La Commissione straordinaria del Comune di Foggia, composta dalla dott.ssa M. Magno, la dott.ssa R. Grandolfo e
il dott. S. Giangrande ha stabilito il divieto di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.
Divieto che vige anche per non utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS; oltre che divieto di utilizzare giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010, fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti e per i fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione, presentano " un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d'affezione in genere ";
Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti, con l'immediata rimozione di manufatti eventualmente predisposti per la vendita.
La Commissione raccomanda caldamente:
a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE ";
b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
c) agli esercenti la patria potestà, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
d) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
e) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.
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