Addio definitivo di Gpi al Policlinico di Foggia, il colosso multiservizi perde anche in Consiglio di Stato

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E’ definitivamente fuori dal Policlinico Riuniti di Foggia la Gpi, il colosso multiservizi che aveva partecipato e perso la gara bandita dal Policlinico Riuniti di Foggia per la gestione dei servizi Cup, sportelli casse e supporto amministrativo, call center e front office dal valore di oltre 4,3 milioni di euro, peraltro da operatore uscente, aggiudicata da Cns, Consorzio Nazionale Servizi a giugno del 2023. Dopo aver perso il ricorso al Tar a marzo, la Spa si era appellata in Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento della sentenza del giudice amministrativo e per far quindi annullare la delibera di aggiudicazione dell’Azienda ospedaliera. Ma anche la suprema corte ha rigettato il ricorso su tutta la linea. Gpi aveva messo in dubbio la legittimità della valutazione da parte della commissione esaminatrice dell’offerta tecnica del Cns e la sua ammissione in gara.

La contestazione ha riguardato, tra l’altro, anche il monte ore proposto da Cns e il numero di operatori da impiegare nel servizio ma già il giudice di primo grado aveva accolto la valutazione dell’ospedale che non rilevò sottostime essendo stati proposti strumenti e soluzioni migliorativi volti ad una gestione più efficiente della turnazione dell’organico e del servizio reso all’utenza. Anche la contestazione sul minimo salariale previsto da Cns, come si dice in gergo, per i giudici non ha colto nel segno. Le motivazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato che al contrario ha a sua volta considerato che “le migliorie proposte da Cns, con riferimento a esigenze di esecuzione del servizio, sicuramente non possono essere considerate interventi strutturali, tali da determinare una variante al progetto” e quindi non tali da inficiare l’aggiudicazione.

Inoltre Gpi, per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione, ha insistito molto sul fatto che il consorzio avrebbe omesso di rendere note due situazioni che avrebbero determinato l’esclusione dalla gara, ovvero l’irrogazione di due penali contrattuali in due altre commesse pubbliche per “gravi inadempimenti […] tali da compromettere irrimediabilmente il giudizio di affidabilità dell’impresa che avrebbe meritato l’esclusione dalla gara”, sintetizzò il giudice di primo grado nella sentenza. Insomma sarebbero state, secondo la Gpi, rese dichiarazioni false. La stessa in appello ha rilevato che: “il giudice di prime cure avrebbe errato a ritenere l’irrilevanza delle penali ai sensi di legge e del disciplinare di gara, posto che quest’ultimo ha espressamente previsto che ‘l’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/16 e dalle linee guida Anac’” e per entrambe “le penali rientrerebbero tra le ‘sanzioni comparabili’ ovvero tra le cause di esclusione rimesse alla valutazione della stazione appaltante”. 

Ma i giudici supremi hanno considerato infondate queste obiezioni in quanto “il giudice di prime cure ha fatto applicazione dell’insegnamento dell’adunanza plenaria, secondo cui l’omessa dichiarazione di fatti che, in ipotesi, potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (o la dichiarazione reticente su tali fatti) non è mai causa di esclusione automatica, così come non lo è nemmeno ai sensi della lett. f-bis), la quale condiziona l’esclusione alla dichiarazione non veritiera (ossia alla dichiarazione di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà) non alla dichiarazione reticente o alla omissione della dichiarazione, e quindi si applica alle sole ipotesi in cui ‘le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità’. Il giudice di prime cure ha osservato che non sussiste un generico ed illimitato obbligo di comunicare le penali in quanto ‘l’applicazione di una penale non costituisce da sola indizio del fatto che l’inadempienza all’origine della stessa è espressiva di una significativa o persistente carenza nell’esecuzione di un precedente contratto, non possedendo – per la natura dell’atto irrogativo e per la pregnanza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie applicativa – la valenza sintomatica della risoluzione per inadempimento o della condanna al risarcimento del danno”, chiariscono i giudici supremi che aggiungono: “La decisione risolutoria scaturisce dal contraddittorio con l’appaltatore, atta a conferire alla stessa un peculiare grado di attendibilità, mentre, dal punto di vista dei presupposti legittimanti, essa richiede l’accertamento di un ‘grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne (sic!) la buona riuscita delle prestazioni’, che non ricorre necessariamente nell’ipotesi delle penali (le quali, anzi, assolvono normalmente alla funzione di sanzionare le fattispecie di inadempimento di carattere residuale, che cioè, rispetto a quelle giustificative della risoluzione, si collocano ad un livello di gravità inferiore)”. 

Non solo, nel caso di specie, il disciplinare di gara disposto dal Policlinico, sì, riferimento alle cause di esclusione ma nulla specifica sulle penali contrattuali, non essendo sufficiente – come invece ha sostenuto la Gpi - il generico riferimento alla clausola generale del disciplinare di gara “per farne discendere un obbligo dichiarativo in tal senso, il quale può discendere soltanto da una specifica disposizione della lex specialis”.

Nel complesso sono stati nove i motivi di doglianza dell’appellante, nessuno dei quali è stato accolto dal Consiglio di Stato. Si chiude definitivamente il lungo contenzioso tra la tecnostruttura retta dal dg Giuseppe Pasqualone e la potente multiservizi che resta fuori dal Policlinico, almeno fino alla prossima gara semmai deciderà di parteciparvi.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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