E’ una tegola devastante quella che lo scorso 12 gennaio è piombata sui fratelli Gelsomino, soci al 100% di Gespo srl, l’impresa che gestisce il porto turistico di Manfredonia, ovvero Marina del Gargano. Un’impresa da molti anni a rischio fallimento. Il tribunale di Foggia, con sentenza della giudice Giovanna Cice (seconda sezione civile), ha condannato in primo grado Gespo a pagare al Consorzio Cooperative Costruzioni società cooperativa la bellezza di 5.942.280 euro, oltre ad Iva se dovuta ed oltre interessi. Inoltre Gespo dovrà versare in favore di CCC le spese di lite, pari a 880 euro per esborsi e 64.138 euro per compensi, oltre Iva e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi. Gli interessi moratori, stando al calcolo basato su 3.818 giorni (dal 31/07/2013 al 13/01/2024) ammontano a ben 5.203.108,22 euro, per una cifra complessiva monstre pari a 11.145.108,22 euro che Gespo dovrà pagare. Si è chiuso così il procedimento promosso a giugno 2019 da CCC, difesa dall’avvocato foggiano Antonio Landi, contro Gespo srl, difesa dal solito avvocato Saverio Belviso, fedelissimo dei Gelsomino da lungo tempo. CCC – colosso bolognese fallito che aveva come consorziata locale la coop sipontina Mucafer - presentò ricorso contro la srl ricordando di aver sottoscritto a giugno 2010, in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese, un contratto di appalto con Gespo, contratto sulla base del quale chiese la condanna al pagamento di 5.942.280 euro.
Gespo, oltre ad eccepire l'incompetenza del tribunale e a domandare di rigettare la pretesa considerata infondata, fece dal canto proprio domanda di risarcimento dei danni, quantificati nella somma complessiva di sei milioni di euro, derivanti da vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto. In primis la giudice ha ritenuto infondate le contestazioni mosse rispetto alla competenza del tribunale sia per la prima che per la seconda questione, che “eccezione che pure non può essere accolta poiché proposta tardivamente nel corso del giudizio”.
In definitiva, vanno superate entrambe le eccezioni di incompetenza arbitrale del tribunale adito e, pertanto, va affermata la competenza a decidere su entrambe le domande”, ha stabilito.
A novembre 2023 Gespo chiese di interrompere il giudizio per essersi verificata la cessione, in favore di terzi, di alcuni crediti oggetto di causa ma “tale istanza non è conforme a diritto poiché il codice di procedura civile non prevede nessuna interruzione per la cessione del credito oggetto di causa, disponendo, invece, proprio il contrario, e cioè che il processo continui tra le parti originarie”.
Rigettata pure l’ulteriore istanza con cui Belviso/Gespo chiese l'interruzione del processo per essere stata Moteroc srl sottoposta a liquidazione giudiziale. L’impresa apricenese realizzò i lavori insieme a Mucafer, anch’essa fallita. “Anche tale istanza è infondata, perché Moteroc srl non è parte del giudizio ma è solo l'impresa mandante dell'ATI, di cui CCC è mandataria, ragione per la quale è quest'ultima ad agire in tale giudizio, e non già Moteroc”, si legge nella sentenza.
Inoltre Gespo chiese la sospensione del processo deducendo la pendenza, davanti al tribunale di Bologna, di una causa intercorrente tra Rotice srl, Gianni Rotice srl, Mucafer (oggi in liquidazione coatta amministrativa, Moteroc (in liquidazione giudiziale) e Finappula srl (la holding dei Gelsomino, titolare dell’intero capitale sociale di Gespo srl), nonché CCC. Una causa nell'ambito della quale CCC avrebbe richiesto di identificare i soggetti beneficiari “di somme già corrisposte da Gespo srl per il medesimo contratto”.
“Tale eccezione, come del resto le precedenti, è meramente pretestuosa, defatigatoria e sfornita di qualsiasi fondamento giuridico”, afferma la giudice. La pretesa di CCC di vedersi pagare 5.942.280,62 euro è basata sul corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto, stipulato con Gespo nel 2010, per la costruzione del porto turistico Marina del Gargano.
Nel 2010 CCC, la società Rotice Antonio e C. sas (oggi scissa in Rotice Antonio srl e Gianni Rotice srl) e Moteroc srl si costituirono nell'ATI orizzontale, finalizzata all'esecuzione dei lavori. CCC assunse la veste di mandataria dell’ATI e designò, per l'esecuzione della sua parte dei lavori oggetto dell'appalto, la propria consorziata Mucafer.
Per la giudice “tale credito emerge da tutta una serie di atti”, quali: il ricorso presentato in base alla legge fallimentare e sottoscritto dallo stesso legale rappresentante di Gespo (al quale non ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento della società), in cui si legge che Gespo srl è debitrice nei confronti delle imprese raggruppate nell'ATI della somma complessiva di 5.942.280,64 euro (importo facilmente desumibile dalla somma dei singoli importi dovuti alle singole imprese raggruppate nell'ATI); il bilancio di GESPO srl al 31.12.2019, dove si legge che la voce debiti verso i fornitori registra un saldo di 8.450.618 euro e rappresenta principalmente il debito nei confronti delle imprese appaltatrici delle opere connesse alla realizzazione del porto turistico di cui 5.942.280 euro verso i costruttori dell'appalto principale; la comunicazione inoltrata dallo stesso presidente del cda di Gespo srl a CCC a giugno 2019, con la quale fu offerto il pagamento del 9% dell'importo di 5.942.280 euro, facendo presente la “ferma volontà di questo cda di depositare il piano di ristrutturazione del debiti.
“Tali documenti, valutati in maniera convergente, provano senza alcun dubbio la sussistenza del credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta”, afferma la giudice Cice.
Quanto alla domanda riconvenzionale di Gespo per il risarcimento danni, per vizi verificatisi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, quantificati in sei milioni, “tale domanda va rigettata” perché “appare palese CCC non abbia affatto riconosciuto gli asseriti vizi denunciati ma li abbia invece contestati, sicché la domanda di risarcimento, in mancanza dell'articolazione di ulteriori prove, è rimasta, all'esito del giudizio, del tutto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio”.
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