Fine dell’incubo per Puglisi, assolta in sede penale e dalla Corte dei conti: l’errore di Unifg (e Romei)

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Dopo tre anni e mezzo si è concluso un incubo per la professoressa Maria Grazia Puglisi, foggiana nata in Canada, collaboratrice ed esperta linguistica presso l’Università di Foggia a tempo determinato dal 2009 al 2018 e a tempo indeterminato dal 2018 al 2021, quando fu licenziata. Le accuse che le erano state rivolte sono cadute sia in sede penale che davanti al giudice contabile. Entrambi i giudizi sono terminati, infatti, con sentenze di assoluzione per Puglisi, assistita dagli avvocati Vincenzo De Michele, Gabriella Guida e Guido de Rossi. Anni fa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia giunse una segnalazione di danno erariale, riferita a Puglisi, secondo la quale la signora “in costanza di rapporto di servizio con l’Università di Foggia ha svolto numerosi incarichi annuali di insegnamento e, dal 14 settembre 2015, attività di insegnamento di ruolo presso diversi istituti scolastici statali” e “al momento della stipulazione con l’Università di Foggia dei vari contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, ha dichiarato di non prestare servizio presso altre pubbliche amministrazioni”. L’Ateneo del rettore Pierpaolo Limone, tramite l’allora direttrice generale Teresa Romei, avviò un procedimento disciplinare nei confronti di Puglisi da parte dell’Università di Foggia, all’esito del quale Unifg irrogò la sanzione del licenziamento, per giusta causa, senza preavviso, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, per la reiterata violazione del divieto di cumulo di impieghi pubblici, per la reiterata falsa attestazione di non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche e per la reiterata violazione dell’obbligo di non svolgere altri incarichi di insegnamento. In seguito, nel 2022, anche l’Ufficio scolastico provinciale di Foggia (che era guidato da Marida Episcopo) decise per Puglisi, che si era dimessa ad ottobre 2021, il licenziamento, per giusta causa, senza preavviso per cumulo di impieghi, non consentito neanche in caso di regime a tempo parziale, in quanto Puglisi era titolare di una doppia posizione lavorativa, presso due diversi datori di lavoro pubblici, appartenenti a due distinti comparti contrattuali, in totale assenza di comunicazioni a ciascuna amministrazione interessata. Ci fu anche un terzo procedimento disciplinare, al termine del quale l’Ufficio scolastico provinciale irrogò una ulteriore sanzione disciplinare di licenziamento, per giusta causa, per assenza ingiustificata.

Puglisi ha percepito dall’Università di Foggia, a partire dall’anno 2009, per le supplenze e per il servizio di ruolo, complessivamente, 233.576,47 euro, mentre il Ministero dell’Istruzione le ha corrisposto, per gli anni dal 2009 al 2021, quindi nel periodo in cui ha prestato servizio anche presso l’Università di Foggia, complessivamente, 95.457,14 euro.

Nel 2023 il Tribunale di Foggia respinse la domanda di Puglisi per l’annullamento del licenziamento, sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari e impugnata in Cassazione, ma ora per la donna sono intervenute le due importanti pronunce. La Corte dei conti ha ritenuto “infondata la richiesta di condanna avanzata dalla Procura”, che in udienza ha precisato che il danno erariale contestato alla signora Puglisi si basa non tanto sul divieto di cumulo di impieghi che risulta superato dalla giurisprudenza in materia del giudice ordinario e della Cassazione, ma sulle false dichiarazioni nonché sulle previsioni del CCNL università e il contratto integrativo dell’Università di Foggia”.

La Procura aveva chiesto alla signora Puglisi un danno erariale quantificato in complessivi 63.441,22 euro, di cui 53.942,92 euro illecitamente percepiti dall’Università di Foggia da versare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di cui era diventata dipendente di ruolo e altri 9.498,30 euro illecitamente percepiti dall’Amministrazione scolastica da versare all’Università di Foggia di cui era diventata dipendente a tempo indeterminato.  Ma il collegio giudicante ha assolto la signora, sottolineando “la considerazione, in qualche misura condivisa anche dal pm, che il pubblico impiegato che gode di un trattamento esiguo, come nel caso di specie dove la somma dei due trattamenti di cui godeva la signora Puglisi non superava 1.000 euro netti al mese, possa legittimamente aspirare ad un trattamento retributivo equo e dignitoso, come prevede l’articolo 36 della Costituzione”. Inoltre ha ritenuto che Puglisi non sia incorsa in illecito che giustifichi un risarcimento del danno.

“E’ vero che tale norma prevede la necessità di una previa motivata autorizzazione da parte dell’ente pubblico di appartenenza affinchè il dipendente a tempo parziale possa esercitare altre prestazioni di lavoro e che tale autorizzazione non c’è nel caso di specie. Deve tuttavia considerarsi che nella fattispecie l’Università di Foggia non ha contestato il cumulo e che comunque tale attività era autorizzabile in concreto non essendovi ostacoli come il conflitto di interessi”, si legge nella sentenza.

“E’ vero inoltre che nell’atto di stabilizzazione della signora Puglisi è espressamente richiamata la norma che garantisce l’assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato presso la medesima amministrazione o differente amministrazione se reclutato con procedure concorsuali o che abbia maturato, alla data del 31.12.2017, almeno tre anni di servizio, tuttavia l’Università non ha fatto atti di autotutela nei confronti della stabilizzazione operata e va considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha interpretato in modo estensivo le condizioni per cui si poteva accedere alla stessa stabilizzazione, non legandola soltanto allo stato di precarietà del lavoratore”. Unifg e Ministero dovranno pagare agli avvocati di Puglisi le spese per 3.789 euro.

Lunedì scorso, invece, è arrivata l’assoluzione in sede penale, perché il fatto non sussiste per il reato di truffa e perché il fatto non costituisce reato per il reato di falso. La testimonianza resa in aula dall’ex dg di Unifg Romei non è stata, dunque, considerata corrispondente a verità, in quanto è stato evidenziato che, per il fatto che “l’Università è ignorante nelle regole di incompatibilità in materia di pubblico impiego” (così nella sentenza della Corte dei conti), il modulo predisposto dalla Romei era sbagliato e non prevedeva l’ipotesi di compatibilità tra due rapporti di lavoro alle dipendenze di due pubbliche amministrazioni, di cui uno dei due (quello con la scuola pubblica) di orario non superiore al 50% del tempo pieno previsto dal contratto.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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