Condannati dalla Corte dei conti a restituire una manciata di euro ciascuno: è quanto disposto dai giudici contabili della sezione giurisdizionale della Puglia in merito al caso degli assenteisti dipendenti del Comune di Carpino, una decina in tutto, nel 2018 finiti anche agli arresti domiciliari. Se da un lato il procedimento penale risulta essere ancora in corso, la Corte dei conti ha già quantificato il danno erariale per i responsabili, somme che vanno da un minimo di 2 euro e mezzo (per 16 minuti complessivi di assenza), passando per 5, 10, 30 euro fino ad un massimo di 310 euro (per circa 25 ore) da restituire al Comune di Carpino, sulla base dell’effettivo tempo non dedicato al lavoro negli orari d’ufficio accertato dai giudici.
Le valutazioni della Procura regionale si sono basate sulla documentazione relativa al procedimento penale in corso per i medesimi fatti, acquisita e messa agli atti. Ma è interessante rilevare come al riguardo, il Collegio abbia osservato che “gli elementi posti dall’organo requirente a fondamento della pretesa sono riconducibili agli esiti delle indagini espletate dai Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, che hanno portato all’adozione di ordinanza di custodia cautelare ed al rinvio a giudizio immediato dei convenuti dinanzi al Tribunale di Foggia. In particolare, nell’atto introduttivo la Procura regionale ha ritenuto sussistere la responsabilità dei convenuti facendo espresso richiamo all’ordinanza del Gip che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti dei convenuti”, si legge nella sentenza della Corte dei conti pubblicata in questi giorni.
Su questo però i giudici hanno messo in evidenza un elemento che ha a che fare con il singolo caso ma che rappresenta un punto di partenza per la valutazione di altri casi: “Pacifica è infatti, nel nostro ordinamento, la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello penale, così come anche a quello civile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016). Come più volte stigmatizzato dal Giudice della Giurisdizione, ‘in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale’ (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 1515/2016, n. 26582/2013). Ne consegue che, rispetto alla stessa figura soggettiva, ovvero agli stessi fatti posti in essere, una eventuale eterogeneità di valutazioni, nelle diverse sedi, può essere la naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest’ultima riconducibile al genus dei giudizi risarcitori”.
Ragione per cui “nessun valore probatorio può attribuirsi all’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Foggia che ha disposto la misura cautelare in danno dei convenuti, in quanto trattasi di provvedimento privo della valenza esterna propria delle sentenze passate in giudicato, essendo stato peraltro adottato in totale assenza di contraddittorio e sulla base della sussistenza dei soli gravi indizi di colpevolezza”.
L’unico documento che per i giudici contabili ha avuto valenza probatoria, per ciò che riguarda il danno erariale, è stata l’informativa di reato, e relativi allegati, elaborata dalla Compagnia dei Carabinieri di Vico del Gargano, contenente foto, video e altro materiale relativo agli interessati.
“La Corte dei conti, finalmente ha messo un punto fermo su ciò che riguarda l'efficacia dell'ordinanza cautelare, in altre parole un'efficacia inesistente ai fini di qualsiasi contestazione disciplinare, di ogni amministrazione pubblica o azienda privata, ogni datore di lavoro non deve far ricorso all'ordinanza cautelare”, il commento tecnico giuridico dell’avvocato Vincenzo De Michele, esperto di diritto del lavoro e diritto comunitario.
“Bisognerebbe seriamente interrogarsi sulla questione, alla luce di questo provvedimento – ha aggiunto -, nel quale si manifesta lo scarsissimo valore probatorio dell'ordinanza cautelare in altri giudizi all’infuori di quello penale suo proprio. Una questione che rileva anche rispetto alla tutela del principio della presunzione di innocenza. Per la quale io ritengo che l’ordinanza non dovrebbe essere un documento pubblico ma su questo ammetto che la discussione è aperta e attiene ad un profilo di valutazione giuridico interpretativo; ritengo tuttavia che l'ordinanza cautelare non possa essere pubblicata integralmente, non ha nessun senso in questo contesto normativo. Però, ammesso che abbia senso, ammesso che arrivi nelle mani delle persone interessate all’infuori degli indagati, come nel caso di Carpino al Comune, non basta comunque: vanno fatte altre indagini per verificare le condotte dei lavoratori”.
Tanto meno può essere posta a fondamento del licenziamento a carico dei lavoratori indagati. “Assolutamente no, è tamquam non esset, può essere una traccia di un percorso che la pubblica amministrazione può fare ma partendo da zero, utilizzando riscontri probatori, prove testimoniali, riscontri contabili, riscontri documentali, eccetera – ha sottolineato De Michele -. Questa sentenza ritengo rafforzi l’idea che occorre un interesse perché l’ordinanza cautelare venga resa pubblica e, anche in questo caso, le Procure dovrebbero incaricare le segreterie di porre sotto omissis le parti e gli elementi su come sia arrivata la decisione del Gip, che è una decisione presa su gravi indizi, non sulla colpevolezza e per questo a mio avviso la pubblicazione è incompatibile con la normativa sulla presunzione di innocenza. Vale nel pubblico ma anche nel privato, come insegnano i casi Stella Maris e Don Uva, dove sono scattati addirittura i licenziamenti, a Manfredonia non solo agli indagati ma anche per coloro i quali hanno collaborato. Nel caso del Comune di Carpino i dipendenti sono stati, giustamente, sospesi: questo è il percorso giusto, non il licenziamento. A meno che le misure cautelari si protraggano per tempi più lunghi e riguardino lavoratori con profili specializzati, in quel caso il datore di lavoro potrebbe anche licenziare il dipendente perché non in grado di sostenere i costi della sospensione, con l’espressa indicazione di reintegrarlo nel caso di sentenza di assoluzione. Oggi però aprire la discussione su queste tematiche appare quanto mai opportuno”, le conclusioni del legale.
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