Incompatibilità e decadenza, ecco l’ipotesi per la Sindaca di Foggia: “Doveva dimettersi da provveditora”

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Monta il caso di una possibile incompatibilità, per Marida Episcopo, tra la carica di Sindaca di Foggia e il ruolo di dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Puglia – Settore V. Ruolo da cui, come ha spiegato la Flp Scuola Foggia, Episcopo non si sarebbe dimessa (provocando pure una reggenza ad interim da Bari presso l’Ufficio scolastico territoriale di Capitanata). Il che, tecnicamente, potrebbe significare la decadenza (che a questo punto dovrebbe essere già avvenuta) dalla carica di prima cittadina. A parte le critiche - condivise nelle scorse ore anche dal consigliere comunale Angiola - circa il vulnus che la scelta di Episcopo di non dimettersi da provveditrice agli studi provoca ora nell’Ust Foggia, c’è al contempo l’analisi tecnica, a l’Attacco, dell’avvocato Vincenzo De Michele (specializzato in Diritto del lavoro, ma anche amministrativo, ed  esperto di Diritto europeo) rispetto alle condizioni per cui l’ipotesi di decadenza della neo Sindaca da tale carica possa essere quanto meno paventabile.

“Se la prof. Episcopo non ha cessato effettivamente dalle funzioni di dirigente Usr - Settore V Puglia entro 10 giorni dal suo insediamento in Comune (occorso il 27 ottobre scorso, ndr), attraverso dimissioni accettate dal Ministero Istruzione e Merito, come Sindaco e’ decaduta ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 267/2000 (Tuel, ndr) – esordisce il legale -. Per un analisi più approfondita – prosegue - bisogna abbracciare il combinato normativo disposto dall’art. 68 del Tuel, che prevede la sanzione della decadenza dalla carica in caso di incompatibilità, con l’art. 12 comma 3 d.lgs. 39/2013 che invece integra le situazioni di incompatibilità e in cui si fa esplicito riferimento ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni che operano nell’alveo regionale in cui è allocato l’ente locale per il quale si è chiamati ad amministrare, ovvero, tra gli altri, il Comune, ipotesi specifica che riguarda Episcopo”.

In particolare, il comma 3 dell’art. 12 d.lgs. 39/2013, al punto b, recita: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione”. De Michele, allora, prosegue la sua dissertazione tecnica: “Per rimuovere le situazioni di incompatibilità si è rimandati all’art. 60 Tuel dall’art. 68 dello stesso Testo unico sugli enti locali, il quale prevede che ‘le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche’, e che ‘la cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità’”.

E dunque, rispetto all’art. 60 Tuel - stando al comma 3 (che dispone che “le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”) e al comma 5 (“la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall’effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione”) – l’avvocato può tirare le prime (ma non ultime) somme. “Se quindi Episcopo si fosse messa in aspettativa non retribuita per tempo, come io credo – analizza -, non vi sarebbe alcun problema di incompatibilità per quanto riguarda il suo contratto a tempo indeterminato come dirigente del Mim e non intercorrerebbe nella decadenza dalla carica di Sindaco”. Ma c’è un però.

Il comma 8 dell’art. 60 Tuel recita: “Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato”. Ecco l’analisi tecnica di De Michele rispetto a quest’ultima disposizione: “La Cassazione civile - Sezione I, con ordinanza n.408676 del 20 dicembre 2021, la disapplica perché dichiarata incompatibile con una precisa sentenza in materia, la ‘Vega Gonzales’, della Corte di Giustizia europea. C’è, poi, una sentenza della Corte costituzionale, la 109/2013, che, invece, ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 60 Tuel”. Il problema d’incompatibilità sussisterebbe.

“La prof. Episcopo – spiega l’avvocato – è lavoratrice a tempo indeterminato con profilo di dirigente di II livello presso il Mim, ma con incarico dirigenziale a tempo determinato presso l’Ust Puglia. Il problema è proprio quest’incarico per cui, seguendo la normativa appena citata, avrebbe dovuto comunque dare le dimissioni chiedendo al contempo l’aspettativa non retribuita per il contratto a tempo indeterminato da dirigente scolastica. Bisogna scindere le due cose – precisa il legale –. Se da un lato, infatti, resta il dubbio se possa effettivamente sanare la sua situazione la sentenza della Cassazione, posto che quest’ultima è intervenuta sentenziando in merito ad un vero e proprio contratto, inteso come rapporto di lavoro, a tempo determinato, ma qui, come detto, si tratta di incarico; d’altro canto, se si seguisse la sentenza della Corte costituzionale farebbe fede la circostanza che Episcopo, non avendo rassegnato le dimissioni da provveditrice, non può essere collocata in aspettativa non retribuita, e quindi decadrebbe da Sindaca. Il problema tecnico, dunque, c’è e ha una notevole rilevanza”.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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