Il “proprietario incolpevole” di un fondo agricolo non può essere destinatario di un ordine di rimozione e bonifica in assenza della prova di un concreto coinvolgimento soggettivo nella violazione, accertato all’esito di un’istruttoria puntuale e nel rispetto del contraddittorio. E’ quanto sancito sia dalla legge che da una consolidata giurisprudenza ed è il motivo per cui il TAR Puglia ha condannato il Comune di Foggia. Il giudice amministrativo, con sentenza pubblicata nei giorni scorsi, ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini foggiani contro il Comune per l'annullamento dell'ordinanza della vicesindaca Lucia Aprile, assessora all’ambiente, del 13 novembre 2025. La questione è stata discussa lo scorso 27 gennaio. Il 29 giugno 2023, il Comune di Foggia adottò un’ordinanza sindacale con la quale intimò - a quattro proprietari e quattro usufruttuari di alcuni terreni in agro di Foggia - di provvedere alla bonifica delle aree di loro proprietà/usufrutto, interessate da sversamenti abusivi di rifiuti ad opera di ignoti. Come emerge dalla relazione della Polizia locale del 7 luglio 2022, i proprietari si erano attivati sin dal 2020, denunciando alle autorità competenti gli sversamenti abusivi di rifiuti nei terreni di loro proprietà e adottando misure per impedirne l’accesso, tra cui l’installazione di una sbarra metallica e di pesanti blocchi di cemento, successivamente rimossi da terzi, nonché l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Contro quella prima ordinanza, costoro proposero ricorso al TAR che lo accolse annullando il provvedimento impugnato. Il collegio rilevò che l’amministrazione comunale aveva fatto discendere l’obbligo di bonifica in capo ai ricorrenti dalla mera titolarità di diritti reali o di godimento, senza accertare, all’esito di un’istruttoria adeguata e con motivazione puntuale, la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, in violazione della normativa di riferimento. In seguito, in virtù della relazione della Polizia locale del 3 maggio 2025 e della relazione istruttoria del 15 ottobre 2025 del dirigente dell’Area 7 – Ambiente Saverio Pio Longo, l’amministrazione Episcopo comunicò l’avvio di un nuovo procedimento finalizzato all’adozione di un’ordinanza, rilevando la libera accessibilità dell’area nonché l’assenza di titoli abilitativi per la realizzazione di un rilevato mediante rifiuti, qualificato come opera edilizia abusiva.
Il 13 novembre scorso la vicesindaca Aprile firmò l’ordinanza con la quale ordinò ai ricorrenti, in qualità di proprietari e usufruttuari del compendio immobiliare sito in via Ascoli S.P. 105, di procedere al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di notifica del provvedimento, mediante impresa specializzata iscritta all’albo dei gestori ambientali.
“Decorsi i termini concessi, ed accertata, da parte del competente Comando di Polizia locale, l’inottemperanza alla presente ordinanza, l’amministrazione comunale procederà in danno, con rivalsa in capo ai destinatari di tale provvedimento. Si precisa che l’attività di bonifica, per l’area sottoposta a sequestro penale dalla Polizia locale del Comune di Foggia, deve essere espletata previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria”, scrisse il dirigente Longo nell’ordinanza adottata da Aprile. Il 9 gennaio scorso tale atto fu impugnato. “Il ricorso è fondato e va accolto”, ha stabilito da ultimo il TAR Puglia, ricordando che il Testo Unico dell’Ambiente vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, individuando i soggetti obbligati alla rimozione, allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi, a tutela dell’ambiente e della salute collettiva.
“Dalla disposizione emerge con chiarezza che gli obblighi di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi gravano sui proprietari e sui titolari di diritti reali o personali di godimento solo qualora l’abbandono dei rifiuti sia a loro imputabile a titolo di dolo o di colpa, sulla base di accertamenti effettuati dalle autorità preposte al controllo, nel rispetto del contraddittorio. La disposizione, dunque, esclude ogni forma di responsabilità oggettiva”, si legge nella sentenza. “Nel caso di specie, non sembrano sussistere le condizioni appena indicate. La relazione istruttoria dell’amministrazione comunale non contiene un accertamento concreto della responsabilità dei ricorrenti a titolo di dolo o colpa. Dagli atti di causa, al contrario, emerge che i ricorrenti hanno più volte segnalato gli sversamenti abusivi alle autorità competenti e adottato anche misure volte a impedire l’accesso ai terreni, tra cui l’installazione di sbarre metalliche, blocchi di cemento e sistemi di videosorveglianza. Questi aspetti allontanano i ricorrenti da eventuali profili di responsabilità soggettiva e, nell’ambito di una vicenda che ormai risale nel tempo, attestano l’assunzione, da parte dei proprietari, di una condotta diligente e proattiva, avendo fatto tutto quanto era possibile pretendere per prevenire gli illeciti e fornire all’amministrazione elementi utili all’individuazione dei reali responsabili”.
Dunque “il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato”. L’amministrazione comunale è stata condannata al pagamento di 2mila euro quali spese di lite. Un fenomeno, quello degli sversamenti di rifiuti nei campi, di cui si è a lungo occupato negli ultimi anni Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo di Cia Puglia.
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