Potrebbero essere chiamati a risarcire al Comune di San Severo un danno erariale pari a 72.283,32 euro. E’ la tegola che rischia di abbattersi sul sindaco Francesco Miglio e sui componenti della giunta comunale del 2014.
La Procura della Corte dei conti sta indagando sul caso dell’ufficio di staff del sindaco sorto nel 2014, dopo che con un esposto sono state segnalate varie possibili illegittimità e un possibile danno erariale derivanti dalla sua costituzione.
La giunta (primo mandato di Miglio) deliberò la nascita dell’ufficio il 5 agosto di quell’anno. In tale organismo furono inserite Cristina De Santis quale responsabile del servizio capo di gabinetto del sindaco e Sonia Benvenga quale segretaria particolare del sindaco, prevedendo per le due figure un emolumento onnicomprensivo di compenso per lavoro straordinario, salario accessorio, produttività collettiva e per la qualità della prestazione pari a 12mila euro annui per la prima e pari a 9mila euro per la seconda. La legge, all'art.90 del decreto legislativo n.267/2000, prevede solo per collaboratori esterni' (e non per i dipendenti dell'ente) questo trattamento economico. La Corte dei conti ha scritto il 7 febbraio a Miglio & Co. spiegando che dall'istruttoria condotta è emerso che gli emolumenti onnicomprensivi, liquidati dal Comune alle due dipendenti dell'ufficio staff del sindaco per il periodo dall’1 agosto 2014 al 28 febbraio 2018, ammontano complessivamente a 72.283,32 euro (41.533,32 euro per De Santis e 30.750 euro per Benvenga).
“Le due donne”, ha sottolineato il viceprocuratore generale Cosmo Sciancalepore, “erano al momento della vicenda dipendenti del Comune di San Severo e non personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato”.
A novembre 2018 il sindaco Miglio, con decreto, rettificò i decreti di nomina del 2014 stabilendo (senza prevedere alcuna retroattività) che le funzioni e competenze assegnate alle due dipendenti comunali fossero remunerate mediante gli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. Mentre il 29 aprile 2019 (poco prima delle comunali del 26 maggio, con cui fu rieletto dopo ballottaggio) Miglio, sempre con proprio atto, revocò il decreto di nomina del 2014 riguardante Benvenga.
Ebbene, secondo la Procura della Corte dei conti “la giunta comunale, in contrasto con la normativa, nel costituire nel 2014 l'ufficio staff del sindaco, in conformità a quanto disposto dal sindaco con i precedenti decreti, ha espressamente riconosciuto alle dipendenti comunali interessate l'emolumento onnicomprensivo che la legge riserva al personale assunto con contratto a tempo determinato. Tale emolumento non dovuto è stato corrisposto per 72.283,32 euro”.
Non è tutto. “Ulteriore motivo di illiceità è costituito dalla assenza nella deliberazione della giunta comunale n.42/2014 della motivazione richiesta dal menzionato art.90. Fermo restando il divieto di corresponsione in favore dei dipendenti comunali, la previsione di un unico emolumento comprensivo anche per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non è obbligatoria ma eventuale e va dunque motivata nell'an e nel quantum. La deliberazione, così come i precedenti decreti sindacali, non riporta invece alcuna motivazione nè i relativi criteri di quantificazione”, continua la Procura della magistratura contabile. “Altro motivo di responsabilità è costituito dalla circostanza che nessun recupero di quanto indebitamente corrisposto è stato disposto o effettuato neppure dopo l'adozione del decreto del sindaco n.78 del 8 novembre 2018 che, rettificando i precedenti decreti del 2014, ha stabilito che le funzioni e competenze assegnate alle due dipendenti comunali siano remunerate mediante gli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale (e non mediante l'emolumento onnicomprensivo indebitamente liquidato in precedenza)”. Un atto “che pure ha sostanzialmente riconosciuto il carattere indebito della corresponsione effettuata”.
Insomma, per la Procura il danno erariale c’è tutto e sarebbe “ravvisabile quantomeno una condotta antigiuridica gravemente colposa, corrispondente ad un comportamento non consono a quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ed improntato ad evidente imperizia, superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi di servizio”. La Procura generale evidenzia che “il danno cagionato al Comune costituisce dunque conseguenza diretta ed immediata di quanto illegittimamente disposto nei decreti del sindaco e nella deliberazione della giunta comunale e del mancato recupero dopo l'adozione del decreto del 2018”. Il danno è addebito in considerazione dell'apporto causale di ciascuno, ai componenti della giunta che approvarono la delibera n.42/2014, ai funzionari che diedero parere tecnico favorevole e al sindaco che non approvò la delibera n.42/2014 (in quanto assente) ma adottò i decreti di nomina. “Sussiste responsabilità amministrativa anche per il mancato recupero delle somme indebitamente corrisposte”.
Per queste ragioni, prima di trasmettere l’atto di citazione, il viceprocuratore generale ha invitato Miglio e la giunta dell’epoca (Sderlenga, Inglese, Venditti, Di Monte, Montorio, Fratino, Raponi e Tricarico) “quali presunti responsabili, per colpa grave, del danno erariale individuato, entro 45 giorni dalla notifica del presente atto, a depositare le proprie deduzioni e gli eventuali documenti che riterranno utili alla propria difesa e/o a chiedere di essere sentiti personalmente”.
Il danno da risarcire al Comune è pari a 72.283,32 euro, da ripartire in parti uguali tra i presunti responsabili. Ma si devono aggiungere interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giudizio e ogni maggiore importo che risultasse nel successivo eventuale giudizio. “Questo atto”, ha concluso il viceprocuratore generale, “in quanto individua analiticamente i fatti oggetto di contestazione, l'ammontare del danno erariale e le persone cui lo stesso è addebitabile, vale anche ai fini della costituzione in mora nei confronti dei soggetti intimati interrompendo, nei loro confronti, la decorrenza della prescrizione e comportando, nei confronti dei medesimi, formale richiesta di pagamento delle somme indicate in favore del Comune di San Severo”.
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