Tar Lazio rigetta ricorso ex Sindaco Landella: “Paranoia pura, logica del sospetto elevata all’ennesima potenza”

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E’ di questi giorni la notizia che il TAR Lazio, rigettando il ricorso dell’ex Sindaco Landella avverso il decreto di scioglimento del Comune di Foggia per mafia emesso il 4 agosto 2021, è entrato nel merito del provvedimento ministeriale e lo ha ritenuto pienamente legittimo, in pratica attestando che gli uffici comunali di Foggia erano stati collegati e condizionati da gruppi criminali di stampo mafioso. La notizia è sorprendente solo per chi suppone che la giustizia del TAR Lazio (e del Consiglio di Stato in seconda battuta) si muova in questa materia secondo criteri valutativi “normali”, e cioè che quei giudici amministrativi valutino i dati a sostegno del provvedimento di scioglimento applicando gli stessi parametri probatori che essi invece applicherebbero in qualunque altra vicenda amministrativa pure sottoposta al loro vaglio di legittimità e di merito, sicchè sentenze in quella materia sarebbero attendibili e credibili in quanto “verità giudiziaria” strettamente obiettiva. Ma così non è. Infatti, spulciando più o meno a caso nelle loro pronunce fra quelle emesse nell’ultimo quinquennio, si ricavano concetti che in realtà vanno ben oltre il già vessatorio criterio probatorio del “più probabile che non” che troppo riduttivamente i critici ritengono essere la sola regola valutativa applicata usualmente nel giudicare gli elementi portasti al loro vaglio, e cioè che in materia di scioglimento di un Comune per mafia non servono prove sicure di collegamenti/condizionamenti mafiosi sugli apparati comunali ma è sufficiente che uno scenario compromesso sia per l’appunto “più probabile” piuttosto che più improbabile.

E sia ben chiaro che già con questo criterio di mera supposizione astratta saremmo comunque fuori - a nostro avviso - dal dettato legislativo della disposizione dell’art. 143 Testo Unico Enti Locali che disciplina lo scioglimento dei Comuni solo al ricorrere di “concreti, univoci e rilevanti elementi” di collegamento o di condizionamento da parte della delinquenza mafiosa su personaggi e apparati comunali, laddove tali requisiti già di per sè sembrerebbero essere in antitesi logica con la sola probabilità (almeno stando alla lingua italiana); per cui dilatare il concetto di concretezza alla sola probabilità sembra già in partenza un azzardo logico-giuridico. Ma questo sarebbe ancora il meno.

Il fatto è che nella giurisprudenza di questi giudici amministrativi a questa prima forzatura interpretativa del dettato di legge si è poi aggiunto tutto un ventaglio di altri parametri valutativi l’uno più micidiale dell’ altro e nessuno dei quali ricavabile neppure alla lontana dal succitato art. 143 TUEL; sicchè alla fine la griglia interpretativa complessiva risulta una sorta di prontuario del Sant’Uffizio domenicano dell’ anno 1500 ben noto a coloro che, per gusto storico della procedura penale, hanno letto il “Malleus maleficarum” (il martello delle streghe) scritto da due messi pontificali in terra germanica per combattere la stregoneria: nel senso che la finalità politica di perseguire un certo fenomeno negativo e i suoi supposti operatori, quando sopravanza ogni altro scrupolo legalitario, da un certo punto in avanti produce autentici mostri non solo per il diritto, ma addirittura per il semplice buon senso elementare.

Ecco un breve repertorio di concetti ricavabili da questo immaginifico “Malleus maleficarum” dedicato allo scioglimento dei Comuni per mafia.

A) Nel valutare gli elementi addotti a sostegno dello scioglimento non è necessario ai giudicanti esaminare uno per uno gli addebiti contestati e quindi anche le contrapposte obiezioni eccepite dalla difesa del Comune, ma è sufficiente fare una valutazione d’assieme del quadro complessivo, perché il metodo analitico di valutare ciascuna contestazione sarebbe una superflua “pignoleria causidica” (letterale, in una sentenza del TAR Lazio). In definitiva non si comprende cosa un avvocato difensore dovrebbe contestare se non appunto ogni singolo addebito indicato nel decreto di scioglimento; e per converso, non si comprende quale bizzarro metodo di studio degli atti e di conseguente redazione della sentenza il Giudicante potrebbe applicare, se potesse per davvero limitarsi a fare le cose all’ ingrosso e a colpi di accetta invece che studiare e motivare rigo per rigo quello che gli è stato sottoposto. Bah! 

B) Non è necessario che i “collegamenti” fra soggetti pubblici comunali e malavitosi (mafiosi) abbiano generato veri e propri atti amministrativi favoritistici, e altrettanto vale anche per la diversa categoria di eventi che la norma definisce “condizionamenti”, ma è sufficiente che tale doppio fattore abbia avuto semplicemente l’astratta idoneità a sviare le pubbliche funzioni. Ognuno comprende facilmente quale prateria di possibilità spalanchi questo criterio puramente ipotetico se, in concreto, nessun atto amministrativo fosse stato mai adottato da quel certo amministratore, per cui il condizionamento sarebbe restato a livello di pura ipotesi accusatoria degradandolo a semplice “ condizionabilità” potenziale. Il che oltre tutto contrasta anche con la disposizione dell’art. 143 TUEL, la quale indica sì i collegamenti/condizionamenti tra i presupposti di fatto per lo scioglimento, ma solo se essi fossero stati “tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi”; per cui se nessun procedimento fosse mai stato attuato, in modo alterato, a maggior ragione nessun atto favoritistico potrebbe essere stato emanato nell’ambito di un procedimento inesistente, per definizione.

