Nulla da fare per l’impresa agricola individuale viestana Antonia Notarangelo, che a marzo 2018 fu colpita da interdittiva antimafia. Anche il Consiglio di Stato, così come prima il TAR, ha rigettato il ricorso presentato contro il Ministero dell’interno dall’impresa, assistita dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso. L’interdittiva fu adottata dall’allora prefetto Massimo Mariani sul presupposto che l’attività della legale rappresentante Antonia Notarangelo, gravata da precedenti di polizia, era “stata negativamente condizionata da una serie di rapporti parentali con esponenti della criminalità organizzata di Vieste e con soggetti attinti da precedenti penali e di polizia”. Nello specifico la Prefettura segnalava che la titolare dell’impresa era la cugina del defunto boss Angelo Notarangelo (in foto), alias Cintaridd - assassinato in un agguato nel 2015 e ritenuto al vertice dell’omonimo clan mafioso operante a Vieste - nonché la sorella della moglie di Piergiorgio Quitadamo, esponente di spicco della criminalità organizzata del centro garganico.
Secondo l’organo prefettizio tale legame familiare avrebbe condizionato l’impresa agricola al punto da agevolare le attività criminose del clan Notarangelo, la cui mafiosità era stata accertata giudizialmente nei processi Medioevo e I tre Moschettieri, entrambi definiti con pesanti condanne detentive nei confronti degli aderenti al sodalizio criminale. L’interdittiva antimafia determinò la completa estromissione dell’impresa dai rapporti con la pubblica amministrazione con conseguente revoca della concessione demaniale, la cosiddetta fida pascolo, già concessa dal Comune di Vieste e degli aiuti economici in campo agricolo resi dalla Agea.
L’impresa impugnò invano il provvedimento prefettizio dinanzi al TAR Bari e successivamente presentò, nel 2022, ricorso in appello al Consiglio di Stato. Nel frattempo, il difensore dell’impresa, l’avvocato Angelo Rinaldi, presentò istanza di ammissione al controllo giudiziario, accolta a giugno 2022 dal Tribunale di Bari - Sezione delle misure di prevenzione. Il collegio presieduto dalla dottoressa Giulia Romanazzi, nel concedere il controllo giudiziario per la durata di un anno, sospese gli effetti dell’interdittiva antimafia, nominando un amministratore giudiziario. La difesa dell’impresa segnalò con soddisfazione come nel provvedimento del Tribunale di Bari si desse atto che l’azienda non era qualificabile come “impresa mafiosa” e che con il controllo c’era la possibilità “di intraprendere un percorso di recupero dell’attività imprenditoriale, sotto la supervisione del Tribunale e con garanzie proprie di una procedura giudiziale”. Fu evidenziato inoltre che grazie a tale decisione l’impresa - che rischiava la chiusura a seguito degli effetti dell’interdittiva - oltre al ripristino delle concessioni demaniali revocate, avrebbe potuto partecipare alle procedure di gara, vedersi aggiudicati nuovi appalti e conseguire l’iscrizione nella White List.
Ma ora il massimo giudice amministrativo, con sentenza pubblicata lo scorso 5 luglio, ha rigettato il ricorso con cui era stato chiesto di riformare la decisione del TAR.
Notarangelo ha presentato in giudizio il decreto con cui il Tribunale di Bari ha ritenuto non necessaria la proroga del controllo giudiziario, ritenendolo rilevante giacché avrebbe confermato l’assenza di quei condizionamenti mafiosi posti alla base dell’interdittiva.
Ma l’appello è stato giudicato infondato dal Consiglio di Stato, che ha sottolineato che “la valutazione del giudice penale è finalizzata alla riabilitazione dell’impresa e non certo, retrospettivamente, ad acclarare la sussistenza, o meno, degli elementi di infiltrazione mafiosa valorizzati dalla Prefettura”.
“Inoltre, il provvedimento non è stato rivisto dall’Autorità prefettizia e, tantomeno annullato in autotutela”, si legge nella sentenza, che rimarca “la piena autonomia dell’istituto del controllo giudiziario rispetto alla causa d’impugnazione dell’interdittiva. E’ evidente che la gestione commissariale, se può aver bonificato il compendio aziendale e introdotto metodi operativi migliori e più affidabili, non può per ciò solo tradursi in un conseguenziale mutamento di approccio e di atteggiamento di quelle persone fisiche coinvolte in rapporti anche di natura familiare controindicati. Dall’esame dei motivi dell’interdittiva risulta che l’impresa: è gravata da precedenti di polizia per macellazione clandestina di animali e truffa aggravata in concorso; appartiene alla famiglia viestana Notarangelo e lo zio è padre Angelo Notarangelo, esponente apicale dell’omonimo gruppo criminale; la sorella è coniugata con elemento di spicco della criminalità viestana; a carico del marito convivente dell’interessata, figurano precedenti penali e di polizia, per i reati di furto aggravato, ricettazione, detenzione e porto di strumenti atti ad offendere, invasione arbitraria di fondo agricolo, pascolo abusivo in concorso, sequestro di persona, lesioni personali e percosse in concorso, tentata estorsione, macellazione abusiva di animali, associazione per delinquere finalizzata alla truffa”.
Ancora una volta il giudice amministrativo evidenzia la natura preventiva e probabilistica delle interdittive antimafia, cui basta “il solo pericolo di infiltrazione mafiosa e non già l’infiltrazione consumata”. “Oltre ai legami familiari della signora Notarangelo con l'associazione criminale, il provvedimento è stato motivato soprattutto con riguardo al ruolo che la donna ha avuto nelle azioni criminose poste in essere dal clan”, si legge ancora.
“Il quadro indiziario valutato dall'Autorità prefettizia è, dunque, sufficiente a ritenere ragionevole il rappresentato rischio di condizionamento criminale sulla società”. Notarangelo ha anche cercato inutilmente di far passare la tesi che il valore della concessione richiesta, pari a 150mila euro, dovrebbe escludere la sottoposizione della propria persona al controllo antimafia, ma anche questa affermazione è stata respinta, perché “non è certo il valore esiguo della concessione richiesta che può giustificare l'instaurazione di un rapporto di convenzione con una ditta che non merita la fiducia delle istituzioni”. Infondata anche la lagnanza per cui il prefetto di Foggia non avrebbe rispettato le garanzie procedimentali e segnatamente l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento: “Nel caso di specie, tale comunicazione non poteva considerarsi necessaria, atteso che si tratta di un procedimento iniziato su istanza di parte. L’impresa, infatti, presentava domanda di concessione e, dunque, non poteva non sapere che l'Amministrazione comunale avrebbe richiesto alla Prefettura la documentazione antimafia”. Per tutte queste ragioni la sentenza del TAR è stata integralmente confermata.
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