Si è chiusa - almeno nella sua dimensione cautelare - uno dei capitoli più paradossali della cronaca giudiziaria foggiana degli ultimi anni. Con ordinanza depositata il 27 aprile scorso, il G.I.P. del Tribunale di Foggia, dott. Mario De Simone, ha rigettato integralmente la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura nei confronti di Donato Iuliani, ritenuto vertice della società di stewarding Evolution Security. Una decisione che, come dato atto nel comunicato stampa diffuso ieri dalla difesa, smentisce alla radice l’impianto giuridico costruito sull’accusa principale: l’estorsione.
La vicenda - ricostruita con dovizia documentale dal difensore, l’avvocato Michele Vaira - si presta a una lettura che va oltre il singolo procedimento e che riguarda il modo in cui, negli anni della precedente gestione del Calcio Foggia 1920, sono state denunciate situazioni che oggi il giudice qualifica diversamente. Una lettura che restituisce, all’opinione pubblica e alla città, una verità scomoda.
Il cuore dell’ipotesi accusatoria era classico nello schema, ma fragilissimo nella sostanza: una società di stewarding che, attraverso minacce e prevaricazioni, avrebbe “costretto” il Calcio Foggia a mantenere il rapporto contrattuale. È la cosiddetta estorsione contrattuale, da maneggiare con grande prudenza proprio per il rischio - ricordato dallo stesso G.I.P. - di trasformare ogni patologia negoziale in reato.
Peccato che i fatti dicano l’esatto contrario. La difesa ha prodotto una sequenza ferrata di documenti: in particolare quello che è il dato dirimente, ovvero le richieste con cui la dirigenza del club, attraverso uno dei soggetti che si è poi presentato come persona offesa, supplicava la società di tornare a prestare servizio.
Non solo richieste verbali, ma scambi documentali, anticipi di bonifico, contratti firmati ex novo dopo la risoluzione. Il G.I.P., nelle pagine dell’ordinanza, fotografa con chiarezza il cortocircuito: la costrizione alla continuità contrattuale è “smentita in radice” dal fatto che è la stessa Evolution a interrompere il rapporto e che è la presunta vittima a richiamarla, in assenza di qualunque obbligo.
Su questa ricostruzione cade l’architrave dell’accusa. Ed è qui che la vicenda assume un tratto quasi grottesco. Si può, in punto di logica prima che di diritto, immaginare un estorsore che, dopo avere - stando all’ipotesi accusatoria - piegato la volontà della propria vittima, decida unilateralmente di risolvere il contratto via PEC, quantifichi i propri crediti, si rivolga al Tribunale civile per ottenerne il pagamento e debba poi essere richiamato, con toni ansiosi, dalla stessa vittima perché torni a lavorare? È esattamente il quadro che il G.I.P. ha messo nero su bianco.
L’ultimo boccone avvelenato dell’era Canonico. La vicenda Iuliani, tuttavia, non si esaurisce nelle sue pieghe tecniche. Letta dalla prospettiva della città, essa rappresenta uno degli ultimi strascichi della precedente proprietà del Calcio Foggia 1920, oggi superata da un nuovo assetto societario facente capo al Presidente Gennaro Casillo, dopo il closing di inizio ‘26.
Nicola Canonico, che del precedente corso era il dominus, non è più protagonista del calcio professionistico foggiano. Resta, però, l’eredità avvelenata di una stagione segnata da contenziosi, denunce incrociate e da quella che il giudice descrive come «una gestione societaria quanto meno spregiudicata», capace prima di accettare e tollerare assetti societari opachi, poi di denunciare per estorsione proprio nel momento in cui i debiti accumulati e i procedimenti civili pendenti rendevano scomodo qualunque interlocutore.
Una sequenza che il provvedimento di rigetto non si limita a registrare, ma stigmatizza con parole che pesano. In questa cornice, la denuncia per estorsione contro la società di stewarding appare oggi – alla luce del provvedimento – come l’ultimo regalo non gradito che la vecchia gestione ha consegnato alla città: un procedimento penale di forte impatto mediatico, costruito su una qualificazione giuridica che il giudice ha smentito in modo netto, e che ha sottoposto a tensione la libertà personale di un cittadino senza che ne ricorressero i presupposti.
Foggia, che ha imparato a riconoscere i conti che si chiudono fuori dal campo, registra dunque un passaggio importante: la cesura tra ciò che era (e che ha lasciato in eredità inchieste e tribunali) e ciò che, sotto la nuova proprietà, prova a ripartire.
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