Gpi non molla, appello in Consiglio di Stato per riprendersi gestione Cup e call center Policlinico Riuniti

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Non si dà per vinta Gpi, il colosso multiservizi che aveva partecipato e perso alla gara bandita dal Policlinico Riuniti di Foggia per la gestione dei servizi Cup, sportelli casse e supporto amministrativo, call center e front office dal valore di oltre 4,3 milioni di euro, peraltro da operatore uscente, aggiudicata da Cns, Consorzio Nazionale Servizi. Dopo aver perso il ricorso al Tar a marzo scorso, la Spa si è ora appellata in Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento della sentenza del giudice amministrativo e per far quindi annullare la delibera di aggiudicazione dell’Azienda ospedaliera. Gpi ha messo in dubbio la legittimità della valutazione da parte della commissione esaminatrice dell’offerta tecnica del Cns e la sua ammissione in gara. La contestazione ha riguardato in particolare il monte ore proposto da Cns e il numero di operatori da impiegare nel servizio ma il giudice ha accolto la valutazione dell’ospedale che non ha rilevato sottostime essendo stati proposti strumenti e soluzioni migliorative volti ad una gestione più efficiente della turnazione dell’organico e del servizio reso all’utenza. Anche la contestazione sul minimo salariale previsto da Cns, come si dice in gergo, per i giudici non ha colto nel segno.

Gpi ha fatto inoltre notare che il consorzio avrebbe omesso di rendere note due situazioni che avrebbero determinato l’esclusione dalla gara, ovvero l’irrogazione di due penali contrattuali in due altre commesse pubbliche per “gravi inadempimenti […] tali da compromettere irrimediabilmente il giudizio di affidabilità dell’impresa che avrebbe meritato l’esclusione dalla gara anche sotto tali profili”, sintetizza il giudice nella sentenza. Insomma sarebbero state, secondo la Gpi, rese dichiarazioni false. Ma in tal senso la giurisprudenza appare chiara.

“Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8236, ha osservato che non sussiste un generico ed illimitato obbligo di comunicare le penali in quanto ‘l’applicazione di una penale non costituisce da sola indizio del fatto che l’inadempienza all’origine della stessa è espressiva di una significativa o persistente carenza nell’esecuzione di un precedente contratto, non possedendo – per la natura dell’atto irrogativo e per la pregnanza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie applicativa – la valenza sintomatica della risoluzione per inadempimento o della condanna al risarcimento del danno’”, si legge nella sentenza del Tar, presidente Orazio Ciliberti. 

E poi, nel caso di specie, è il disciplinare di gara che tra le cause di esclusione non fa riferimento alle penali contrattuali. Di conseguenza, conclude il giudice, non vi era ragione per escludere Cns dalla gara.

In effetti il consorzio nella procedura di gara ha menzionato tre inadempimenti, più gravi, secondo il giudice, di semplici penali ed è a queste che avrebbe dovuto fare riferimento Gpi per fondare la propria censura. Cosa che invece non ha fatto e su cui il Tar non si è potuto esprimere. 

D’altra parte “la stazione appaltante procede al riscontro del grave illecito professionale dell'operatore economico, tale da rendere dubbia la sua affidabilità sulla base di valutazioni tipicamente tecnico-discrezionali, come tali sindacabili e dunque censurabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, erroneità, irragionevolezza” e  nel caso di specie “ricorre un’ipotesi d’implicita valutazione di non rilevanza delle risoluzioni dichiarate in gara, a fronte della quale, in assenza di una censura di difetto d’istruttoria sulle stesse incentrate, il collegio non può esprimersi”.

Queste sono solo alcune delle obiezioni mosse dalla Gpi ma tutte hanno trovato il rigetto al Tar. Ma anche il Cns aveva proposto in quella sede ricorso incidentate che però è stato definito improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ebbene, il consorzio, nella qualità di controinteressato, nel giudizio di appello ha riproposto lo stesso ricorso incidentale con cui chiede la riforma della deliberazione del direttore generale del Policlinico di Foggia “nella parte in cui è stata ammessa alla graduatoria finale la società Gpi quale seconda nella graduatoria generale; di tutti i verbali di gara, sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, nessuno escluso, tra cui i verbali del seggio di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa, del verbale di apertura delle offerte tecniche e dei verbali della commissione giudicatrice; di tutti i verbali di gara, inclusi i relativi allegati, tra cui quello della commissione giudicatrice nella parte in cui ha ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria la Gpi al secondo posto, anziché disporne l’esclusione; di tutti i verbali di gara, inclusi i relativi allegati, tra cui il verbale relativo alla verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala della Spa laddove la stazione appaltante non ne ha rilevato l’incongruità e disposto l’esclusione; di tutti i verbali di gara, inclusi i relativi allegati, laddove non ne ha rilevato la violazione del capitolato e del disciplinare di gara in merito all’assenza di elementi essenziali dell’offerta quale il numero di attrezzature offerte, il dimensionamento del personale dati obbligatori per lex specialis pena l’esclusione; di tutti gli atti della procedura di verifica dell’anomalia condotta nei confronti di Gpi sia delle richieste inoltrate che delle note di risposta rese nonché i verbali di questa stessa fase; dei giustificativi resi dalla società; dell’intera offerta tecnica ed economica di Gpi”.

In poche parole l’aggiudicatario vuole far valere dinnanzi al Consiglio di Stato le proprie pretese di vedere esclusa dalla graduatoria la Gpi che non sono state prese in considerazione dal Tar.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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