Legittima revoca gara per elisoccorso Asl Foggia: dopo Tar, anche Consiglio di Stato boccia ricorso Alidaunia

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Nessun profilo di illegittimità nella revoca, da parte della Asl Foggia, della gara per assegnare il servizio di elisoccorso in Capitanata: dopo il Tar si è espresso in tal senso anche il Consiglio di Stato, adito dall’unica candidata alla procedura, Alidaunia, che ha impugnato la sentenza del giudice amministrativo di primo grado. La società foggiana della famiglia Pucillo ha riproposto in appello più o meno le censure al provvedimento della Asl già esposte nel ricorso principale. Mercoledì è stata pubblicata la sentenza. L’Azienda sanitaria aveva chiesto in premessa di dichiarare improcedibile la causa a seguito dell’adozione da parte della Regione Puglia del Piano regionale delle attività negoziali con cui è stato riorganizzato il servizio di elisoccorso sul territorio regionale, programmando una successiva procedura di gara a cura della stazione appaltante InnovaPuglia. Cosa che di per sé avrebbe giustificato la revoca. A tal proposito, osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato da Alidaunia “il Piano regionale costituisce un documento meramente programmatico con il quale la Regione Puglia si limita ad esprimere la volontà di indire una successiva procedura, futura ed eventuale, per l’affidamento del servizio di elisoccorso, nel rispetto delle linee organizzative prospettate” aggiungendo tuttavia che “è evidente come […] un tale atto programmatico comporti inevitabilmente l’impossibilità di proseguire la procedura di gara oggetto della revoca”. Il Consiglio di Stato ha comunque deciso nel merito la controversia. Innanzitutto i giudici della suprema Corte hanno ricordato che la legge prevede limiti e condizioni dell’esercizio da parte delle pubbliche amministrazioni del potere di revoca in autotutela dei propri atti, configurando in particolare tre diversi presupposti: sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento imprevedibile della situazione di fatto e – salvo che per i provvedimenti autorizzatori, o comunque attributivi di vantaggi economici – una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Nel caso di specie, si configurerebbe un’ipotesi di revoca determinata da un “mutamento della situazione di fatto”, il quale sarebbe rappresentato dall’intervenuto potenziamento dei servizi di soccorso sul territorio di competenza dell’Asl Foggia. Ma per i giudici, la revoca “discende non già da una sopravvenienza fattuale quanto piuttosto dal fatto che l’amministrazione abbia proceduto ad effettuare una nuova valutazione dell’originario interesse pubblico. Il richiamato potenziamento dei servizi di soccorso sul territorio foggiano, infatti, rappresenta soltanto uno dei plurimi elementi istruttori considerati dall’Asl. Inoltre, giova ricordare come la giurisprudenza amministrativa riconosce pacificamente la legittimità della revoca di una gara precedentemente indetta che consegua a nuove valutazioni sulla convenienza economica dell’operazione da parte dell’amministrazione, specie se derivanti dalla decisione di organizzare il servizio in modo differente, e in particolare laddove – come nel caso di specie – ancora non vi sia stata un’aggiudicazione definitiva”. 

E comunque, la valutazione della conformità all’interesse pubblico delle scelte dell’amministrazione non è sindacabile dal giudice amministrativo, il quale è tenuto ad attenersi ad aspetti che evidenziano manifestamente irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità e travisamento istruttorio, riporta la sentenza. “Il provvedimento impugnato motiva adeguatamente sulle ragioni di opportunità del ritiro in autotutela dell’indizione della gara e richiama puntualmente le relazioni istruttorie che hanno contribuito a fondare la nuova valutazione amministrativa dell’interesse pubblico originario sulla base di precisi indici fattuali”, sottolineano lapidari i giudici.

In particolare, l’Asl Foggia è giunta a ritenere la non necessarietà di un secondo velivolo sulla base dell’analisi dei dati di volo relativi alle due annualità precedenti, che hanno per l’appunto comprovato come per le esigenze rappresentate nel corso del periodo interessato in Capitanata un solo elicottero prestato al servizio Hems H24 risulta essere “assolutamente bastevole”. 

“Tale conclusione – si legge ancora nel dispositivo -, confortata da plurime risultanze istruttorie nonché da un impianto motivazionale dotato di un più che sufficiente grado di precisione e di affidabilità, appare dunque conforme a canoni di logicità e ragionevolezza, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato sotto questo specifico profilo”. 

Sono stati considerati inconferenti anche i rilievi di Alidaunia relativi “alla contraddittorietà intrinseca della determinazione dell’Asl nella misura in cui alla soppressione del servizio di elisoccorso veniva contestualmente attivato il servizio di emergenza e di soccorso sanitario in mare (potenziato attraverso il servizio estivo “Emersanmare”); l’effettiva consistenza del risparmio di spesa realizzato attraverso la soppressione del servizio estivo di elisoccorso diurno Hems H12; all’astratta scindibilità tra i due servizi oggetto di gara, Hems H24 (annuale) e Hems H12 (estivo-diurno) e dunque alla possibilità per l’Asl di procedere ad una revoca soltanto parziale, ritirando il servizio estivo diurno ma mantenendo in essere la gara rispetto al servizio annuale. A ben vedere appare evidente come siffatte censure non sono in grado di condurre ad un giudizio di manifesta illogicità o irragionevolezza, il quale rappresenta il limite posto alla sindacabilità da parte del giudice amministrativo dell’esercizio del potere di revoca degli atti di una procedura ad evidenza pubblica”. 

L’impresa foggiana ha sostenuto poi in giudizio come il fondamento di tale revoca andrebbe ricercato “nella precisa volontà dell’amministrazione di impedire che Alidaunia, unica partecipante alla gara e, dunque, destinata all’aggiudicazione, ottenesse l’affidamento del servizio oggetto della procedura. Ebbene, tali deduzioni – rimarcano i giudici - risultano del tutto sprovviste di qualsiasi elemento probatorio a supporto, e pertanto si arrestano allo status di mere allegazioni di parte. In ogni caso, non ci si può esimere dall’osservare come una tale prospettazione appaia prime facie inverosimile se solo si considera che contestualmente alla revoca dell’indizione della gara, la stessa Asl ha disposto altresì la proroga per i successivi 6 mesi dell’affidamento in essere dello stesso servizio Hems H24 alla medesima”. 

Quanto alle conseguenze patrimoniali, risarcitorie e indennitarie che derivano dalla revoca, se da un lato la Asl non può essere astrattamente chiamata a rispondere di eventuali danni se non a titolo di responsabilità precontrattuale, ovvero da lesione del legittimo affidamento il Consiglio di Stato ha condiviso l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui nessun legittimo affidamento può ritenersi maturato da Alidaunia, tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento rispetto al momento in cui è intervenuto il ritiro degli atti di gara. Per tale motivo, va esclusa qualunque forma di responsabilità in capo all’Asl, tuttavia è stato riconosciuto il diritto di Alidaunia ad ottenere l’indennizzo previsto dalla norma pari a 30 mila euro, al pagamento dei quali l’Asl è stata condannata.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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