Erroraccio Prefettura su Bagni Bonobo, tardivo appello (con 6 mesi di tempo). Interdittiva resta annullata

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E’ un errore macroscopico quello che ha impedito alla Prefettura di Foggia di tentare di ribaltare in appello la decisione del giudice amministrativo sulla riconfermata interdittiva antimafia contro la sipontina Biessemme srl. Un nome che dice poco ai non addetti ai lavori, mentre è ben più noto il ristorante e lido balneare gestito dall’impresa: i Bagni Bonobo di Siponto, a Manfredonia, cuore della movida del Golfo, capace di introitare decine di migliaia di euro a sera.

Com’è noto, da anni la Prefettura di Foggia ha rivolto la propria attenzione contro gli esercizi commerciali gestiti dalla famiglia Romito di Manfredonia, convinta – così come le forze di polizia – che sia ancora parte del clan del Golfo, rimodulatosi in Romito-Ricucci-Lombardi-La Torre. Sono state nel complesso tre le interdittive antimafia adottate verso i familiari del boss Mario Luciano, ucciso nella strage di mafia del 9 agosto 2017: quella relativa alle onoranze funebri della sorella Grazia; l’atto riguardante la Bar Centrale sas titolare del ristorante sulla scogliera Guarda che luna, gestito dal fratello Michele e demolito nei mesi scorsi; il provvedimento contro Biessemme e dunque Bagni Bonobo.

L’ultima notizia relativa al lido-ristorante colpito per la presenza, nell’impresa, di Francesco Romito – figlio di Michele e nipote di Mario Luciano – risaliva a un anno fa, quando la riconfermata interdittiva di aprile 2022 (4 anni e 3 prefetti dopo la prima) fu causa di un clamoroso sfogo della giudice Giulia Romanazzi (presidente di sezione misure di prevenzione Tribunale di Bari), che rispetto al controllo giudiziario su Biessemme è stata giudice delegato al procedimento e che stava per decidere sulla fine della misura quando l’allora prefetto Carmine Esposito tirò fuori il nuovo cartellino rosso contro l’impresa. Ma per la Prefettura quella vicenda ebbe un epilogo amaro, perché a luglio 2022 il TAR Puglia annullò l’interdittiva riguardante Bagni Bonobo, con grande soddisfazione di Checco Romito e dei suoi soci Antonio Conoscitore e Pasquale Emanuele Capuano. Si erano costituiti in giudizio Prefettura, Ministero dell’interno, Comune di Manfredonia e ANAC.

