“Prova fallace e inadeguata”, inutilizzabili le intercettazioni. Scatta l’assoluzione piena due indagati

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La fine di un incubo per il maresciallo della Guardia di Finanza G.P. e per il dipendente Asl Foggia A.T. era stata sancita già a febbraio scorso, come raccontato da l’Attacco, quando la Corte d’Appello di Bari ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Foggia che condannò entrambi a due anni di reclusione: il fatto non sussiste e i due sono stati assolti.

Il primo, difeso dagli avvocati Antonio La Scala e Raoul Pellegrini, era accusato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici; il secondo, difeso da Ettore Censano, era accusato dello stesso reato, in concorso con altri. La sentenza di primo grado risale al novembre 2018 e riguardava un’operazione più ampia denominata Deja vu che nel 2017 portò all’arresto di 13 persone.

Emersero nel corso dell’indagine diffuse responsabilità di alcuni funzionari dello Spesal della Asl Foggia in ordine sia alla non regolarità delle attività ispettive finalizzate a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, poiché orientate in favore dei soggetti ispezionati, sia in relazione a vari episodi di “rivelazione ed utilizzazione del segreto di ufficio” con riferimento ad attività ispettive svolte nei confronti di alcune attività commerciali.

A processo finirono 11 persone e nel 2020 la sentenza dal Tribunale di Foggia aveva definito in I grado la vicenda giudiziaria condannando 6 imputati, tra cui 4 funzionari pubblici in servizio presso l’Asl di Foggia. Assolti gli altri 5 imputati, con la formula: “il fatto non costituisce reato”. In appello è poi arrivata anche l’assoluzione per finanziere e dipendente Asl; anche gli altri condannati sono ricorsi in appello, il cui dibattimento è ancora in corso.

In questi giorni sono state pubblicate le motivazioni dei giudici di secondo grado che mettono in evidenza diverse criticità nel procedimento di primo grado. “La sentenza impugnata – si legge nel dispositivo -, in accoglimento degli appelli come proposti nell’interesse degli imputati, deve essere riformata, con l’assoluzione degli stessi dai reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono".

"Invero, come evidenziato nella sentenza di primo grado, la precipua fonte di prova delle condotte di reato contestate agli appellanti è rappresentata dalle conversazioni telefoniche intercettate nel corso dell’attività tecnica disposta sull’utenza in uso a (un altro imputato, ndr); orbene, deve ritenersi l’inutilizzabilità delle intercettazioni predette trovando applicazione i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, trattandosi di un’ipotesi in cui vige il divieto di utilizzare i risultati scaturenti dalle captazioni al fine di provare il fatto-reato diverso ed ulteriore rispetto a quello oggetto di autorizzazione;"

"infatti, le conversazioni citate risultavano coperte dalla terza e dalla quarta richiesta di proroga di intercettazione avanzata dal pubblico ministero per il reato di cui all’art. 110, 56 — 319 quater c.p. sull’utenza in uso al (imputato) e i decreti autorizzativi venivano disposti per tale fattispecie delittuosa che, rispetto al reato di falsità materiale contestata agli appellanti, non presenta una connessione forte di tipo oggettivo od anche probatorio; alla luce di ciò deve ritenersi che, nella vicenda in esame, operi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti differenti rispetto a quelli per cui le stesse vengano autorizzate".

"In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta’, (Cass. pen. Sez. un. 28.11.2019 n. 51)”. 

Eliminati, dunque, perché inutilizzabili i risultati delle conversazioni telefoniche, la prova di resistenza costituita dagli ulteriori elementi in atti “è oltremodo fallace ed inadeguata per ritenere provati, oltre ogni ragionevole dubbio, i fatti reato ascritti agli imputati”, ritengono i giudici d’appello.

Per quanto concerne la posizione del finanziere si evidenzia, anche, che in relazione alla contestazione di non essere presente a operazioni di bonifica in un sito sequestrato, la Corte d’Appello fa notare come “il Gip del Tribunale di Foggia non aveva delegato espressamente la Guardia di Finanza a partecipare all’ispezione, limitandosi ad autorizzare l’accesso per l’esecuzione dei lavori di bonifica, con la conseguenza che l’intervento della Guardia di Finanza non era obbligatorio, in quanto né contemplato dalla legge né disposto per ordine del giudice;

a ciò si aggiunge la circostanza che la comunicazione di inizio lavori di bonifica era stata inviata dalla ditta incaricata dal committente solo all’Asl Foggia e non anche alla Guardia di Finanza, non ravvisandosi, dunque, un vero e proprio obbligo del finanziere di presenziare alle operazioni sul cantiere. Alla luce di tutto quanto espresso e considerato, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, entrambi gli imputati devono essere mandati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti, perché i fatti non sussistono”.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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