Potrebbe rappresentare un precedente molto importante per la tutela delle fragilità la sentenza del Tar Puglia che ha condannato la Asl Foggia a farsi carico delle cure per due bambini autistici (e con loro di tutti gli altri bambini foggiani). Il giudice amministrativo è stato adito dai genitori dei minori per accertare il diritto all’assistenza del servizio pubblico. Il primo è un bambino di 9 anni ed è affetto da disturbo dello spettro autistico ed è in carico al servizio Asl Foggia, sede di Cerignola, dal 17 ottobre 2017. Più precisamente, ha effettuato il trattamento di neuropsicomotricità dall’8 agosto 2018 al marzo 2021; dall’8 agosto al 27 aprile 2023, è stato seguito anche con terapia logopedica con tecniche cognitivo comportamentali. Da maggio 2023, fa parte del progetto “piccoli gruppi” per promuovere abilità sociali e di comunicazione. In data primo ottobre 2020, la struttura complessa di neuropsichiatria infantile degli Ospedali Riuniti di Foggia ha consigliato di proseguire e intensificare il trattamento riabilitativo globale con indirizzo comportamentale Aba. In ricorso si afferma, infatti, che effettua la terapia Aba presso la cooperativa SuperHando di Cerignola dal 2019. Sicché è evidente che il minore abbia iniziato la terapia Aba prima dell’indicazione da parte del servizio sanitario.
Il secondo ha 5 anni affetto da disturbo dello spettro autistico, è in carico al servizio Asl Foggia, sede di Cerignola, dal 30 settembre 2020. È seguito con terapia neuropsicomotoria dall’Asl Foggia dall’11 gennaio 2022 ad oggi. È in lista d’attesa per trattamento logopedico. In data 13 maggio 2021, la stessa Asl Foggia ha suggerito un intervento precoce di terapia cognitivo comportamentale a orientamento Aba. In ricorso si afferma che effettua la terapia Aba presso la cooperativa SuperHando di Cerignola da gennaio 2022, per 5 ore a settimana. I genitori affermano di spendere 500 euro al mese per consentire ai figli di svolgere le terapie necessarie per il trattamento del loro disturbo. Hanno peraltro evidenziato che sia le linee guida del ministero della salute sia la cooperativa SuperHando indicano che le ore settimanali di terapia devono essere 20 ma che per problemi economici i figli ricevono un minor numero di ore di terapia.
Per tale ragione, il 10 maggio 2022, hanno chiesto all’Asl Foggia di provvedere a erogare la terapia Aba nella misura di 20 ore settimanali e rimborsare le spese sostenute per quella già erogata. Di lì a qualche settimana l’Azienda sanitaria ha risposto che la Dgr che norma spese e rimborsi per i trattamenti Aba “in considerazione della limitatezza del fondo, non prevede un rimborso integrale delle spese sostenute ma del 30% quando il preventivo di spesa annuo sia uguale o inferiore a 10 mila euro, del 25% per preventivi annui fino a 15 mila euro e, infine, del 20% per preventivi di spese annue oltre 15 mila euro. In ogni caso, il contributo non potrà superare i 12 mila euro ed è erogabile per un massimo di tre annualità e solo a condizione di un effettivo e dimostrato miglioramento del quadro clinico”.
Le famiglie quindi si sono rivolte al Tar per chiedere l’accertamento del diritto dei bambini che sia la Asl a sostenere le spese per il trattamento riabilitativo con metodo Aba per 25 ore settimanali. L’Azienda si è opposta, mentre la Regione non si è costituita in giudizio, chiamata a rispondere a sua volta, essendo la sanità materia regionale. Il Tar ha parzialmente accolto le richieste della famiglia. “Il tavolo tecnico regionale per l’autismo – illustra il presidente del collegio Orazio Ciliberti nella sentenza -, istituito con Dgr Puglia n.805 del 5.5.2014 e composto dai medici dai medici neuropsichiatri infantili e dagli psichiatri dei dipartimento di salute mentale, dai responsabili dei due centri di riferimento per i disturbi dello spettro autistico e dal rappresentante della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) per la Puglia, ha statuito che se viene effettuato il trattamento Aba su un paziente con disturbo dello spettro autistico, non possono esserci altri tipi di intervento concomitante di riabilitazione sul medesimo paziente, sia a carico del Ssr che non, perché questo determinerebbe confusione nel paziente stesso e sulla sua famiglia, con rischio di peggioramento clinico”.
Il collegio evidenzia, pertanto, la singolare situazione in cui versano i minori: “Dagli atti di causa emerge che strutture pubbliche abbiano proposto e incentivato la terapia Aba mentre i minori stavano già effettuando altre terapie, mediante presa in carico da parte del Ssr. A ciò deve aggiungersi che la cooperativa SuperHando di Cerignola, alla quale si sono rivolti i genitori dei bambini per l’erogazione del trattamento Aba, non risulta accreditata per trattamenti sanitari - quale incontestabilmente deve considerarsi la suddetta prestazione – bensì quale struttura a carattere ludico e ricreativo, con la conseguenza che la stessa, oltre a risultare estranea al sistema regionale di erogazione del suddetto trattamento con oneri a carico del Ssn, non risulta univocamente in possesso di idonea qualificazione all’erogazione del trattamento in discorso”.
Rebus sic stantibus, ritiene il collegio che “in disparte la mancata presentazione di rituale istanza da parte dei genitori osta all’accoglimento integrale della domanda l’assenza di una prescrizione attuale al trattamento Aba rilasciato dal servizio di neuropsichiatria infantile della Asl territorialmente competente, che deve valutare il programma di trattamento annuo individualizzato proposto da strutture accreditate e/o da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza nella metodologia Aba da allegare all’istanza, tenendo conto di quanto previsto dalle vigenti linee guida dell’Istituto superiore di sanità del 2011 e dalle linee guida sull’autismo della Regione Puglia del 2013”.
La certificazione prodotta in giudizio è risalente nel tempo, rileva il giudice, e non aggiornata agli effetti che la terapia, peraltro erogata da soggetto non univocamente in possesso di idonea qualificazione all’erogazione del trattamento in questione, ha prodotto sui minori, minori che, stando agli atti di causa, sono soggetti anche ad altri tipi di riabilitazione.
“L’esigenza costituzionalmente rilevante di garantire la salute dei minori e di assicurare loro una tutela giurisdizionale effettiva impone di non rigettare tout court il ricorso, volto ad ottenere il riconoscimento di un diritto, quello a ricevere la terapia Aba, che allo stato non è compiutamente riconosciuto dagli enti competenti, bensì a fare in modo che vengano avviati tutti gli accertamenti medici propedeutici alla rituale presentazione dell’istanza da parte dei genitori – sottolinea il collegio -. In tali limiti la domanda va parzialmente accolta, con conseguente condanna dell’Asl Foggia a elaborare il piano terapeutico individuale per ciascuno dei minori ricorrenti”, la conclusione del giudice amministrativo.
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