Eolico, nuova mazzata dal TAR di Ciliberti al bilancio della Provincia. Rischiano di saltare 30 milioni

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Il rischio, per l’ente Provincia di Foggia, di un danno pari a 30 milioni di euro si fa sempre più concreto. Dopo la prima batosta, raccontata su queste colonne esattamente un mese fa, dalla terza sezione del TAR Puglia (collegio presieduto dall’ex sindaco di Foggia Orazio Ciliberti) è arrivata una nuova sconfitta per Palazzo Dogana.

Negli scorsi anni la Provincia aveva sempre vinto in giudizio contro le imprese dell’eolico, dopo la trasformazione della TOSAP in COSAP.

Poi è arrivata, il 17 febbraio scorso, la sentenza sfavorevole con cui il giudice amministrativo di primo grado ha accolto – sia pur con limitazioni – due ricorsi unificati presentati nel 2021: il primo da Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV), Daunia Wind srl, Margherita srl (impresa del noto big del settore Giacomo Mescia), Eolsiponto srl, Torretta Wind srl, Eolica Pietramontecorvino srl; il secondo da ANEV, Farpower srl, Grafica Veneta spa, Lamasecca srl, I.V.P.C. srl.

Il presidente Nicola Gatta e gli uffici sono convinti di riuscire a ribaltare tale decisione in appello davanti al Consiglio di Stato ma, nel frattempo, l’interpretazione seguita dal collegio per Mescia & Co. è stata alla base di un’altra sconfitta.

Al centro c’è, anche stavolta, il regolamento provinciale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, adottato dall’ente il 25 maggio 2021.

Si tratta della sentenza pubblicata il 18 marzo scorso in merito al ricorso del 2021 proposto da Eurowind Ascoli 1 srl, Eurowind Ordona srl e Eurowind Orta Nova srl contro la Provincia di Foggia, per l’annullamento della delibera consiliare del 25 maggio 2021 sul “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021” e, più specificatamente, l’allegato sulle tariffe ed elencazione dei coefficienti nella parte in cui, nel predeterminare la misura di tariffa base di occupazione permanente per mq., in relazione all’occupazione del sottosuolo, fissa un canone di 24,82 euro per le strade di categoria A e di 20,53 euro per le strade di categoria B. Era chiesto, ovviamente, anche di annullare ogni atto connesso.

Le società ricorrenti sono produttrici di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e in particolare da fonte eolica.

Ognuna delle imprese è titolare di un impianto eolico e delle concessioni rilasciate dalla Provincia di Foggia per l’occupazione del sottosuolo con le condutture e le altre infrastrutture di rete necessarie per collegare l’impianto eolico alla rete elettrica. In particolare le concessioni di cui sono titolari tali imprese hanno ad oggetto la posa in opera di cavidotti interrati funzionali allo sfruttamento dei parchi eolici di rispettiva pertinenza.

Davanti al TAR hanno lamentato che gli atti della Provincia hanno comportato un sensibile aumento delle tariffe per l’occupazione del sottosuolo. Il ricorso è stato accolto, sia pur in parte.

“L’innovatività della disciplina legislativa sul canone unico patrimoniale riede nella previsione di princìpi prima non rinvenibili nella legislazione statale, e specificamente dei principi di armonizzazione e omogeneizzazione delle tariffe sull’intero territorio, a cui gli enti locali sono, in linea generale, tenuti ad attenersi”, ha sentenziato il giudice amministrativo.

“La Provincia di Foggia, invero, ha ignorato tali elementi di novità, semplicemente riproponendo gli stessi schemi seguiti nella predisposizione del Regolamento COSAP. Nel ragionamento della Provincia, il CUP altro non sarebbe che la nuova denominazione della COSAP; infatti, essa dichiara che “il canone, come si può vedere, non ha subito alcun incremento, ma è perfettamente identico al canone COSAP”. Così, evidentemente, non è. Diversamente dalla previgente normativa COSAP, il legislatore ha prefissato, proprio per l’occupazione di suolo pubblico, la cosiddetta tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817 che, per le aree provinciali, viene prestabilita in 30 euro al mq. Inoltre, viene prescritto che “Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto”, sicché per le strade provinciali essa risulterebbe pari a 7,50 euro al mq. Il nuovo canone per l’occupazione del sottosuolo, nella specie, non risulta quantificato dalla resistente Provincia nella misura di un quarto della tariffa standard”, continua il TAR nella sentenza.

“In pratica, sia per le strade di categoria A che per le strade di categoria B, il previgente canone COSAP resta invariato, così chiaramente eludendo i principi di armonizzazione e omogeneizzazione delle tariffe perseguiti dal nuovo CUP. In sostanza, si è attuato con una forzatura un sistema finalizzato a riconfermare integralmente il previgente canone COSAP. La Provincia di Foggia ha fissato il canone unico patrimoniale senza garantire che per l’occupazione del sottosuolo sia previsto un corrispettivo pari a un quarto della tariffa standard”.

A meno che la Provincia non riesca a farsi dare ragione dal Consiglio di Stato, la posizione assunta dal TAR rischia di costarle i 30 milioni di euro che erano previsti per quest’anno come introiti dalle imprese dell’eolico.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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