Intervento SS 89 Garganica, parte esposto degli ambientalisti: “Artificioso frazionamento di progetto unitario”

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“Violazione della normativa comunitaria e nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale per artificioso e surrettizio frazionamento di un progetto unitario”. E’ la contestazione che viene formulata dalle associazioni Italia Nostra, LIPU e WWF in riferimento al progetto del nuovo collegamento stradale tra Vico del Gargano (SS 693) e Mattinata (SS 89). Un articolato esposto presentato dall’avvocato e ambientalista Gianluigi Ceruti è stato inoltrato a tutti gli enti interessati dal procedimento, a cominciare dal Ministero dell’Ambiente,  ANAS, al Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale 89 denominata “Garganica” Vincenzo Marzi, Ministero della cultura e Soprintendenza, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Parco nazionale del Gargano, Regione Puglia. La tesi dei ricorrenti è che il procedimento avviato appare in stridente ed insanabile contrasto con la legislazione sulla VIA in quanto é stato presentato a valutazione non l’intero progetto, bensì un progetto artificiosamente frazionato: in particolare, “sono stati sottoposti a VIA soltanto i primi due tratti e/o tronconi di un progetto unitario e come tale funzionale con espressa esclusione del terzo tratto dell’opera” si legge nelle carte del legale. In origine l’infrastruttura viaria fu presentata come un progetto unitario che, come tale, deve essere trattato anche a livello di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. “La scelta di ANAS di adottare un artificioso frazionamento dell’opera sottoponendo a VIA solo i primi due tratti con esclusione del terzo tratto non trova alcuna presunta giustificazione normativa rispondendo solo alla inequivocabile volontà di eludere ed aggirare, in maniera illegittima ed inammissibile, le norme di salvaguardia del Parco Nazionale del Gargano come inopinatamente dichiarato dallo stesso Commissario nella relazione finale del dibattito pubblico” è la contestazione delle associazioni.

L’esposto recupera un’ampia casistica e sentenze e pronunciamenti in cui viene dimostrato come il divieto artificioso di frazionamento è previsto non solo dalla normativa comunitaria, ma anche da quella nazionale nonché da un indirizzo conforme e granitico della giurisprudenza in subiecta materia. 

“L'obiettivo della direttiva VIA non può essere aggirato tramite il frazionamento di un progetto, e la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo dei progetti comporta in pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire sottratta all’obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali progetti possono avere un notevole impatto ambientale” illustra l’avvocato Ceruti. La valutazione di impatto ambientale implica quindi una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

“Ne deriva che il concetto di valutazione di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione é finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell'interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di v.i.a. dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata (Consiglio di Stato, sez. IV, 03 maggio 2005, n. 2136). Pertanto é illegittima l’artificiosa suddivisione del progetto di un’opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale che sarebbe obbligatoria per l’opera nella sua interezza” (cf. Riv giur. edilizia 2007, 3, Il 70)” si legge ancora nell’esposto degli ambientalisti. 

Nello stesso senso il T.A.R. Toscana, Seconda Sezione, con pronuncia 30.07.2012 n. 1388 ha ribadito il condivisibile principio secondo il quale é “illegittimo lo scorporo in lotti di opere aventi carattere unitario, disposto al fine di eludere la normativa in tema di valutazione di impatto ambientale.

Ancora più chiaramente, le ragioni del divieto del frazionamento sono espresse nella citata sentenza: “Se la finalità della normativa di tutela dell’ambiente (e per essa, la valutazione di impatto ambientale) è quella di preservare il territorio (valore prioritario e assoluto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale) dalla compromissione derivante da un nuovo intervento, la verifica della sussistenza (o meno) di un possibile equilibrio tra nuova edificazione e ambiente preesistente, non può che essere effettuata unitariamente, con riferimento ad una zona che si caratterizza per una sua complessiva ed unitaria comprensione, in radice di coordinate geografiche, paesaggistiche e culturali ...” (cf. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.01.2014 n. 36 in Riv. Giuridica dell'Edilizia 2014 ,1, 79, idem TA.R. Sardegna, Sez. I, 14.11.2016 n. 882). Il divieto di frazionare nel procedimento di VIA un progetto unitario é esplicitato dallo stesso MASE e Ceruti cita a riprova la Circolare ministeriale 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208 che recita testualmente: il giudizio di compatibilità deve in ossequio, al principio generale della presupposizione, vigente nel nostro ordinamento, necessariamente correlarsi alla completezza della progettazione portata alla valutazione. Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti reduttori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di VIA, attraverso la sottoposizione ad essa di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali”. 

Da qui le conclusioni contenute nell’atto: “Per le ragioni sopra esposte i sottoscritti rappresentano che la procedura di compatibilità ambientale promossa da Anas dinnanzi al MASE é invalida per i vizi macroscopici di legittimità denunciati e ampiamente documentati che non soltanto stravolgono in radice la procedura, rendendola improduttiva di effetti, ma anche ne inficiano in maniera insanabile ogni altro atto successivo e conseguente. Con l’espressa riserva di assumere ogni iniziativa consentita nell’interesse pubblico”. 

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testatina dillo al direttore WEB

 

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