Assolti perché il reato non sussiste, l’Attacco non diffamò Tonino D’Angelo nell’inchiesta su Art Village

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Assolti perché il fatto non costituisce reato: è quanto ha stabilito il giudice del Tribunale di Foggia Andrea Giannone a febbraio scorso, in merito ad una querela per diffamazione presentata da Tonino D’Angelo nei confronti del quotidiano l’Attacco e l’autrice di una inchiesta giornalistica. In questi giorni sono state depositate le motivazioni della decisione del magistrato. I fatti riguardano l’ormai nota vicenda che si è sviluppata intorno a quello che potrebbe essere definito il crollo del progetto Art Village di San Severo, messo in piedi proprio dall’ex potente dirigente della Asl Foggia, D’Angelo.

L'uomo era direttore della sezione 1 del dipartimento dipendenze patologiche presso la Asl Foggia San Severo e al contempo per l'appunto responsabile di Art Village. La struttura di circa 1000 m² è di proprietà dell'Azienda sanitaria, nata dalla riqualificazione del preesistente centro di accoglienza per tossicodipendenti. Dal 2019 la gestione della struttura è stata attribuita alla cooperativa L'Albero del pane di San Paolo di Civitate. Art Village era dunque un luogo in cui si promuoveva la lotta alle dipendenze e si esercitava un'attività di inclusione sociale attraverso l'ausilio di professionalità specifiche quali assistenti sociali o psicologi, tutti i dipendenti della cooperativa e mediante attività artistiche e culturali. La struttura era interamente finanziata con fondi pubblici. L'articolo oggetto di querela è stato pubblicato su queste colonne nel dicembre del 2018 mentre la denuncia è arrivata soltanto il 16 aprile del 2019 (dopo che D’Angelo aveva avuto spazio sul giornale per esporre le sue ragioni) e aveva ad oggetto la presunta mala gestio delle risorse economiche assegnate al progetto.

“Il titolo dell'articolo ‘Si inizia a scoperchiare il vaso di Pandora di Art Village e della gestione opaca di Tonino D'Angelo’ – si legge nelle motivazioni della sentenza - esercitava indubbiamente un forte impatto sul lettore e introduceva in via immediata il tema della gestione opaca. L'articolo invece era tutto incentrato sulle dichiarazioni rese da alcune fonti anonime. Ciò premesso sono due le espressioni ritenute diffamatorie e riportate nel capo di imputazione. La prima era in un virgolettato ed era attribuito ad una fonte anonima: ‘D'Angelo chiudeva un occhio su qualche irregolarità per tenere i collaboratori buoni e fedeli’, la seconda era riportata a conclusione dell'articolo come indiscrezione: ‘Indiscrezioni parlano di 500 mila euro di spese non giustificate al vaglio delle Fiamme Gialle che D'Angelo e la coop dovranno spiegare forse in tribunale’”.

In sede di interrogatorio l'Attacco ha replicato su entrambi i punti in contestazione. Quanto alla prima espressione “irregolarità”, questa testata ha dapprima fornito il nome della fonte dalla quale aveva tratto il dato della “posizione egemone” di D'Angelo nell'ambito del progetto Art Village (il riferimento è a Matteo Giordano, direttore del dipartimento dipendenze patologiche della Asl Foggia che in realtà è stato citato in quanto nell'ambito dell'inchiesta giornalistica era stato intervistato proprio sul ruolo di D’Angelo dopo che la bomba Art Village era deflagrata e le dichiarazioni sono comparse su un precedente articolo di giornale messo agli atti durante l'interrogatorio, ndr).

Il giudice ha fatto poi riferimento alle dichiarazioni di replica dello stesso D’Angelo nelle quali in sostanza questi aveva confermato alcune criticità nella gestione delle risorse economiche: “Quando venni a sapere con certezza fatti che stavano accadendo presi posizione, minacciai di togliere la convenzione alla coop”. È stato peraltro ribadito come le irregolarità fossero già state oggetto di indagine interna della Asl, circostanza indicata negli articoli de l’Attacco. A riprova di questa dichiarazione è stata messa agli atti la delibera in questione, la numero 1384 del 3 novembre 2017.

“Il contenuto del virgolettato dunque – evidenzia il giudice - riceve conferma nei fatti sopramenzionati. Quanto alla seconda espressione è stata evocata la pendenza all'epoca di attività investigative, circostanza questa peraltro confermata dallo stesso D’Angelo in sede dibattimentale”.

Insomma, quanto scritto corrispondeva a verità.

Compendiati i tratti salienti della vicenda, Giannone fa qualche riflessione sul piano giuridico. “Come evidente, nel caso di specie si discute della operatività del diritto di cronaca; come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto di cronaca può avere efficacia scriminante rispetto al reato di diffamazione ove siano rispettati i limiti della verità, della pertinenza e della continenza. Il principio di verità si collega alla funzione stessa del diritto in esame, un fatto astrattamente lesivo dell'altrui reputazione merita di essere divulgato solo laddove sia evidente l'esigenza della comunità di esserne informata. E tale esigenza può compiutamente soddisfarsi soltanto laddove il fatto sia vero. Il principio di verità, dunque, comporta la corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati. In proposito tuttavia occorre precisare che per dare operatività alla scriminante, il parametro di riferimento non è già l'oggettività della verità del fatto, quanto la diligenza e la buona fede del giornalista. Nel caso di specie il principio risulta indubbiamente rispettato”.

Il magistrato riconosce inoltre che, dal complessivo tenore non solo delle espressioni riportate in imputazione ma dell'intero testo, “emerge che il tema principale fosse quello della gestione quantomeno irregolare delle risorse pubbliche destinate al progetto Art Village e tali irregolarità non solo erano state ammesse dallo stesso D'Angelo nelle dichiarazioni di replica ma, anche a voler ritenere il contrario, erano state oggetto di accertamenti interni alla Asl e sottoposti al vaglio della magistratura (circostanza, anche questa, confermata dallo stesso D'Angelo). Ciò implica, per un verso, la buona fede della giornalista che nell'articolo in esame aveva approfondito un tema già oggetto di ampio dibattito in diverse sedi e, per altro verso, l'opportunità della divulgazione delle informazioni assunte per il tramite delle fonti, che sebbene anonime, risultano confermate”.

Quanto al principio di pertinenza, questo impone che i fatti narrati rivestano interesse per la collettività. “Nel caso di specie, trattandosi di un progetto interamente finanziato da risorse pubbliche, l'interesse della collettività non può fondatamente porsi in discussione”, si legge ancora nella sentenza.

Il principio di continenza, da ultimo, richiede la correttezza nell'esposizione dei fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, in proposito potendo assumere dirimente rilevanza anche l'esame del titolo dell'articolo. “Nell'intero testo non si ravvisa alcuna espressione gratuitamente denigratoria e avulsa dal contesto di riferimento. In conclusione, le espressioni di interesse, ritenute diffamatorie in imputazione, devono al contrario considerarsi scriminanti ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, ciò legittimando l'esito assolutorio della sentenza”, la decisione del giudice.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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