Ribaltata dal Consiglio di Stato la decisone del Tar Puglia in merito alla gara indetta dal Policlinico Riuniti di Foggia per l’affidamento del servizio triennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e della rete esterna dell’area ospedaliera. Come raccontato su queste colonne, ad aggiudicarsi la commessa era stato il Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna, con il suo consorziato locale Tre Fiammelle dell’imprenditore Michele D’Alba che ha offerto un ribasso del 40,01% sull’importo posto a base di gara. La spesa complessiva è stata quantificata in 1.548.465,55 euro per tre anni. Verdidea, prima classificata, era stata esclusa per la ritenuta anomalia dell’offerta economica (che secondo le valutazioni della commissione dell’ospedale non garantiva profitto al privato, ndr) ed era ricorsa al giudice amministrativo che aveva ritenuto legittima la formulazione della società di un’offerta unica che prendesse in considerazione, oltre alle attività ordinarie e programmate, anche gli utili dei servizi extra canone.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da Policlinico e Cns. Lunedì la decisione della suprema corte che ha basato il suo ragionamento sulla valutazione degli introiti relativi alle cosiddette attività aggiuntive.
“Le prestazioni extra canone, al contrario di quelle di manutenzione ordinaria e programmata conservativa, hanno carattere meramente eventuale, al pari del relativo corrispettivo, non essendone determinati o determinabili né l’entità (rimessa alle scelte imprevedibili della parte committente), né la pertinente remunerazione, per la quale non è riconosciuto un canone fisso (pari alla rata mensile del corrispettivo offerto), come invece per le altre attività di manutenzione ordinaria e programmata – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato -. Le stesse, infatti, possono essere commissionate solo in caso di necessità o imprevisti (guasti, riparazioni per atti vandalici, eventi atmosferici, etc.) e presuppongono, comunque, il rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell’ente committente. Risulta dunque corretta la valutazione di inaffidabilità di un’offerta economica il cui equilibrio si fonda su un elemento attivo di rilievo determinante ma del tutto aleatorio e instabile”.
Palese è, dunque, l’oggettiva incertezza di esecuzione e di remunerazione che differenzia tali prestazioni da quelle di manutenzione ordinaria e conservativa. Resta peraltro confermato il carattere aggiuntivo e meramente eventuale di tali prestazioni extra canone, in quanto collegate ad eventi imprevedibili ed esigibili solo su richiesta dell’ente committente. È questo il dato qualificante che ne rende la remunerazione precaria e non certa, quindi scarsamente valorizzabile ai fini del calcolo di sostenibilità economica dell’offerta.
“A minare l’equilibrio economico-finanziario dell’offerta è dunque la previsione dell’attingimento dell’intero plafond riservato dalla stazione appaltante alla remunerazione delle eventuali attività di manutenzione extra canone: previsione, questa, non fondata su elementi affidanti, oggettivi e verificabili, non potendosi considerare tali neppure i dati storici relativi alla precedente gestione del servizio, poiché le esigenze di richiesta delle prestazioni mutano in base alle specifiche evenienze di ogni periodo ed al verificarsi di presupposti del tutto imponderabili. E’ proprio la peculiare tipologia delle prestazioni straordinarie in esame, attivabili al verificarsi di accidenti o eventi occasionali ad impedire di poter fondare su di esse, con sufficiente margine di garanzia, alcun plausibile e affidabile calcolo di equilibrio economico-contabile”.
Un’offerta economica, soprattutto se presentata in una procedura competitiva, non può basarsi su elementi meramente aleatori ed eventuali rivelandosi imprescindibile l’esigenza di massima certezza della previsione di equilibrio economico-finanziario in essa riportata, fa notare il Consiglio di Stato che per questo ha ritenuto pienamente condivisibile il giudizio di anomalia dell’offerta economica formulato dall’amministrazione ed erronee le argomentazioni sulla base delle quali il Tar ne ha motivato l’annullamento.
Non ha convinto neanche la destinazione delle unità lavorative aggiuntive in parte alle sole attività ordinarie e in parte alle sole attività extra canone in quanto “contraddice il contenuto originario dell’offerta tecnica, nella quale tutte le quattro unità aggiuntive erano indifferentemente destinate alla generalità dei possibili impieghi, senza distinzioni che consentissero di imputarle ad aree di utilizzo differenziate. Come correttamente ritenuto dalla stazione appaltante non è consentito modificare i contenuti dell’offerta tecnica, poiché solo in sede di giustificativi è emerso che tre delle quattro unità aggiuntive sarebbero state distolte dalle attività ordinarie e destinate alle sole attività extra canone. Attraverso tale modifica l’impresa ha conseguito un abbattimento dei costi della manodopera che ne ha modificato l’importo dichiarato, facendo venire meno l’anomalia dell’offerta”.
Ma proprio la modifica dell’offerta “anche emersa dalle giustificazioni fornite in sede di giudizio di anomalia, legittima l’esclusione del concorrente sia per l’inattendibilità dell’offerta originaria che essa denota, sia per l’inammissibilità di una nuova valutazione dell’offerta modificata”.
E’ stato al contrario osservato che proprio l’imponderabilità dei fatti imprevisti che motivano le prestazioni extra canone (guasti, avversità atmosferiche, etc.) “esige la disponibilità di personale sempre presente e operativo. Viceversa il carattere temporalmente limitato delle assunzioni stagionali e a tempo determinato rende più ragionevole una loro destinazione ad attività di manutenzione ordinaria e programmata, piuttosto che ad impieghi incerti e non pianificabili”. Dunque non giustificabile la modifica dell’offerta operata in sede di giustificazioni e, dunque, ineluttabile l’esito di esclusione di Verdidea dalla gara.
Il Consiglio di Stato infine fa notare che, ammesso anche che ci fossero delle erronee valutazioni dell’Azienda ospedaliera, il Tar avrebbe dovuto ordinare “una riattivazione del procedimento di verifica dell’anomalia e non già la diretta aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente, in violazione della riserva di competenze spettanti alla stessa autorità amministrativa nell’esercizio di un suo potere discrezionale”. Quindi “le statuizioni decisorie adottate dal Tar necessitano di essere riformate” e appello accolto.
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