Nella sentenza si ricordava che il 20 aprile 2022, approssimandosi la scadenza del biennio, si svolse l’udienza di trattazione nel contraddittorio delle parti, all’esito della quale i difensori e il PM conclusero per la revoca del controllo giudiziario per esito positivo del percorso di risanamento e il Tribunale della Prevenzione riservò per la decisione. Ma il 28 aprile, a sorpresa, la Prefettura di Foggia confermò l’interdittiva del 2018. Conseguentemente il Comune, il giorno successivo, revocò le concessioni demaniali, ordinando lo sgombero dell’area entro 30 giorni, e revocò anche la SCIA per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare e somministrazione di alimenti e bevande. Il 3 maggio il giudice della Prevenzione sciolse la riserva, revocando il controllo giudiziario per esito favorevole, e il 6 maggio l’ANAC comunicò l’inserimento nel casellario informatico. I giudici si soffermarono sul rapporto tra controllo giudiziario a domanda, conclusosi favorevolmente per Biessemme, e valutazioni successive del Prefetto ai fini dell’aggiornamento dell’interdittiva antimafia. “Del contenuto delle relazioni dell’amministratore giudiziario, la Prefettura ha preso in considerazione solo le conclusioni: “Non vi sono mai stati segnali e/o circostanze che abbiano potuto far presumere che la società abbia operato in un contesto diverso da quello legale”. L’Autorità prefettizia, invece, avrebbe dovuto valutare le circostanze fattuali riportate nelle relazioni e darne ragione nella motivazione del provvedimento adottato. L’asserito ruolo di spicco del signor Michele Romito, padre dell’amministratore unico della società, nel clan è stato la fonte primigenia dell’originaria informazione interdittiva. Tuttavia la Prefettura non ha evidenziato alcun evento accaduto nel corso del controllo giudiziario idoneo ad attualizzare la precedente prognosi infiltrativa, se non le risultanze dell’operazione Omnia Nostra che avrebbero confermato il rilievo criminale di Michele Romito”, si legge nella sentenza. “Il punto, tuttavia, è che, non solo e non tanto, ad avviso del Collegio, le emergenze documentali non consentono di ritenere “più probabile che non” il ruolo di spicco di Michele Romito, ma soprattutto che la società interdetta non è a conduzione familiare, atteso che la sua compagine comprende, oltre a Francesco Romito, che possiede il 40% del capitale e ne è l’amministratore, altresì Conoscitore e Capuano, con quote del 30% ciascuno, per un totale del 60%, e che non vi è alcun cenno all’intromissione o al benché minimo interesse di Michele Romito all’attività da essa svolta. Ancora: i contatti di Michele Romito gli esponenti del clan prima capeggiato dal fratello Mario Luciano risalgono al 2018 e, dunque, a un periodo precedente il controllo giudiziario. Né può ritenersi circostanza determinante quella relativa alla dichiarazione d’incandidabilità ex art. 143 del T.U.E.L. del socio (ed ex amministratore) Antonio Conoscitore (ex consigliere comunale, ndr) disposta dalla Corte d’Appello di Bari il 22 giugno 2021. La ricostruzione della Prefettura per cui tale circostanza sarebbe derivata dal metus subito dagli amministratori pubblici in ragione dell’evocazione di colleganza con esponenti della criminalità organizzata avrebbe dovuto essere attualizzata alla luce dell’esito positivo del controllo”.

Ebbene, la Prefettura foggiana – adesso guidata da Maurizio Valiante – insieme al Viminale, assistita dall’Avvocatura dello Stato, ha provato ad appellarsi al Consiglio di Stato ma l’ha fatto nella maniera peggiore, errando in modo più che grossolano, a tal punto che il ricorso presentato non è stato neanche preso in considerazione. La ragione è semplicissima: tardività della presentazione, fatto che l’ha reso irricevibile.

La sentenza del Consiglio di Stato è stata pubblicata lo scorso 16 giugno ma la decisione risale all’udienza del 16 marzo scorso. A difendere Biessemme gli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, mentre il Comune di Manfredonia non si è costituito in giudizio. Contestando la sentenza del TAR contro la riconfermata interdittiva antimafia disposta il 27 aprile 2022, la Prefettura ha lamentato in giudizio l’erronea valutazione del giudice di primo grado sui presupposti del provvedimento impugnato, sul giusto procedimento, sulla violazione dell’art. 34 bis comma 7 del codice antimafia, sull’automatismo tra l’esito positivo del controllo giudiziario e la revoca dell’interdittiva. Biessemme non ha dovuto far altro che rilevare l’evidente tardività del ricorso, fatto che ha chiuso la partita. “L’appello, come rilevato dalla società, è stato notificato il 16 febbraio 2023 e quindi oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (15 luglio 2022)”, ha sentenziato il Consiglio di Stato.

“Né può essere accolta l’istanza di rimessione in termini presentata il 14 marzo 2023 dall’Avvocatura dello Stato sulla base del fatto che vi sarebbe stato un impedimento connesso ad un problema tecnico del computer utilizzato per la spedizione. Non è stata, infatti, allegata alcuna prova in ordine all’impedimento che non avrebbe consentito di notificare il ricorso nel termine di decadenza (15 febbraio 2023). Per tali ragioni l’appello va dichiarato irricevibile”, ha concluso il massimo giudice amministrativo compensando le spese di giudizio.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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