E’ andata male anche davanti al TAR per i Silvestri, la famiglia di Mattinata che fino agli scorsi anni monopolizzava l’area portuale. A maggio 2019 furono i destinatari dell’ultima interdittiva antimafia, la numero 30, adottata dall’allora prefetto di Foggia Massimo Mariani. Un atto assunto dal titolare dell’Ufficio territoriale del Governo un anno dopo lo scioglimento del consiglio comunale mattinatese per infiltrazioni mafiose. Diversi componenti della famiglia sono noti per precedenti penali e misure di polizia. L’interdittiva colpì Leonardo Silvestri e causò la revoca delle autorizzazioni comunali all’occupazione di 30 mq di suolo pubblico annuale in località Agnuli-Faro ed alla posa in opera di una roulotte su ruote gommate, come pure all’installazione di una zona d’ombra con struttura adiacente alla roulotte.
L’interdittiva prefettizia fece seguito al sequestro realizzato a dicembre 2018 nei confronti dei Silvestri, soggetti sospettati di appartenenza o comunque di contiguità ad associazioni mafiose. Il sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta di quella Procura della Repubblica, portò ai sigilli per il ristorante Le Verande, in località Agnuli, nella zona portuale, dopo i gravi abusi commessi dagli interessati, già concessionari di un'autorizzazione del Comune su parte del suolo interessato, dove avevano realizzato l'esercizio di ristorazione, eseguendo, in parte in difformità alle concessioni ottenute in parte in loro totale assenza.
Tutto fu realizzato, spiegarono gli inquirenti, in assoluto spregio dei vincoli paesaggistici dell'area del Parco Nazionale del Gargano, occupando peraltro un'area demaniale marittima estesa per circa 200 mq. in assenza di qualsiasi concessione e impedendone così l'uso pubblico. Dei Silvestri e del loro “controllo” sull’area portuale l’Attacco ha scritto molteplici volte. Lo Stato ha dimostrato di fare sul serio smantellandone, pezzo dopo pezzo, l’impero a Mattinata, dal lido Baywatch all’occupazione abusiva del faro.
Lo scorso 7 aprile è stata pubblicata la sentenza del TAR Puglia sul ricorso presentato nel 2019 contro Ministero dell'Interno - Prefettura di Foggia e Comune di Mattinata, non costituito in giudizio, per l'annullamento dell'informazione antimafia interdittiva e delle revoche delle autorizzazioni demaniali. La causa è stata discussa lo scorso 21 febbraio. L’interdittiva antimafia riguardava un’attività di chiosco-bar, poi sviluppatasi come ristorante o attività similare, intrapresa su area demaniale in concessione.
In giudizio la Prefettura di Foggia ha sottolineato che “non risultano elementi sopravvenuti che depongano per il venir meno delle circostanze su cui si fonda l’interdittiva” e inoltre ha precisato che Silvestri “non ha mai chiesto, dal 2019, epoca dell’interdittiva, alcun aggiornamento della stessa”.
La difesa del mattinatese ha contestato la legittimità della misura interdittiva, che lederebbe i diritti ed interessi del ricorrente, l’applicazione in supposta carenza dei presupposti non essendo il soggetto passivo qualificabile come “mafioso”, infine presunte carenze dell’iter procedimentale. Lagnanze che sono state ritenute infondate dal giudice amministrativo di primo grado, il quale ha rigettato il ricorso compensando le spese.
Nella sentenza si sottolinea che la revoca delle due concessioni si è fondata su due presupposti: da un lato le opere abusive sanzionate con ordinanza di demolizione, sottoposte a sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria; dall’altro la motivazione correlata più direttamente al sopraggiungere della interdittiva prefettizia. Si ricorda che il procedimento penale attivato nel 2018 dalla Procura di Foggia fu causato dal fatto che Silvestri aveva realizzato un ristorante-pizzeria in parte in difformità e in parte in assenza delle necessarie autorizzazioni, sviluppando una originaria guardiania adiacente ad un chiosco-bar posizionato in area demaniale. Dunque, secondo il TAR, “per tale parte il provvedimento di revoca del Comune trova autonomo e valido supporto motivazionale, in quanto il concessionario ha violato modalità e limiti delle rilasciate concessioni”.
Mentre rispetto all’interdittiva si sottolinea che l’atto del prefetto Mariani fu adottato sulla base di un preciso quadro consegnatogli dagli inquirenti: Silvestri nel 1991 fu condannato, con patteggiamento, per reati di resistenza a pubblico ufficiale continuato e in concorso, lesione personale e porto abusivo di armi. Sempre nel 1991 fu oggetto della misura di prevenzione di polizia del cosiddetto avviso orale (ex diffida di polizia). Inoltre, risultano censiti circa 30 deferimenti all’Autorità giudiziaria da parte delle forze di polizia per vari reati (furto, minacce, rissa, lesioni, ingiuria, danneggiamento, tentato omicidio, etc.). si diede inoltre conto della sussistenza di alcuni precedenti di polizia e di vincoli (diretti oppure per tramite della defunta coniuge) di parentela o di affinità con soggetti ritenuti esponenti mafiosi pregiudicati. Un figlio di Silvestri fu ucciso in un agguato mafioso, nel quale anche il ricorrente restò coinvolto e ferito. Anche l’altro figlio risulta interessato da procedimenti penali e controllato dalla pubblica sicurezza in compagnia di soggetti controindicati.
Come anche in Capitanata si è ben compreso da diversi anni, coincisi col boom delle interdittive, l’istituto si basa sulla “peculiarità della funzione di prevenzione dai pericoli dell’infiltrazione mafiosa”. La stessa Corte costituzionale, nel 2020, ha affermato “come la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa sia rimessa all’ampio apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, chiamata a bilanciare prudentemente gli interessi in gioco, ovverosia la libertà d’iniziativa economica (peraltro concernente solo il versante dei rapporti con la pubblica amministrazione) da un lato, e la tutela dell’ordine pubblico economico, dall’altro”. “Questi due interessi devono trovare armonica composizione nell’emanazione di un provvedimento sempre dotato di “motivazione accurata”.
In conclusione, il TAR sancisce: “Il provvedimento di revoca delle due concessioni trova autonomo sostegno motivazionale, per via delle violazioni dei titoli di concessione e delle violazioni edilizie allora riscontrate. Ed è, per quanto detto, legittimo. In secundis, il provvedimento interdittivo antimafia in se stesso è suffragato da idoneo supporto motivazionale. Difatti, il ricorrente è annoverato in precedenti penali e in numerosi atti di deferimento di polizia ed è inserito in contesto ambientale, sociale e familiare, tale da evidenziarne un giudizio sfavorevole, ai fini di prevenzione, né lo stesso ha inteso accedere a misure di mitigazione quale, ad esempio, il controllo giudiziario. Né ha chiesto l’aggiornamento, semmai con la possibilità di accedere, con più facilità, a contraddittorio con l’amministrazione”.
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