Game, set, match: si chiude definitivamente con la sentenza del Consiglio di Stato la lunga vicenda del project financing per il completamento del dipartimento dell’emergenza urgenza del Policlinico Riuniti di Foggia, di cui l’Attacco negli anni ha a lungo scritto. I fatti sono noti: l’operazione, partita nel 2020 e predisposta dall’allora direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vitangelo Dattoli, prevedeva l’investimento del privato da circa 21 milioni per allestire le sale operatorie dell’ultimo piano del Deu e la centrale di sterilizzazione, in cambio della commessa sui servizi e gestione per 10 anni e 8 mesi al costo di circa 160 milioni di euro, Iva esclusa, con un canone annuale approssimativamente di 15 milioni. Dattoli ha, in ogni occasione, rivendicato la bontà della sua scelta: senza i soldi del privato non si sarebbe potuto completare il Deu (nella sua parte più cruciale e caratterizzante, ndr) perché l’originario finanziamento pubblico di 65 milioni di euro era risultato insufficiente, ha spesso affermato.
Una versione dei fatti messa più volte in discussione su queste colonne e che non trova rispondenza in quello che oggi sta accadendo: la spesa per realizzare le sale operatorie è stata quantificata, dalla attuale direzione strategica, in circa 5 milioni di euro, soldi che ha già provveduto a stanziare la Regione, su richiesta del successore di Dattoli, Giuseppe Pasqualone da qualche giorno dimissionario. La centrale di sterilizzazione è stata considerata invece superflua perché l’ospedale avrebbe già la dotazione necessaria per fornire un tale servizio. Nel giro di qualche mese le sale operatorie saranno pronte e utilizzabili.
Althea era l’operatore che aveva proposto il partenariato pubblico privato e l’unica a partecipare alla gara che, prossima alla aggiudicazione è stata, nell’aprile del 2023, revocata in autotutela dal nuovo dg.
La motivazione posta a base della determinazione era il radicale mutamento della situazione di fatto, e in particolare delle premesse organizzative, economiche e finanziarie, consistito, da un lato, nel deterioramento del quadro economico-finanziario in cui versava l’Azienda e nell’inasprito contesto macroeconomico, contrassegnato da crescente pressione inflazionistica tale da impattare pesantemente sulla struttura dei costi, dall’altro nell’adesione a numerosi progetti Pnrr per “l’aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie” fra le quali anche apparecchiature “previste nella proposta Althea”, nel superamento dello scenario del centro unico di sterilizzazione e nella progettazione di lavori di completamento del Deu. A dire il vero, Pasqualone manifestò immediatamente le sue perplessità circa la sostenibilità di quel Ppp come ebbe modo di affermare su queste colonne nella sua veste di commissario straordinario e dg poi.
La controversia finì al Tar Puglia ed invero il giudice, Orazio Ciliberti, si espresse in favore delle ragioni del Policlinico con una serie di riflessioni a margine: “Al fine di evitare la trasformazione dei pubblici servizi in occasioni di lucro garantito per il settore creditizio in danno dell’equilibrio delle pubbliche finanze (c.d. finanziarizzazione speculativa dei pubblici servizi), occorre assoggettare l’istituto del project financing ad una lettura evidentemente restrittiva, essendone palese la sua oggettiva e strutturale dannosità per il pubblico erario, ove indiscriminatamente e largamente applicato, in particolare in assenza dell’impiego di risorse proprie da parte del soggetto investitore e/o promotore. Alla luce del complesso delle ragioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti devono ritenersi infondati e inammissibili”, la conclusione del giudice.
Il 17 ottobre l’udienza in Consiglio di Stato, adito da Althea per impugnare la sentenza di primo grado. Il pronunciamento della suprema corte ha di fatto confermato la bontà dell’azione amministrativa del Policlinico.
Innanzitutto i giudici hanno censurato le obiezioni di carattere tecnico procedurale sollevate da Althea.
La stazione appaltante, è stato ribadito, gode di una “spiccata latitudine discrezionale” nel potere di revoca in autotutela dei propri atti “le cui sottese valutazioni di sostenibilità e convenienza si prestano ad un sindacato giurisdizionale estremamente limitato, come condivisibilmente osservato dal primo giudice”, soprattutto se persegue un interesse pubblico quale può essere il risparmio di denaro dei contribuenti.
Andando poi al nucleo portante della quaestio iuris sollevata dall’appellante “dalla disamina unitaria del corpo motivazionale della delibera di revoca e della relazione difensiva si evince che l’amministrazione ha illustrato compiutamente le ragioni della propria determinazione esponendo chiaramente che il suo presupposto legittimante risiede nel mutamento di fatto occorso alle premesse organizzative, economiche e finanziarie profili economico-finanziari enucleati dall’Azienda attengono al deterioramento del quadro di bilancio (comprovato dai prospetti sintetici che espongono le marginalità vieppiù negative dal 2020 al 2022 e il peggioramento di tutti gli indicatori economico-patrimoniali del bilancio aziendale) e del quadro macroeconomico (il balzo dei tassi di interesse reali e nominale, dovuti alla spirale inflazionistica e al rincaro delle materie prime e del costo dell’energia, specie nel 2022). La critica peritale sulla figuratività non coglie nel segno in quanto la complessiva marginalità negativa dei bilanci non presenta spazi utili neanche per sostenere il canone annuo di 8 milioni di euro (le spese fisse quantificate da Althea, ndr), e in ogni caso, il tema della riduzione della quota di riequilibrio, pur non potendo costituire un fattore determinante dell’azione amministrativa (essendo sempre preferibile aumentare il volume delle prestazioni verso il target auspicato), viene qui in rilievo perché l’aumento del volume erogato di prestazioni comporta invarianza dei flussi in entrata, ma determina un aumento del canone variabile previsto dallo schema di Pef con saldo inevitabilmente negativo”.
Nel complesso quindi, anche il Consiglio di Stato ha rinnovato il giudizio di non convenienza del Ppp “corroborato da numerosi elementi pregnanti che comprovano il non prevedibile mutamento delle condizioni di fatto che ha condotto alla determinazione di revoca. Va, peraltro, rimarcato che lo scenario alternativo in cui decide di muoversi l’Azienda è giocoforza ridimensionato e rinuncia a molti dei connotati di avanguardia del progettato partenariato pubblico-privato (specialmente con riguardo alla sanificazione centralizzata d’avanguardia e all’integrazione con sistemi di intelligenza artificiale) che si muoveva in un’ottica di global service sanitario di alto livello, ma anche particolarmente oneroso; ne consegue che non ha senso operare un benchmarking puntiglioso per il sol fatto che l’Azienda mira a realizzare il padiglione operatorio del 6° piano secondo un disegno di contenimento dei costi e razionalizzazione delle risorse che si smarca dal più ambizioso (e oneroso) progetto veicolato dal Ppp, dovendo parimenti ricondursi tale mutamento di rotta all’insindacabile apprezzamento discrezionale dell’Azienda”.
In altre parole, la governance dell’ospedale aveva ragione su tutta la linea. Ma prima ancora dell’arrivo dell’ultima direzione strategica al Policlinico su queste colonne ha trovato spazio tutta una serie di perplessità circa l’operazione (che hanno portato a ispezioni dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, a richieste di chiarimenti da parte dell’allora assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese al dg e anche ad una interrogazione parlamentare di Marcello Gemmato) che oggi si sono rivelate fondate.
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