Spagnuolo Ecologia srl e HR Costruzioni Pubbliche srl. La prima è l’impresa del big del comparto acquedottistico di Capitanata, il cerignolano Vincenzo Simeone; la seconda è la srl di Manfredonia della famiglia Spagnuolo; la terza è l’impresa foggiana di Umberto Russo. Il Consiglio di Stato, infatti, ha rigettato – come aveva già fatto il TAR Puglia ad aprile 2025 – il ricorso presentato lo scorso anno dalla salentina La Meridionale Costruzioni srl e dalla barese Matarrese spa (che avevano partecipato alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese) contro Acquedotto Pugliese spa e nei confronti delle aggiudicatarie dell’appalto. L’rti Meridionale Costruzioni-Matarrese, che si era classificato al secondo posto con 94,902 punti, ha invano contestato davanti al massimo giudice amministrativo due questioni: il TAR non avrebbe rilevato la modifica dell’offerta e dei costi della manodopera da parte del raggruppamento vincitore né la violazione dei livelli minimi salariali inderogabili. Inoltre, hanno lamentato ancora, il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla carenza di giustificazioni relative al costo della manodopera delle mandanti del rti Simeone. Sia Acquedotto Pugliese spa che Simeone spa si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. La questione è stata infine discussa a novembre scorso ma la sentenza è stata pubblicata solo pochi giorni fa. “L’appello non è fondato e va respinto”, ha stabilito il Consiglio di Stato.
Era l’ottobre 2023 quando AQP spa indisse la procedura negoziata per un importo complessivo a base d’asta pari a 24.459.024,70 euro, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’rti di Simeone arrivò primo grazie al punteggio di 95,278. A febbraio 2024 la commissione, rilevato che l’offerta presentata dal primo superava i 4/5 del punteggio massimo conseguibile, avviò il subprocedimento di verifica dell’anomalia, chiedendo di fornire “le giustificazioni relative alle voci di prezzo; poi, a fine marzo 2024, chiese ulteriori chiarimenti in merito al costo orario dichiarato da Simeone spa per le tre tipologie di operai impiegati, e segnatamente sulla discordanza riscontrata tra i costi orari dichiarati e quelli riportati nella tabella ufficiale del Ministero del Lavoro rispetto al costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini a dicembre 2022 per la provincia di Foggia.
L’aggiudicazione avvenne ad aprile 2024, ma a fine maggio la stazione appaltante, alla luce delle censure articolate nel ricorso dei secondi, ritenne opportuno avviare il procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione sul presupposto che, all’esito di una nuova approfondita istruttoria, era emerso che “questo raggruppamento non abbia adeguatamente giustificato il minor costo orario di 15,30428 euro per operaio di I° livello, 17,09434 euro per operaio di II° livello e 18,49406 euro per operaio di III° livello rispetto al costo medio orario indicato dalle tabelle ministeriali, non potendo ritenersi sufficienti ed idonee le giustificazioni e successive integrazioni prodotte nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta”, assegnando un nuovo termine per fornire chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. Infine, a luglio di due anni fa AQP concluse il procedimento di annullamento in autotutela, confermando l’aggiudicazione a Simeone, Spagnuolo e HR. Il TAR ritenne non sussistente la violazione del trattamento salariale minimo inderogabile stabilito dal CCNL di settore. In più, secondo il Consiglio di Stato, il TAR non avrebbe affatto confuso il concetto di livello minimo salariale inderogabile con quello di paga base oraria, come lamentato dagli autori dell’appello.
“Si evince, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, che la paga base degli operai comuni, qualificati e specializzati è pari o maggiore al trattamento minimo salariale essendo la paga base livello 1 offerta Simeone 9,81774 a fronte del CCNL 9,80, la paga base livello 2 offerta Simeone 11,80044 a fronte del CCNL 10,97, la paga base livello 3 offerta Simeone11,9323 a fronte del CCNL 11,85”, si legge nella sentenza.
“Posto che il rti aggiudicatario non ha violato i minimi salariali ne discende che la valutazione in merito alla congruità del costo della manodopera non può che essere ricondotta nell’alveo della verifica della congruità dell’offerta”. Inoltre, è “infondato e da disattendere anche il motivo con il quale parte appellante deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la modifica postuma dell’offerta, avvenuta peraltro addirittura in sede di procedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e non in sede di verifica dell’anomalia, con incremento dei costi della manodopera di oltre 200.000 euro rispetto a quanto indicato in sede di offerta e di giustificazioni nel sub procedimento di verifica dell’anomalia” e “va, infine, disatteso anche il motivo con il quale parte appellante lamenta l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sul fatto che il costo della manodopera è stato giustificato solo con riferimento al personale della mandataria Simeone spa e non anche rispetto alle mandanti Spagnuolo Ecologia srl e HR Costruzioni Pubbliche srl”, conclude il Consiglio di Stato.
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