C) Non è neppure indispensabile che un certo amministratore sia stato consapevole di essere “collegato” a qualche mafioso e quindi astrattamente “condizionabile” per i suoi atti amministrativi nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto sarebbe sufficiente anche un semplice collegamento obiettivo, sebbene inconsapevole. Ora, non si comprende come possa ritenersi collegata una persona a un’ altra senza che ciò avvenisse in modo consapevole - e a maggior ragione questa obiezione varrebbe per l’ancor più stringente scenario di un condizionamento (salvo che si voglia seriamente affermare che i condizionamenti possano avvenire anche a livello subliminale) - e non ci vuol molto a capire dove porta questo modo di ragionare che prescinde addirittura anche dagli stessi pensieri e intenzioni dei pubblici amministratori, cioè dalla volontarietà: porta a poter prescindere totalmente non solo dai fatti materiali che si verificano nell’ amministrazione della cosa pubblica comunale, ma a poter prescindere perfino dalle intenzioni degli stessi amministratori. Insomma lo scenario finale è quello di un’ amministrazione comunale purchessia che potrebbe essere sciolta per mafia senza che nessun atto favoritistico sia stato mai compiuto (presupposto oggettivo) e senza che gli stessi amministratori comunali si fossero neppure essersi resi conto di essere collegati/condizionati da mafiosi (equisito soggettivo).

D) Un’ultima sterzata verso la irragionevolezza, che pure si trova non infrequentemente affermata in alcune sentenze della giustizia amministrativa, consiste nell’affermare che è possibile mettere nel conto complessivo degli addebiti di “mafiosità” di un Comune anche la commissione di illegalità di varia natura commesse dai vari operatori pubblici, sebbene tali illegalità di per sé non avessero alcun collegamento o condizionamento mafioso. La ragione di questo strano slargamento della “mafiosità” anche ad atti e fatti estranei alla mafia sta nel concetto che commettere una illegalità nello svolgimento di funzioni pubbliche, quale che fosse (cioè un reato), indebolirebbe il più generale senso di legalità circolante in quell’ apparato amministrativo, per cui si potrebbe presumere che quel tale soggetto o apparato pubblico da allora in avanti potrebbe essere incapace di contrastare i futuri eventuali condizionamenti mafiosi se mai si verificassero nella vita cittadina di quel Comune. In altri termini la commissione di un reato farebbe sì che da quel momento in avanti gli autori sarebbero esposti automaticamente ai condizionamenti mafiosi, senza specificare né quando, né dove, né in relazione a quali procedimenti amministrativi, nè a opera di quale delinquente particolare: insomma, paranoia pura, una logica del sospetto elevata al quadrato, al cubo, alla ennesima potenza, che contrasta con il dettato letterale normativo dell’art. 143 TUEL il quale - ripetesi - non solo richiede invece l’accertata presenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi” di collegamento o di condizionamento da parte della delinquenza mafiosa, ma richiede allo stesso tempo che tali collegamenti/condizionamenti siano stati comunque “tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi”, cioè si siano tradotti in atti amministrativi concreti. 

In conclusione segnaliamo che, alla luce di quella prassi applicativa del Ministero e della giustizia del TAR Lazio e dello stesso Consiglio di Stato - della quale si è fornito solo un parzialissimo florilegio, giusto per far capire il genere di musica che lì si suona quando si parla di scioglimento di Comuni per mafia - riteniamo che vi sarebbe ben poco di cui gloriarsi da parte di coloro che, dopo quella sentenza di rigetto del ricorso dell’ ex sindaco Landella, potrebbero essere tentati di affermare “noi l’ avevamo detto” quando avevano sollecitato l’ispezione ministeriale antimafia presso il Comune di Foggia. Infatti, alla luce dei parametri valutativi lì impiegati - che sono grosso modo quelli che si sono puntualizzati in precedenza, cioè vedere il fumo e definirlo arrosto - non v’è nulla di cui esaltarsi nell’ aver azzeccato un facile pronostico con quelle regole del gioco.

Piuttosto, visto il precedente più prossimo ora disponibile in materia di scioglimento e dei relativi criteri valutativi impiegati dalla giustizia amministrativa appena una manciata di giorni poco fa per il caso Foggia, siamo in attesa di vedere cosa ora deciderà il Governo sul possibile scioglimento del Comune di Bari: perché se, ragionando in quei modi, a Foggia il Sindaco e la città c’avevano la tigna, a Bari è palese che avrebbero la lebbra.
Staremo a vedere.
(Salvatore Russetti - ex giudice di Corte d’Appello)

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