Nulla da fare per il Comune di Pietramontecorvino, è persa la battaglia giudiziale sulla centrale eolica comunale. E’ arrivata lo scorso 20 aprile la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato nel 2022 dall’ente nella persona del Sindaco Raimondo Giallella, difeso dall'avvocato Raffaele De Vitto, contro Voreas srl. Il Comune dei Monti Dauni chiedeva di riformare la sentenza del TAR Puglia dello scorso anno, che aveva declinato la giurisdizione in favore del collegio arbitrale.
Il caso è stato discusso il 23 febbraio. Tutto è partito nel lontano 2003, vent’anni fa, quando il Comune di Pietramontecorvino e MF Power srl sottoscrissero una convenzione urbanistica che prevedeva la realizzazione, da parte dell’impresa, di un parco eolico su aree di sua proprietà, come pure il pagamento, da parte di MF Power, di un contributo annuo proporzionale alla quantità di energia venduta. Era prevista la costruzione della centrale eolica del Comune di Pietramontecorvino, costituita da 4 aerogeneratori, da scorporare, in un secondo momento, dal parco eolico realizzato da MF Power srl. Stando all’accordo in una prima fase l’impresa avrebbe chiesto le autorizzazioni per la costruzione e la gestione dell’impianto eolico come un unico impianto comprensivo anche della centrale eolica comunale; nella seconda fase, dopo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto eolico, e prima dell’inizio dei lavori, MF Power avrebbe dovuto chiedere al Comune di Pietramontecorvino se intendesse costruire a proprie spese e poi gestire autonomamente i 4 aerogeneratori.
Nel caso in cui il Comune non avesse inteso costruire e gestire direttamente i 4 aerogeneratori, a ciò avrebbe provveduto MF Power la quale, tuttavia, al nono anno di esercizio commerciale, avrebbe dovuto trasferirne a titolo gratuito la proprietà all’ente. La convenzione stabiliva, infine, una clausola compromissoria che demandava a un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie scaturenti da eventuali inadempimenti delle parti.
Non avendo il Comune di Pietramontecorvino esercitato l’opzione per la realizzazione diretta della centrale eolica comunale, MF Power procedette alla costruzione del complessivo impianto eolico costituito in totale da 24 torri eoliche, nell’ambito delle quali erano ricompresi anche i 4 aerogeneratori relativi alla centrale eolica comunale.
L’impianto iniziò a funzionare a fine 2008. In assenza del trasferimento gratuito dei 4 aerogeneratori al Comune di Pietramontecorvino, dopo la scadenza del termine di 9 anni, l’amministrazione Giallella nel 2021 si rivolse al TAR al fine di far accertare e dichiarare l’inadempimento di Voreas srl, nel frattempo subentrata a MF Power srl. Il Comune chiese anche di trasferire in proprio favore la proprietà dei 4 aerogeneratori costituenti la centrale eolica comunale e di condannare Voreas al pagamento dell’equivalente monetario dell’energia prodotta dalla centrale eolica comunale dal 19.12.2016 al 28.02.2021, pari a 4.813.131 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da perizia del professor Antonio Corvino, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, come pure di condannare l’impresa al pagamento dell’equivalente monetario dell’energia prodotta dal 01.03.2021 al momento dell’effettivo trasferimento al Comune della centrale eolica comunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ma il TAR ad agosto 2022 declinò la giurisdizione in favore del collegio arbitrale in base alla considerazione per cui le questioni attinenti a diritti soggettivi relative alla convenzione urbanistica sono attribuibili alla cognizione arbitrale, così come previsto dalla clausola compromissoria contenuta nella convenzione. Ecco perché l’amministrazione comunale ha infine fatto appello al Consiglio di Stato ma inutilmente. Innanzitutto, il Comune ha presentato dopo la scadenza dei termini la propria memoria, che è stata dunque considerata inammissibile. Quanto al merito della questione, l’appello è stato ritenuto infondato dal massimo giudice amministrativo, per il quale “la ripartizione del potere giurisdizionale tra gli arbitri e il giudice amministrativo nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo non dà luogo ad una questione di competenza, ma ad una questione di giurisdizione” e che “mentre la clausola arbitrale può - normalmente - essere oggetto di rinunzia, anche tacita, quando viene adito il giudice ordinario, altrettanto non può dirsi in presenza di una clausola arbitrale relativa a diritti nell’ambito di materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pena la violazione dei principi regolatori del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo”.
Se non altro sono state compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio ma resta ora le necessità di risolvere la questione in sede extragiudiziale sia rispetto alle somme di denaro che rispetto al trasferimento della centrale.
How to resolve AdBlock issue?


(condividi) in basso allo schermo,
(Aggiungi alla schermata Home).