“Il provvedimento del TAR, al pari di quello del Tribunale delle misure di prevenzione di Bari, certifica l’assoluta trasparenza e correttezza dell’operato della San Giovanni di Dio, evidentemente estranea a qualsiasi contesto illecito. Non possiamo che essere soddisfatti del risultato”. Così gli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Francesco Follieri, difensori della società cooperativa foggiana, commentano a l’Attacco l’importante sentenza con cui il giudice amministrativo di Bari ha annullato l’interdittiva antimafia adottata a dicembre 2024 dalla Prefettura daunia nei confronti dell’impresa, negli scorsi anni guidata dal sipontino Raffaele De Nittis, genero di Michele d’Alba, l’ex patron del colosso Tre Fiammelle, cooperativa interdetta a febbraio 2023. La cooperativa sociale sanitaria e di servizi integrati per azioni, società senza scopo di lucro e a carattere prettamente mutualistico, opera nel settore sanitario, sociosanitario e socioassistenziale in diverse regioni italiane (Puglia, Marche, Sardegna e Campania). Col conseguente provvedimento di straordinaria e temporanea gestione disposto dalla Prefettura furono nominati tre commissari per l’esecuzione dei contratti in corso con le pubbliche amministrazioni. Furono sospesi i poteri di disposizione e gestione del consiglio di amministrazione in carica e ai commissari prefettizi furono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società, limitatamente alla completa esecuzione dei contratti in corso con gli enti richiedenti la documentazione antimafia per l’impresa interdetta. A gennaio scorso il cda si dimise e fu nominato il nuovo consiglio per il triennio 2025/2027, individuando come presidente l’ex generale Antonio Barbato. Poi, dopo il ricorso al TAR, il giudice amministrativo il 13 marzo scorso accolse l’istanza cautelare e sospese l’efficacia degli atti impugnati, restituendo le piene funzioni al cda. Ma l’attesa era tutta per la decisione di merito, arrivata il 15 dicembre scorso. Ebbene, anche questa interdittiva adottata dall’allora prefetto Maurizio Valiante, al pari di quella nei confronti della Gianni Rotice srl, è stata annullata dal TAR insieme al provvedimento di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa.
Il ricorso è stato accolto per varie ragioni. In primis è stato riconosciuto il grave vulnus al contraddittorio procedimentale contestato dall’impresa: dopo l’audizione in data 11 settembre 2023, quindi una volta conclusa la fase di interlocuzione, l’attività istruttoria proseguì per oltre un anno, fino quando, il 4 dicembre 2024, fu adottata la misura interdittiva.
“Va ribadito che una generalizzata e inderogabile estensione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (o, comunque, di completa ostensione degli atti istruttori) potrebbe, in concreto, comportare il rischio di compromettere l’attività di contrasto al fenomeno mafioso, attività presidiata dall’esigenza di rapidità dell’azione amministrativa”, dice il TAR nella sentenza. Ma questo caso è con tutta evidenza diverso.
La Prefettura, “all’esito di tale fase di contraddittorio procedimentale, non soltanto non ha adottato alcun provvedimento interdittivo ma ha inteso proseguire l’attività di indagine, verifica e accertamento, pervenendo all’emissione della misura gravata a distanza di oltre un anno dall’audizione citata nonché dall’ultima memoria integrativa prodotta dalla ricorrente e acquisita agli atti in data 21 ottobre 2023”. Dunque “incorre indubbiamente in un’erronea applicazione del principio del contraddittorio e delle norme di legge”.
Per il TAR “risulta arduo sostenere – in sostanziale contrasto con la (indiscussa) funzione di tutela anticipata e preventiva assolta dai provvedimenti del tipo di quello per cui è causa – che l’Autorità di pubblica sicurezza non debba “chiudere” il procedimento nell’immediatezza degli accertamenti espletati, tanto più se si considera che lo stesso articolo 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 fissa in trenta giorni (o quarantacinque in caso di verifiche di particolare complessità) il termine per il rilascio dell’informazione antimafia interdittiva”.
Ciò vuole dire che “il primo motivo di ricorso va accolto perché l’azione della Prefettura si è svolta in violazione (sostanziale) del principio del contraddittorio procedimentale”. Da qui “l’illegittimità dell’azione prefettizia, appena affermata sotto il profilo procedurale (e formale), ma con le evidenti ricadute di ordine sostanziale”.
“L’elemento portante dell’interdittiva è stato rinvenuto nella riconducibilità della ricorrente al gruppo d’Alba”, ricorda il TAR. Ma la Prefettura ha omesso di considerare che tra il 2020 e il 2021 vi fu una cesura netta tra la San Giovanni di Dio e il gruppo d’Alba. “Rispetto a tale dato fattuale – oggettivamente significativo – il corredo motivazionale a sostegno della misura interdittiva risulta effettivamente deficitario”, sottolinea il giudice amministrativo.
Lacune istruttorie serie che “rendono del tutto superflua ogni considerazione sul contesto ambientale-criminale di riferimento in cui sarebbe stata inserita, in ipotesi, la San Giovanni di Dio”.
“Basti evidenziare, sul punto, che quand’anche vi fosse stato un condizionamento esso sarebbe comunque da collocare temporalmente a diversi anni di distanza dall’adozione della misura interdittiva, con tutte le ovvie conseguenze in termini di (assenza di) attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione”, rileva il TAR.
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