Amiu e cimitero, ammessi parti civili Comune, WWF e Ediltur: potranno esser chiesti i danni all’ente municipale

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Sono state accolte dalla giudice del Tribunale di Foggia, la gup Cecilia Massarelli, le tre costituzioni di parte civile, nell’unificato procedimento relativo ad Amiu Puglia spa e alla gara del cimitero, da parte del Comune capoluogo, del WWF Foggia e di Ediltur srl, l’impresa edile foggiana esclusa dalla procedura per l’appalto del cimitero. Rigettate le eccezioni proposte soprattutto dall’avvocato Mario Ciarambino, difensore del dirigente comunale Paolo Affatato; mentre sono state interamente recepite dalla giudice, nella propria ordinanza di ammissione, le argomentazioni giuridiche dell’avvocato Michele Vaira, legale sia del WWF che di Ediltur. E’ stata inoltre autorizzata la citazione del Comune come responsabile civile per i presunti reati commessi dai propri dipendenti per entrambe le questioni. Questo vuol dire che potranno essere chiesti da WWF e Ediltur i danni, a titolo di risarcimento, direttamente al Comune di Foggia in entrambi i filoni. La decisione sui rinvii a giudizio è slittata al 22 gennaio prossimo. “Uno dei momenti più alti della storia della città per quanto riguarda le battaglie civili e ambientali”, commenta a l’Attacco il consigliere comunale M5S Francesco Strippoli, che con La Società civile fu negli scorsi anni tra gli autori degli esposti in Procura su Amiu, da cui è scaturita l’indagine degli inquirenti. 

“Finalmente ora si entrerà nel merito di quello che abbiamo da anni denunciato e lo faremo da parte civile come Comune e come associazioni ambientaliste. Se fossimo a Roma o Milano sarebbe la notizia di apertura dei principali TG nazionali. Il tempo è galantuomo. Male invece quegli avvocati e opinionisti che hanno insinuato si stessero producendo carte fallaci con l'intento di non essere ammessi”, conclude l’eletto contiano. 

Nella propria memoria difensiva per la costituzione del WWF, l’avvocato Vaira ha ricordato la legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi nei processi per reati ambientali e sottolineato gli esposti presentati dal 2023 dal presidente Maurizio Marrese, smentendo l’obiezione del difensore del dg Amiu Antonicelli, secondo cui il WWF Foggia non avrebbe avuto parte attiva nel procedimento. 

Inoltre ha sottolineato: “L’accusa nei confronti degli imputati riguarda l’affidamento in house di tale servizio, in violazione delle norme del codice dei contratti e delle linee guida dell’ANAC, a favore di una società che nel corso degli anni ha dato prova di totale inefficienza, portando la raccolta differenziata a valori prossimi allo zero; che ha diffuso dati falsificati, per simulare obiettivi mai raggiunti; che ha prodotto un piano industriale falso, fondato su dati completamente sballati. I pubblici ufficiali hanno simulato lo svolgimento di un approfondimento che dimostrasse la convenienza dell’affidamento in house in luogo della doverosa gara europea; hanno attestato falsamente di aver svolto controlli sulla qualità del servizio. Gli imputati hanno consentito a una società incapace di svolgere adeguatamente il proprio servizio di continuare a mantenere la città di Foggia in condizioni igieniche inaccettabili, con una raccolta differenziata che continua ad essere un terzo di quella prevista dalla legge”. 

Mentre rispetto a Ediltur, il principale argomento a sostegno dell’esclusione srl, esposto in particolare dalla difesa di Affatato, è tratto dalla pronuncia definitiva del TAR Puglia a seguito di ricorso amministrativo proposto dall’impresa. 

“L’argomento è destituito di qualunque pregio, se solo si consideri che il TAR si è pronunciato sul presupposto che si trattasse di una gara regolare, onesta; che le carenze documentali fossero ascrivibili alle responsabilità della ricorrente, e non già la logica conseguenza di una gara truccata ab origine”, ha sottolineato Vaira nella memoria difensiva. 

“Il TAR ha esaminato la legittimità formale dell’esclusione (polizza fideiussoria irregolare) presupponendo - come non poteva non fare, ignorando l’indagine penale - che l’intera procedura di gara fosse stata condotta secondo buona fede amministrativa. Tale presupposto è ora radicalmente smentito dall’accusa penale, che ha documentato: la collusione degli imputati per redigere un bando “sartoriale”; la deliberata compressione dei termini (30 giorni in pieno agosto); l’intento di ostacolare la partecipazione di concorrenti diversi dalla società favorita”. Inoltre ha evidenziato che “il danno non è subito dal RTI (raggruppamento temporaneo di imprese, ndr), ma da ciascuna impresa componente”.  

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testatina dillo al direttore WEB

 



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