Quando le professoresse e consigliere del cda di Unifg Fanti e Robustella hanno voluto prendere parte a concorsi per docente ordinario si sono cautelativamente dimesse dal consiglio. Ha deciso, invece, di restare al proprio posto il ricercatore Mario Pio Fuiano (anch’egli legato all’ex rettore Ricci, delegato dell’attuale Magnifico agli affari generali), la cui vicenda è balzata agli onori delle cronache nazionali perché, da membro del cda, ha partecipato e vinto un concorso da professore associato.
Il rettore Limone ha difeso la “piena legittimità” dell’operato dell’Ateneo, sicuramente danneggiato a livello mediatico dalla decisione – quanto meno inopportuna – di Fuiano di non dimettersi. Eppure, da giurista qual è, Fuiano avrebbe dovuto sapere cosa afferma la giustizia amministrativa rispetto a fattispecie perfettamente sovrapponibili alla sua di componenti di organi accademici che hanno partecipato a concorsi senza dimettersi.
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 18 gennaio 2019, accolse l’appello proposto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa contro il professor Capano e annullò di conseguenza la sentenza del TAR Toscana del 2018 favorevole al docente. Quest’ultimo in primo grado era riuscito ad ottenere l’annullamento del decreto del Segretario Generale della Normale col quale era stato escluso dalla partecipazione alla selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia a causa della situazione d’insanabile incompatibilità alla partecipazione alla selezione in cui si sarebbe trovato il professor Capano, quale componente del Collegio accademico della Scuola al momento della delibera di copertura del posto fino alla data del 31 ottobre 2016. La vicenda è interessante, perché il TAR aveva sancito l’illegittimità dell’esclusione soltanto perché la Normale di Pisa aveva modificato il proprio regolamento con effetto retroattivo, stabilendo espressamente l’incompatibilità per i componenti degli organi; in altri termini, Capano poteva partecipare perché la norma espressa era successiva al bando.
Il Consiglio di Stato, però, ha poi affermato che la modifica regolamentare e la sua retroattività sono irrilevanti, perché l’incompatibilità discende direttamente dalla norma. “Al momento in cui ha presentato la domanda per partecipare alla chiamata, il prof. Capano era componente del Collegio accademico che ha formulato ed approvato poi la proposta di attivare la procedura di chiamata. Vale a dire che s’è sostanziata nei fatti una situazione di “insanabile incompatibilità” espressamente prevista dal bando”, sottolineava il massimo giudice amministrativo. Per il Consiglio di Stato “l’esclusione dalla partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia di “coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il dg o un componente del cda” altro non è che un importante corollario del principio su cui riposa la norma, ravvisabile nell’esigenza di evitare condizionamenti dell’organo della struttura che effettua la selezione”. “La lettera della disposizione”, continua la sentenza, “stigmatizza una delle condotte che più spesso inficiano il corretto svolgimento della procedura, ovvero la partecipazione di candidati legati da vincoli familiari ai componenti della struttura di appartenenza proprio al fine di prevenire il rischio di (una potenziale) compromissione dell’imparzialità che governa la decisione. Lo scopo perseguito intero risulterebbe frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso della struttura: di fatto, ad absurdum, l’ipotetica (massima) compromissione dell’imparzialità non troverebbe alcuna preventiva sanzione”. E ancora: “D’altra parte l’esigenza sempre più avvertita d’imparziale svolgimento della selezione legittima l’estensione normativa dello status d’incompatibilità anche al soggetto in conflitto di interessi”. Dunque il professore, “al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, versava in una doppia e concorrente situazione d’incompatibilità: l’una – qualificata come incandidabilità – espressamente prevista dal regolamento della Scuola Normale Superiore di Pisa; l’altra, desunta dal conflitto d’interessi quale componente del Collegio accademico che ha formulato ed ha approvato la proposta di attivare la procedura di chiamata. Conseguentemente, la circostanza che il professor Capano non abbia partecipato alla seduta del Collegio accademico, nell’ambito della quale era stata deliberata l’indizione della procedura di chiamata, non fa venir meno la causa d’incompatibilità prevista in via generale dal regolamento”. Vale a dire che l’obbligo di astensione non è sufficiente.
Dello stesso tenore il TAR Palermo, che con sentenza pubblicata a luglio 2019 rigettò il ricorso di Enrico Napoli, il quale aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università di Palermo per la copertura di minimo 5 e massimo 14 posti di professore universitario di prima fascia. Il rettore lo aveva però escluso dalla procedura “in quanto non in possesso del requisito di partecipazione previsto dalla legge e dal bando in quanto componente del cda”. Napoli precisò invano al TAR di non avere partecipato alla discussione e alla votazione della delibera del consiglio di dipartimento che aveva previsto un posto per il settore concorsuale e scientifico disciplinare in questione né della deliberazione del cda che aveva approvato tale proposta congiuntamente a quella degli altri dipartimenti. Il TAR - richiamando la suddetta sentenza del Consiglio di Stato, affermò che “qualora l’istanza di partecipazione sia avanzata direttamente da un componente del cda non si pone un problema di interpretazione analogica o estensiva del divieto legale, in quanto si tratta di una posizione d’incompatibilità personale e non per il tramite di un rapporto familiare. Si è, in particolare, ritenuto dirimente il rilievo, di natura logica prima che giuridica, che la finalità perseguita dalla norma di evitare condizionamenti da parte dell’organo della struttura, che effettua (o indice) la selezione, al fine di prevenire il rischio di (una potenziale) compromissione dell’imparzialità, risulterebbe frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso”.
How to resolve AdBlock issue?


(condividi) in basso allo schermo,
(Aggiungi alla schermata Home).