Partiamo da un assunto: quel -2 resta comunque una macchia. Della quale il Foggia avrebbe dovuto fare assolutamente a meno. Ma tant’è...
Alla udienza del 28 dicembre scorso il ricorso presentato dal club rossonero è stato parzialmente accolto con la riduzione della penalizzazione da quattro a due punti, e l’inibizione del presidente Canonico e del suo vice Pintus dimezzata. Mercoledì scorso la Corte Federale d’Appello ha reso noto le motivazioni del dispositivo, che sembrano lasciare poco spazio ad un ulteriori appigli.
La sanzione è stata attenuata sia rispetto alla ritardata consegna della documentazione afferente al passaggio delle quote da Pintus a Canonico, che in merito al deposito di un’autocertificazione in luogo del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del numero uno del club rossonero. Si tratta di un successo per l’avvocato Eduardo Chiacchio, che ha difeso il club rossonero e che si è battuto per la riforma della sentenza impugnata, l’affermazione di assenza di responsabilità degli assistiti e il proscioglimento della società. E, in subordine, per il ridimensionamento delle sanzioni inflitte.
Nel procedimento, come si ricorderà, era stato originariamente contestato da parte della Procura Federale che, con riferimento alla cessione delle quote sociali della Corporate Investments Group, controllante la società Calcio Foggia 1920 in favore di Canonico, socio unico della società CN Sport, non sarebbe stata prodotta dalle parti interessate agli organi federali, nel termine perentorio di 15 giorni dalla acquisizione, la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle Noif, ed inoltre il mancato deposito con riferimento a Canonico del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle Noif.
Riguardo alla prima questione, va rilevato che l’art. 20-bis, comma 4, delle Noif prevede che “la documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. […]. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”. L’art. 20-bis delle Noif e l’art. 32, comma 5- bis, del Codice di Giustizia Sportiva sono state recentemente introdotte al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche.
In merito all’interpretazione di tale disposizione i reclamanti hanno dedotto che il termine di 15 giorni decorre dal termine ultimo di registrazione dell’atto, attesa la rilevanza dell’efficacia costitutiva con il deposito presso il Registro delle imprese dell'atto di trasferimento di una quota sociale. Il Collegio non ha condiviso tale impostazione, ed ha precisato che il termine di 15 giorni decorre dal momento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie, ossia dalla data dell’atto consensuale di cessione. Poiché, pertanto, la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il giorno per il computo del termine previsto, e quindi non è stato rispettato.
Riguardo poi alla tardiva produzione documentale, oltre il termine indicato nell’art. 20 bis delle Noif, e precisamente depositata in data 8 luglio 2021, si conviene con il Tribunale Federale sulla considerazione secondo cui, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società Calcio Foggia 1920 srl, deve intendersi come “propria”, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva. In merito al profilo sanzionatorio, il Collegio, in via generale, ha quindi condiviso l’impostazione del Tribunale Federale.
Riguardo alla attestazione dei requisiti di onorabilità di Canonico, invece, è stato dato atto che l’interessato ha comunque comprovato, con la trasmissione della documentazione in data 7 luglio 2021, la dichiarazione sostitutiva di certificazione del corrispondente contenuto del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti ed ha depositato in seguito visura storica dei due certificati, dimostrando così il possesso dei requisiti.
In definitiva, quindi, i reclami presentati rispettivamente dalla società Calcio Foggia 1920 srl, di Maria Assunta Elena Pintus e Nicola Canonico, sono stati parzialmente accolti con conseguente rideterminazione della sanzione da irrogare: e così alla società Calcio Foggia 1920 sono stati inflitti due punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva; a Nicola Canonico tre mesi di inibizione e a Maria Assunta Elena Pintus due mesi di inibizione.
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