Sulla presunta incompatibilità di Marida Episcopo con la carica di Sindaca (e sull’eventuale decadenza di quest’ultima) c’è il ricorso al Tribunale di Foggia - che finirà anche sul tavolo del prefetto Valiante - del consigliere d’opposizione Giuseppe Mainiero per mezzo del legale Gianfranco Corsini. Sabato l’Attacco aveva sollevato il caso con l’analisi dell’avvocato Vincenzo De Michele (esperto di Diritto del lavoro, amministrativo ed europeo), il quale, proprio come Mainiero, aveva sostenuto, che, per un combinato disposto di normative in materia, Episcopo, entro 10 giorni dalla sua proclamazione a prima cittadina di Foggia (occorsa il 27 ottobre scorso), avrebbe dovuto dimettersi da provveditora agli studi per rimuovere le cause di incompatibilità con la carica di Sindaca. E, non avendolo fatto, sarebbe già decaduta.
Il ricorso di Mainiero, ora, spiega come Episcopo sia stata assunta sin dal 2007 nel ruolo a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici del Mim (Ministero dell’Istruzione e del Merito) e come, con decreto Mim, a Episcopo, in costanza di rapporto a tempo indeterminato da dirigente scolastico, sia stato conferito l’incarico dirigenziale non generale a tempo determinato di direzione dell’Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, previo collocamento fuori ruolo, con decorrenza dal 15 novembre ‘22 e con durata triennale fino al 14 novembre ‘25. Così, come da decreto direttoriale del 7 novembre del Mim, con nota del 31 ottobre, la Sindaca, a seguito della sua elezione, ha chiesto di essere collocata in aspettativa senz’assegni, secondo quanto previsto dall’art. 81 del d.lgs. 267/2000 (Tuel), a decorrere dal 6 novembre ‘23 e fino al 14 novembre ‘25, data di scadenza dell’incarico conferitole. Nello stesso decreto direttoriale è dato atto che il 31 ottobre il direttore generale dell’Usr Puglia ha espresso parere favorevole alla concessione dell’aspettativa richiesta.
Ma, come detto, secondo Mainiero la neo Sindaca è decaduta dall’incarico non avendo rimosso, entro 10 giorni dalla sua proclamazione, la causa d’incompatibilità - prevista dall’art.12 d.lgs. n.39/2013 - con cessazione effettiva delle funzioni, ai sensi degli art. 68 e 60 Tuel in combinato disposto.
In particolare, l’art.12 comma 3 del d.lgs. n.39/2013 prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.
L’art. 68 Tuel al comma 2 prevede d’altro canto che le cause di incompatibilità alla carica di Sindaco, sia che esistano al momento dell’elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla predetta carica ove non rimossa con la cessazione dalle funzioni, che, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo, deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.
E se, ricorda il ricorso di Mainiero, l’art. 60 Tuel dispone che “le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; il comma 8 dello stesso articolo, però, recita: “Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato”.
Così, per quanto scrivono Mainiero e il suo legale: “Episcopo, avendo in corso un contratto di ruolo come dirigente scolastico alle dipendenze del Mim, aveva la facoltà di chiedere solo l’aspettativa non retribuita dal rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato con l’amministrazione scolastica, previe contestuali dimissioni dall’incarico dirigenziale a tempo determinato, sempre entro 10 giorni dall’avverarsi della situazione d’incompatibilità con la carica di Sindaco, cioè entro il 6 novembre ‘23, al fine di rimuovere la predetta causa di incompatibilità, e ciò non è avvenuto. Pare evidente – continua il ricorso – che Episcopo abbia optato per assoggettare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi che il Comune di Foggia sta già versando all’Inps per conto del datore di lavoro Mim, ai sensi dell’art.86 comma 1 d.lgs. n.267/200, nella misura della retribuzione più alta dell’incarico dirigenziale triennale oggetto di aspettativa non retribuita e non in quella inferiore, ma corretta sul piano normativo, quale dirigente scolastico a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero Istruzione e Merito. Peraltro – si prosegue -, del tutto impropriamente l’amministrazione centrale del Mim ha collocato ‘fuori ruolo’ Episcopo dal contratto a tempo indeterminato come dirigente scolastico, mentre l’attuale Sindaca di Foggia appartiene ancora al ruolo dei dirigenti scolastici del Mim”.
Per l’avvocato Corsini: “Nessun rilievo sanante del permanere di una situazione di incompatibilità, peraltro con inammissibile efficacia retroattiva al 6.11.2023, può avere il decreto del 7 novembre ‘23 del Mim, che giammai avrebbe potuto disporre legittimamente il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, di Episcopo rispetto all’incarico dirigenziale non generale a tempo determinato di direzione dell’Ufficio V - Ust Puglia, per attendere alla funzione elettiva di Sindaco, con decorrenza dal 6 novembre ‘23 e fino al 14 novembre ‘25, data di scadenza del predetto incarico, con ciò violando palesemente l’art.60 comma 8 del d.lgs. n.267/2000”. Stando al ricorso (su cui Mainiero terrà una conferenza stampa questa mattina), “il decreto Mim del 7 novembre avrebbe dovuto disporre il collocamento in aspettativa senz’assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, di Episcopo rispetto al contratto di ruolo a tempo indeterminato come dirigente scolastico per tutta la durata del mandato di Sindaco e non fino al 14 novembre ’25, data di scadenza dell’incarico dirigenziale triennale, rispetto al quale contratto di ruolo soltanto le tempestive dimissioni avrebbero consentito la rimozione della causa di incompatibilità”.
Nel weekend, a polverone già sollevato, la Sindaca aveva risposto alle accuse pubblicando su fb gli atti che, a suo parere, testimonierebbero la sua perfetta compatibilità con la carica di Sindaca. “Proprio quegli atti – ha dichiarato ieri a l’Attacco Mainiero – dimostrano l’incompatibilità di Episcopo. Un autogol che mi ha definitivamente convinto ad effettuare il ricorso”.
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